- L’azienda può essere soggetta a cessione di un ramo aziendale attraverso il trasferimento della proprietà di un complesso di beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
- Il corrispettivo determinato per la cessione del ramo d’azienda deve essere convenuto tra le parti e può dar luogo ad una plusvalenza.
- La cessione del ramo d’azienda è soggetta a imposta di registro del 3% del valore della cessione. L’operazione non è soggetta a IVA.
L’azienda è definita dall’articolo 2555 del Codice Civile come “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio di un’attività economica” e può essere soggetta a cessione, sia nella sua interezza che per un solo ramo d’azienda.
Il ramo aziendale è un’articolazione funzionalmente autonoma del complesso aziendale. Le parti possono, ad esempio, qualificare come cessione del ramo d’azienda anche il trasferimento solo di una parte dei beni aziendali.
Ma vediamo in cosa consiste la cessione del ramo d’azienda, i requisiti, la procedura da seguire e gli adempimenti indispensabili.
Indice
Cos’è il ramo d’azienda
L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, ma di quali beni parla la normativa?
I beni in questione appartengono a tre categorie distinte:
- materiali: beni immobili, beni mobili registrati, impianti, attrezzature e altri beni strumentali, materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;
- immateriali: ditta, insegna, brevetti industriali, marchi, rapporti giuridici;
- contratti, crediti e debiti.
Questi beni vengono considerati nel loro complesso per poter svolgere un’attività imprenditoriale, per questo vengono organizzati e finalizzati all’esercizio dell’impresa.
Tuttavia, l’azienda può essere anche suddivisa in rami aziendali, che hanno una loro organizzazione autonoma. Per l’articolo 2112, al comma 5, del Codice Civile, il ramo dell’azienda è inteso come:
“[…] articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.”
Si tratta, quindi, di un complesso di beni che, pur facendo parte di un insieme più vasto, può funzionare in maniera autonoma per lo svolgimento di un’attività economica. Di conseguenza, il ramo d’azienda deve essere dotato di autonomia organizzativa, strutturale e funzionale. Tuttavia, l’autonomia organizzativa e l’identità specifica del ramo devono essere preesistenti rispetto al contratto di cessione.
Come funziona la cessione del ramo d’azienda
La cessione del ramo d’azienda è l’operazione di trasferimento della proprietà di un complesso di beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, e quindi dell’azienda, dietro pagamento di corrispettivo.
L’articolo 2112 definisce come trasferimento d’azienda:
“Qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda.”
Quanto stabilito dalla normativa vale anche per la cessione di un singolo ramo dell’azienda. Il fine della cessione di un ramo aziendale è quello di permettere ad un terzo la continuazione dell’impresa. Con il trasferimento della proprietà, l’acquirente dell’azienda subentra in tutti i contratti stipulati per l’esercizio dell’impresa, salvo i contratti di carattere personale.
L’operazione di cessione del ramo aziendale può comportare una plusvalenza, vale a dire la differenza tra il corrispettivo pattuito per la cessione ed il valore netto dei beni componenti l’azienda.
In questa operazione è, tuttavia, prevista una responsabilità solidale del cessionario per i debiti del cedente relativi al pagamento delle imposte, previste per l’anno in cui è effettuata la cessione, oltre che per i due precedenti.
In più, in base a quanto stabilito dall’articolo 2560 del Codice Civile, il soggetto alienante è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta solamente nel caso in cui tutti i creditori vi abbiano acconsentito. La cessione dei crediti ha effetto solamente dolo l’avvenuta iscrizione del trasferimento al Registro delle Imprese.
Tipologie di cessione del ramo d’azienda
La cessione d’azienda che appartiene ad una società può avvenire mediante:
- il trasferimento delle partecipazioni a nuovi soci: in tal caso si modifica il soggetto economico aziendale, ma il soggetto giuridico rimane invariato e continua ad operare;
- un conferimento di azienda, o con l’apporto dell’azienda detenuta da un soggetto giuridico ed economico (conferente) ad un altro soggetto (conferitario), ricevendo come corrispettivo quote o azioni, in tal caso la società conferente può decidere di rimanere attiva rilevando la partecipazione ottenuta;
- la vendita diretta della sola azienda dal cedente a un soggetto giuridico ed economico (cessionario), in tal caso il cedente può estinguersi o continuare ad operare modificando l’oggetto sociale.
Cessione del ramo d’azienda: la procedura
Per la cessione di ramo d’azienda non è obbligatoria la forma scritta a pena nullità, ma è necessaria ai fini della prova, della pubblicità e della opponibilità ai terzi.
