- Il codice tributo 1066 si riferisce a: “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno”.
- Per utilizzare il codice 1066 si usa il modello F24 compilando la sezione Erario.
- Per versare la ritenuta per conto di un ente pubblico, il modello da utilizzare è l’F24 EP inserendo il codice 103E nella sezione “dettaglio versamento”, nello spazio “codice tributo/causale”.
I sostituti d’imposta che versano le ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi di lavoro dipendente e assimilati dopo il conguaglio di fine anno devono utilizzare il codice tributo 1066.
Questo codice, istituito con la Risoluzione n.6 del 28 gennaio 2021 da parte dell’Agenzia delle Entrate, deve essere inserito nel modello F24 compilato nella sezione Erario e l’importo da versare va indicato nella colonna “importi a debito da versare”.
Nella stessa Risoluzione, l’Agenzia delle Entrate istituisce anche i codici tributo da inserire nel modello F24 EP da parte degli enti pubblici. In questo caso il codice relativo alle ritenute va inserito nella sezione “dettaglio versamento”, nello spazio “codice tributo/causale”.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che il codice 1066 si utilizza nel modello F24 in tutte e tre le ipotesi di conguaglio fiscale con effetti nell’anno successivo, per distinguere i versamenti relativi al 2021 da quelle del conguaglio dell’anno precedente.
Indice
Codice tributo 1066: cos’è e a cosa si riferisce
Con la Risoluzione n. 6 del 28 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 1066. Questo codice si utilizza per versare le ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno.
Questo codice deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta nei modelli F24, per effettuare i versamenti delle ritenute sulle pensioni e sui redditi di lavoro dipendente operate dopo il conguaglio di fine anno.
Nel caso in cui si registra un deficit, sulle retribuzioni rispetto al prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell’anno successivo, il lavoratore dichiara al datore di lavoro o al sostituto d’imposta di volergli versare l’importo delle ritenute dovute o di autorizzarlo ad effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi successivi al secondo dello stesso periodo d’imposta.
Inoltre, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi superiori a 100 euro e relative a redditi di pensione non superiori a 18.000 euro devono essere prelevate, in un massimo di 11 rate senza interessi, a partire dal mese successivo a quello del conguaglio.
Come utilizzare il codice 1066
La Risoluzione che istituisce il codice tributo 1066 chiarisce che:
- l’articolo 23 del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, “Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente”, al comma 3, prevede che in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell’anno successivo, il lavoratore può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l’importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta;
- L’articolo 38, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, prevede che le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi superiori a 100 euro relativi a redditi di pensione sui redditi non superiori a 18.000 euro, sono prelevate per un massimo di undici rate e senza l’applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio;
- L’articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, “Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati” prevede che i sostituti d’imposta riconoscono l’ulteriore detrazione fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la loro spettanza. Se si rivela non spettante, i sostituti d’imposta provvedono al recupero dell’importo. Se l’importo è superiore a 60 euro, il recupero dell’ulteriore detrazione non spettante è effettuato in otto rate a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Codice tributo 1066: compilazione modello F24
Per usare il codice tributo 1066 i contribuenti devono utilizzare il modello F24 in modalità telematica. I modi per effettuare il pagamento con il modello F24 sono i seguenti:
- in modo diretto dall’Agenzia delle Entrate utilizzando i servizi:
- F24 web;
- F24 online;
- canali telematici Fisconline;
- canali telematici Entratel;
- con servizi di internet banking;
- tramite intermediari finanziari abilitati.
Il modello F24 si deve compilare nella sezione Erario seguendo le seguenti istruzioni:
- codice tributo: indicare il codice 1066;
- rateazione/regione/prov/mese rif: il mese di riferimento (ad esempio gennaio 01, febbraio 02, marzo 03 e così via);
- anno di riferimento: anno d’imposta per cui si effettua il pagamento;
- importi a debito versati: indicare l’importo a debito;
- importi a credito compensati: da non compilare;
- TOTALE A: la somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario;
- TOTALE B: la somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario, non compilare se non sono presenti importi a credito;
- SALDO (A – B): indicare il saldo (TOTALE A – TOTALE B);
- codice ufficio: da non compilare;
- codice atto: da non compilare.
Ritenute: altri codici tributo
Oltre al codice 1066, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ha istituito anche i seguenti codici tributo:
- codice tributo 1066: ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno;
- codice tributo 4934: ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa;
- codice tributo 4935: ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa”.
Invece, per compilare il modello F24 EP (enti pubblici), i codici tributo da utilizzare sono:
- codice tributo 103E: ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno;
- codice tributo 193E: ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa;
- codice tributo 194E: ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa.
Codice tributo 1066 – Domande frequenti
Il codice tributo 1066 fa riferimento alle ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno.
Il codice 1066 si usa per versamenti con modello F24 compilato nella sezione Erario inserendo l’importo dovuto nella sezione “importi a debito versati”. Leggi quali sono le modalità per effettuare il versamento.
Per versare le ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno da parte degli enti pubblici, bisogna utilizzare il modello F24 EP e utilizzare il codice tributo 103E.