Cessione diritti d’autore: come funziona, contratto e limiti

Sempre più spesso si utilizza la forma contrattuale della cessione dei diritti d’autore, per particolari lavori di intelletto. Continua a leggere la guida per sapere come funziona.

Revisione a cura di Giovanni EmmiDottore CommercialistaSu PartitaIva.it ci impegniamo al massimo per garantire informazioni accurate. Gli articoli vengono costantemente revisionati da professionisti del settore.

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  • Con la cessione dei diritti d’autore si prestano, dietro compenso precedentemente pattuito, i diritti di sfruttamento di un’opera.
  • La cessione dei diritti d’autore è caratteristica dei rapporti di lavoro non subordinato ed è pattuita da un contratto chiamato “contratto di cessione dei diritti d’autore”.
  • Per chi cede i diritti d’autore non c’è l’obbligo di aprire la Partita Iva, a meno che non si percepiscano altri compensi legati ad altre attività di lavoro autonomo o si svolga attività professionale continuativa.

In ambito lavorativo, soprattutto per chi è alle prime armi, viene proposto il cosiddetto contratto di cessione dei diritti d’autore. Si tratta di una forma oggi molto diffusa che regola una collaborazione in cui l’autore cede l’utilizzo economico dell’opera oltre agli eventuali proventi generati.

Questo tipo di collaborazione è molto utilizzato per lavori legati alle traduzioni, all’editoria, al giornalismo, alla pubblicità e al marketing. Oggi questa tipologia contrattuale è sempre più utilizzata perché offre vantaggi fiscali e contributivi sia per l’autore che per il soggetto che commissiona l’opera.

In questa guida vedremo come funziona la cessione dei diritti d’autore, quali sono le caratteristiche di un contratto di questo tipo e cosa prevede la tassazione.  

Come funziona la cessione dei diritti di autore

La cessione dei diritti d’autore è una tipologia contrattuale molto utilizzata nei rapporti di lavoro non subordinato. Con questo tipo di collaborazione l’autore dell’opera cede la titolarità e i diritti di sfruttamento della stessa dietro ad un compenso economico pattuito. Il diritto d’autore comprende:

  • diritti morali: sono quelli relativi alla paternità dell’opera, al ritiro dell’opera dal commercio e all’integrità;
  • diritti patrimoniali: sono quelli legati alla pubblicazione dell’opera, al diritto di riproduzione, di trascrizione e di utilizzare economicamente l’opera.

Con la cessione del diritto d’autore si cedono i diritti patrimoniali. Non sono, invece, oggetto di cessione i diritti morali. Di conseguenza, l’autore mantiene il diritto di rivendicarne la paternità in quanto diritto inalienabile.

È quindi sbagliato affermare che con la cessione dei diritti d’autore si cede la paternità dell’opera. Infatti, con questo tipo di contratto si cedono i diritti patrimoniali dell’opera. In questo modo l’autore cede al committente il diritto di pubblicazione, riproduzione, rappresentazione ed esecuzione oltre al diritto di comunicazione, di pubblicità e di diffusione. Viene anche ceduto il diritto di trasposizione, trascrizione e traduzione dell’opera.

Cessione dei diritti d’autore senza Partita Iva

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Spesso, quando si parla di cessione dei diritti d’autore, il discorso si collega all’apertura della Partita Iva. Infatti, uno vantaggi dei contratti di cessione dei diritti d’autore è l’assenza dell’obbligo di apertura della Partita Iva. Di conseguenza, con la cessione dei diritti patrimoniali non si è soggetti ai limiti della prestazione occasionale.

A disciplinare questo aspetto ci pensano gli articoli 2575-2583 del Codice Civile e la legge speciale n. 633/194. Secondo tale normativa, le cessioni effettuate dall’autore non sono considerate prestazioni di servizi. Di conseguenza, le cessioni sono considerate operazioni fuori campo Iva e soggette ad una tassazione speciale.

