Codice IVA N2.1: cos’è e quando si inserisce in fattura

Vi sono operazioni non soggette ad IVA, che devono presentare un apposito codice natura in fattura. Il codice IVA N2.1 si inserisce per le operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del d.P.R. n. 633/72. Leggi quando bisogna inserire questo codice in fattura.

Revisione a cura di Giovanni EmmiDottore CommercialistaSu PartitaIva.it ci impegniamo al massimo per garantire informazioni accurate. Gli articoli vengono costantemente revisionati da professionisti del settore.

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  • Il codice IVA N2.1 è il codice relativo alle operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del d.P.R. n. 633/72.
  • Per inserire il codice Iva N2.1 bisogna inserire il codice nel campo “codice natura” o “codice Iva” nella fattura elettronica.
  • Per le operazioni che non rispettano il requisito della territorialità stabilito degli artt. da 7 a 7-septies del d.P.R. n. 633/72 bisogna indicare nella fattura elettronica il codice natura N2.1.

I codici IVA servono a indentificare in modo univoco la natura dell’operazione all’interno delle fatture elettroniche. In quali casi si utilizza il codice IVA n2.1?

All’interno della Guida alla fatturazione elettronica, pubblicata il 18 dicembre del 2020, l’Agenzia delle Entrate descrive nel dettaglio le modalità di utilizzo dei sotto-codici natura.

Tali codici IVA, anche noti come codici natura, sono stati introdotti nel 2021 per sostituite i codici generici. I codici sono indispensabili non solo per la compilazione delle fatture elettroniche, ma anche per l’Esterometro.

Ogni codice natura deve essere utilizzato in base al tipo di operazione registrata nella fattura. Ma vediamo in quali casi bisogna inserire il codice IVA N2.1 e qual è la normativa di riferimento.

Quando si usa il Codice IVA N2.1 in fattura elettronica

L’Agenzia delle Entrate specifica che:

“Il codice N2.1 deve essere inserito, in luogo dell’imposta, per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies del d.P.R. n. 633/72 per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, del medesimo decreto IVA.”

Rientrano in questa casistica le operazioni che confluiscono nel rigo VE34 della dichiarazione annuale IVA. In più, la Guida alla fatturazione elettronica chiarisce che per le operazioni di cui all’articolo 21 comma 6-bis, lettera a), dovrà essere inserita la dicitura “INVCONT” nel campo 2.2.1.16.1 (TipoDato) del blocco 2.2.1.16 (AltriDatiGestionali).

Inoltre, l’Agenzia specifica che, per le operazioni di cui all’articolo 21 comma 6-bis, lettera b) non è obbligatorio riportare alcuna dicitura nel campo 2.2.1.16.1 (TipoDato) del blocco 2.2.1.16 (AltriDatiGestionali).

Di conseguenza, il codice IVA N2.1 va inserito per registrare le operazioni effettuate che sono escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i beni che rientrano tra le operazioni che non rispettano il presupposto territoriale.

1. Cessioni di beni

L’articolo Articolo 7 bis elenca per quali tipologie di cessioni di beni inerenti alle operazioni con presupposto territoriale. La normativa stabilisce le diverse eventualità:

  • le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso, ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati o montati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto;
  • le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto è ivi situato;
  • le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento si considerano effettuate nel territorio dello Stato, quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato e quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato.
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2. Prestazioni di servizi

L’articolo 7 ter definisce la territorialità delle prestazioni di servizi. La normativa stabilisce che tali operazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

  • quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
  • quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

In più, stabilisce che per l’applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell’esercizio di tali attività;
  • gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;
  • gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Sono, tuttavia, considerate effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni:

  • relative a beni immobili quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato;
  • di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
  • di servizi di ristorazione e di catering quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
  • di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato;
  • di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e utilizzate all’interno del territorio della Comunità.

Cosa sono i codici natura

I codici Iva, detti anche codici natura, sono dei codici alfanumerici che permettono di identificare in modo univoco in che modo andrà applicata l’IVA nella fattura elettronica e nell’Esterometro.

L’Imposta sul Valore Aggiunto si applica in modo diverso in base alla tipologia operazioni effettuate. Infatti, vi sono operazioni in cui l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto è esclusa, non soggetta o non imponibile.

I codici IVA si devono obbligatoriamente inserire in fattura a partire dal 1° gennaio del 2021 in tutte le fatture elettroniche. I codici natura sono composti da lettere e numeri, e possono arrivare anche a quattro cifre. Il primo numero indica la modalità di applicazione dell’IVA per la fattura in oggetto.

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Quali sono i codici Iva

I codici Iva che si possono inserire in fattura sono i seguenti:

  • N1: escluse ex art.15 del DPR 633/72;
  • N2.1: non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7- septies del DPR 633/72;
  • N2.2: non soggette – altri casi;
  • N3.1: non imponibili – esportazioni;
  • N3.2: non imponibili – cessioni intracomunitarie;
  • N3.3: non imponibili – cessioni verso San Marino;
  • N3.4: non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
  • N3.5: non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento;
  • N3.6: non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond;
  • N4: esenti;
  • N5: regime del margine / IVA non esposta in fattura;
  • N6.1: inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero;
  • N6.2: inversione contabile – cessione di oro e argento ai sensi della legge 7/2000 nonché di oreficeria usata ad OPO;
  • N6.3: inversione contabile – subappalto nel settore edile;
  • N6.4: inversione contabile – cessione di fabbricati;
  • N6.5: inversione contabile – cessione di telefoni cellulari;
  • N6.6: inversione contabile – cessione di prodotti elettronici;
  • N6.7: inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi;
  • N6.8: inversione contabile – operazioni settore energetico;
  • N6.9: inversione contabile – altri casi;
  • N7: IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74- sexies DPR 633/72).

Codice iva N2.1 – Domande frequenti

A cosa corrisponde il codice IVA N2.1?

Il codice N2.1 è il codice per le operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/1972 e si utilizza per tutte le operazioni effettuate che sono escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale.

Cosa significa IVA N2.1?

IVA N2.1 è il codice natura da inserire nelle fatture relative ad operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del d.P.R. n. 633/72. Scopri come funziona, qui.

Quali sono le operazioni non soggette N2?

Rientrano tra le operazioni non soggette, indicate con il codice IVA N2, quelle operazioni che presentano carenze del presupposto oggettivo e soggettivo per cui la legge non prevede l’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

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Ilenia Albanese

Esperta di finanza personale e lavoro digitale

Copywriter specializzata nel settore della finanza personale, con esperienza pluriennale nella creazione di contenuti per aiutare i consumatori e i risparmiatori a gestire le proprie finanze.
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Giovanni Emmi
Dottore Commercialista
Revisione al 15 Luglio 2023
Commercialista dal 🧗🏾‍♀️secondo millennio, innovatore professionale nel terzo millennio🏃🏾‍♂️. Il futuro della professione del commercialista nel mio ultimo libro "dalla società alla rete tra professionisti".

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