Infatti, è previsto l’obbligo dell’iscrizione dell’atto al Registro delle Imprese, come stabilito dall’articolo 2556 del Codice Civile.
Di conseguenza, la cessione deve essere fatta con un contratto redatto per iscritto sotto forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata. A questo, entro i 30 giorni successivi, deve essere fatta la pubblicità nel Registro delle Imprese. L’omessa pubblicità nel Registro comporta una sanzione amministrativa.
Infatti, l’articolo 2556 del Codice Civile recita:
“Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto.
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.”
Il contratto scritto serve anche per definire gli obblighi delle parti.
Corrispettivo e valore
Il corrispettivo della cessione d’azienda è calcolato partendo dal suo valore patrimoniale, vale a dire dalla somma delle attività e passività e dell’avviamento.
Questo importo in genere non si determina al momento della conclusione del contratto, anche detto closing. Per questo sono stati adottati una serie di strumenti nella prassi contrattuale.
Secondo la disciplina del Codice Civile sul trasferimento d’azienda, questa punta a proteggere i terzi, e per questo è fondamentale predisporre un contratto di trasferimento d’azienda il più possibile dettagliato.
Per determinare il valore del ramo d’azienda, secondo l’articolo 51, comma 4, del D.P.R. 131/1986, bisogna tenere in considerazione solamente il valore netto dei beni trasferiti. Di conseguenza, le passività aziendali esistenti al momento del trasferimento, che risultano anche dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa, andranno detratte dal valore complessivo.
Cessione del ramo d’azienda: adempimenti
Tra i principali adempimenti previsti per la cessione del ramo d’azienda c’è il contratto scritto. Questo può essere di due tipologie:
- contratti aziendali: relativi alla proprietà o al godimento di beni aziendali;
- contratti d’impresa: relativi all’esercizio dell’attività imprenditoriale.
In entrambi i casi, il cessionario subentra in modo automatico in tutti i contratti aziendali e d’impresa. Possono essere esclusi specifici contratti, purché esplicati e che non siano contratti fondamentali per l’esercizio dell’impresa. Ricordiamo, inoltre, che sono esclusi dal passaggio automatico i contratti che hanno carattere personale.
Per quanto riguarda, invece, i debiti e i crediti dell’azienda, la normativa stabilisce che il cessionario risponde in solido con il cedente solamente per i debiti che risultano dai libri contabili obbligatori.
Quindi, per i debiti sorti prima della cessione, i creditori aziendali possono indifferentemente agire tanto nei confronti del cedente che del cessionario, purché siano debiti relativi alla gestione del ramo d’azienda ceduto.
Se, invece, il debito non risulta dai libri contabili obbligatori, il cessionario non è chiamato a risponderne. Questo, tuttavia, non vale per i debiti tributari. In tal caso, infatti, l’acquirente è sempre solidamente obbligato a risponderne, ma entro i limiti del valore dell’operazione di compravendita.
Invece, per i crediti, l’acquirente subentra automaticamente in tutte le posizioni creditorie relative al ramo di azienda ceduto, anche per i crediti che derivano da un fatto illecito.
Per quanto riguarda, poi, i contratti dei lavoratori dipendenti, questi continuano a vigere in capo all’imprenditore acquirente che assume il ruolo di datore di lavoro.
Cessione del ramo d’azienda: la tassazione
La cessione del ramo d’azienda è soggetta a imposta. Infatti, il contratto di trasferimento di un bene è soggetto al pagamento dell’imposta di registro, calcolata sul valore del ramo d’azienda oggetto della cessione. L’imposta di registro è calcolata con aliquota del 3%.
Di conseguenza, le cessioni dei rami d’azienda rientrano tra le operazioni escluse dall’IVA, come stabilito dall’art. 2 comma 3 lett. b) DPR 633/72.
Cessione ramo d’azienda – Domande frequenti
La cessione di un ramo d’azienda si effettua mediante contratto tra cedente e cessionario, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’atto deve essere, poi, pubblicato nel Registro delle Imprese entro 30 giorni. Scopri qui tutti i passaggi.
La cessione di un ramo d’azienda è un contratto tra due parti, e si effettua in molteplici circostanze, tra cui la morte di un dirigente, una successione o ancora in caso di donazioni.
Vi è un trasferimento, o una cessione del ramo d’azienda, quando il titolare dell’attività svolta dal ramo ceduto cambia in seguito a operazioni come cessione contrattuale, fusione, affitto, usufrutto.
Ilenia Albanese
Esperta di finanza personale e lavoro digitale