Possiamo quindi affermare che, salvo casi particolari, lavorando con la cessione di diritti d’autore non vi è l’obbligo di aprire la Partita Iva. Le cose cambiano se si svolge invece un lavoro professionale specifico in modo continuativo: pensiamo a quello di copywriter e giornalisti.

Cessione dei diritti d’autore con la Partita Iva

Per chi è già titolare di Partita Iva e svolge, quindi, un’attività organizzata professionalmente e in aggiunta realizza opere con cessione dei diritti d’autore, ci sono due possibili alternative.

Nel caso in cui la cessione dei diritti d’autore non è connessa all’attività professionale, i guadagni rientrano tra i redditi da lavoro autonomo. Di conseguenza è necessario verificare che l’opera realizzata non sia correlata all’attività svolta con la Partita Iva.

Questo è regolato dall’articolo 53 comma 2, lettera b) del DPR n 917/86, che recita:

“I compensi percepiti dall’autore dell’opera (sia essa legata alle scienze, alla letteratura, alla musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia, ecc), a titolo di corrispettivo per la cessione o la concessione in uso di un’opera dell’ingegno tutelata dalle norme sul diritto d’autore, se non sono conseguiti nell’esercizio d’impresa commerciale, ai fini delle imposte sui redditi, sono classificati come redditi di lavoro autonomo”.

Invece, se la cessione è connessa all’attività professionale i guadagni fanno parte dei redditi professionali e conteggiati nel calcolo delle imposte e soggetti a tassazione in base al regime contabile adottato.  

Ritenuta fiscale e fattura nella cessione dei diritti di autore

Quando si rilascia la ricevuta per diritti d’autore, il compenso viene calcolato al netto della ritenuta d’acconto, pari al 20%, proprio come le normali ricevute di prestazione occasionale. Tuttavia, con la cessione dei diritti d’autore si riduce la base imponibile su cui viene calcolata la ritenuta del 20%.

La base imponibile, infatti, ammonta al:

  • 75% del lordo per gli autori da 35 anni d’età;
  • 60% del lordo per gli autori di età inferiore ai 35 anni.

Di conseguenza, la riduzione forfettaria è pari al 25% per gli over 35 e del 40% per gli under 35. La ritenuta d’acconto viene emessa sia da chi non è titolare di Partita Iva, sia da chi ha già la Partita Iva ma collegata ad un’attività professionale che non c’entra con l’opera realizzata.

Con la cessione dei diritti d’autore inoltre non è obbligatorio versare i contributi alla Gestione Separata INPS, salvo il caso dei lavoratori dello spettacolo o coloro che sono iscritti alla Cassa professionale dei giornalisti. In tal caso, infatti, i professionisti devono versare i contributi all’istituto di appartenenza.

Negli altri casi, i compensi percepiti devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi nel riquadro RL rigo 25, ossia nella sezione “Altri redditi di lavoro autonomo”.

Diritti di autore e regime fiscale forfettario

Facciamo un approfondimento su ciò che riguarda i lavoratori con partita Iva e regime fiscale forfettario. Come si applicano le tasse nel caso di diritto di autore e regime agevolato? Il sostituto di imposta deve fare una ritenuta di acconto per il lavoratore autonomo?

L’Agenzia delle Entrate tramite alcune risposte ad interpello è intervenuta dichiarando che anche per coloro che adoperano questo regime di vantaggio si deve applicare, in caso di cessione del diritto di autore, un mix di regolamentazioni. In particolare:

  • imposta sostitutiva al 5% o al 15% prevista dal regime fiscale forfettario;
  • applicando una riduzione del 25% dovuta dal diritto di autore sui guadagni.

L’attività svolta tuttavia deve essere correlata a quella svolta normalmente come lavoratore autonomo.

Contratto di collaborazione con l’autore

diritto di autore

Il contratto di cessione dei diritti d’autore è considerato un contratto atipico, vale a dire non disciplinato dal diritto civile, ma creato dalle parti in seguito alla negoziazione delle condizioni.

Ma pur non essendo un contratto disciplinato dalla legge, vi sono alcuni vincoli sulla forma e sulle condizioni che devono essere incluse nel contratto di cessione dei diritti d’autore. Questi vincoli riguardano:

  • la forma scritta del contratto per fini probatori;
  • è nullo il contratto che prevede la cessione dei diritti d’autore di tutte le opere prodotte in futuro senza un limite temporale;
  • la cessione dei soli diritti patrimoniali dell’opera.

Il contratto di cessione dei diritti d’autore è un contratto di collaborazione per cui non regola un rapporto di subordinazione. Con questo tipo di accordo, quindi, si stabilisce l’impegno dell’autore ad eseguire l’opera senza l’imposizione di orari di lavoro o di una sede prestabilita.

Il contratto deve prevedere i seguenti elementi:

  • l’oggetto della prestazione: cosa viene ceduto;
  • il corrispettivo fisso o variabile (o eventualmente a titolo gratuito);
  • le garanzie per la protezione della proprietà intellettuale;
  • gli obblighi dell’autore a non utilizzare l’opera;
  • gli obblighi di protezione del concessionario da parte dell’autore dell’opera;
  • la legge applicabile per la risoluzione delle controversie e il foro di competenza.

Cessione dei diritti d’autore – Domande frequenti

Cosa significa cedere i diritti d’autore?

La cessione dei diritti d’autore è una tipologia di contratto in cui, dietro compenso economico, l’autore cede i diritti patrimoniali dell’opera e di sfruttamento della stessa.

Come cedere i diritti d’autore?

Per cedere i diritti d’autore si stipula un contratto tra il cedente, ossia l’autore, e il cessionario, o editore, seguendo lo schema all’interno dell’articolo.

Con la cessione dei diritti d’autore è obbligatorio aprire la Partita Iva?

La cessione dei diritti d’autore non prevede l’obbligo di apertura della Partita Iva in quanto le cessioni effettuate dall’autore non sono considerate prestazioni di servizi.

Autore
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Ilenia Albanese

Esperta di finanza personale e lavoro digitale

Copywriter specializzata nel settore della finanza personale, con esperienza pluriennale nella creazione di contenuti per aiutare i consumatori e i risparmiatori a gestire le proprie finanze.
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Giovanni Emmi
Dottore Commercialista
Revisione al 6 Luglio 2022
Commercialista dal 🧗🏾‍♀️secondo millennio, innovatore professionale nel terzo millennio🏃🏾‍♂️. Il futuro della professione del commercialista nel mio ultimo libro "dalla società alla rete tra professionisti".

85 commenti su “Cessione diritti d’autore: come funziona, contratto e limiti”

  1. Buongiorno,
    sono in pensione con quota 103 e dovrei collaborare saltuariamente con una rivista mensile con la redazione di testi e foto non superando i 5.000 euro lordi annui.
    Da quanto citato nella circolare Inps i redditi da lavoro derivanti da diritti di autore sono tra quelli non cumulabili con il trattamento pensionistico anticipato. Non ho compreso però, se formalizzando la cessione dei diritti di autore al committente dietro un pagamento una tantum, questi rientrano nell’ambito del lavoro autonomo occasionale previsto come redditi cumulabili con la pensione nel limite dei 5.000 ero lordi annui.

    Grazie in anticipo per la risposta

    Rispondi
    • Buongiorno,
      la questione è molto complessa è delicata, dovrebbe essere verificata con un professionista esperto in pensioni, per evitare di incorrere in problemi.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  2. Buonasera,
    creo contenuti web (video) ma non ho ancora aperto p. iva, per una collaborazione con un’azienda dovrei capire se sia più conveniente utilizzare la prestazione occasionale (rientrerei nei suoi limiti) oppure la cessione dei diritti d’autore (in cui probabilmente rientrerei in quanto scrivo e creo video che poi utilizzeranno loro). Cosa consigliate nel caso un singolo possa accedere ad entrambe le formule? La tassazione sembra più favorevole nel caso della cessione dei diritti d’autore, specie per gli under 35.

    Altra curiosità: nell’articolo scrivete: “Le cose cambiano se si svolge invece un lavoro professionale specifico in modo continuativo: pensiamo a quello di copywriter e giornalisti” ma non specificate in che modo cambierebbero, da quel che ho capito anche cessioni “continuative” possono essere effettuate, non è così?

    Grazie in anticipo per la risposta

    Rispondi
    • Buongiorno,
      la cessione di diritto d’autore è senz’altro più conveniente nel suo caso. Le cose cambiano se le attività si svolgono in modo professionale, in quanto diventa obbligatorio aprire la partita iva, con la possibilità di accedere al regime forfettario che prevede una tassazione con imposta sostitutiva.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  3. Buongiorno sono giornalista pubblicista con partita iva in regime forfettario iscritta all’INPGI 2 al quale verso la totalità dei contributi. Sono anche autrice di libri per ragazzi ma non mi è ancora chiaro se per ricevere gli anticipi delle Royalty previste da contatto devo fare regolare fattura o ricevuta con diritti d’autore e ritenuta d’acconto.
    Potete aiutarmi?

    Rispondi
    • Buongiorno,
      in base all’attività svolta, sembrerebbe più adeguata la emissione di fattura, in quanto rientrerebbe nell’attività professionale. Le consigliamo di rivedere l’ordinamento professionale e, eventualmente, di chiedere lumi al consiglio del suo Ordine.

      In linea di principio la sorte della fatturazione segue quella dell’inquadramento del rapporto. Se la scrittura di libri per ragazzi è inquadrata come una attività ricadente nella sfera professionale, l’emissione della fattura diventa obbligatoria.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  4. Una domanda. Sono una casa editrice che acquista diritti d’autore da un’altra casa editrice ma extra UE (Inghilterra). Dovrò fare un’autofattura aggiungendo l’iva, giusto? Ma quale iva? 4% 10% 22%? Grazie della risposta Paolo

    Rispondi
    • Buongiorno,
      l’applicazione dell’iva dovrebbe scontare l’aliquota ordinaria. Tuttavia si tratta di un caso molto specifico che andrebbe approfondito in concreto con un professionista.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  5. Salve,
    ma lavorando con contratto cessione diritti d’autore, io lavoratore non devo rilasciare nulla al datore di lavoro che mi ha fatto il contratto ossia il compenso del lavoro arriverà sul conto corrente e stop? 2) Quando andrò a fare il 730, dovrò dichiarare tali compensi? E se sì, sotto quale voce? Grazie.

    Rispondi
    • Buongiorno,
      il cedente dovrà compilare una notula da rilasciare al committente con la ritenuta di acconto, i compensi devono essere dichiarati nel quadro RL della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e nell’equivalente del modello 730 per i redditi diversi.

      Grazie per averci csritto

      Rispondi
  6. Spero non si sovrapponga ad altri quesiti.
    Sono in regime forfettario per un’attività che non ha nulla a che vedere con gli articoli che scrivo per un editore web basato in U.K.
    E’ sufficiente che io emetta delle semplice ricevute con numero progressivo?
    Quanto a lungo devo conservarle?
    Registro l’importo totale delle ricevute nel quadro RL applicando l’imposta del 20% al 75%?
    Ringrazio anticipatamente.

    Rispondi
    • Buongiorno,
      in questo caso, non essendo il committente sostituto di imposta, non vi sarà ritenuta. La tassazione è quella dell’aliquota marginale applicata al suo reddito.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  7. Buongiorno, giornalista iscritta inpgi , nel 2023 lavoravo con contratto di co.co.co con due soggetti (uno da 20.000€ altro da 10.000 € c.a. annui) La collaborazione da 20.000 € si è chiusa a fine 2023. Ora ho la possibilità di lavorare come addetto stampa per una realtà Danese che mi ha fatto un’offerta di 20.000 € ca annui, ma che non vuole contratti di subordinazione. Può andare bene stipulare un contratto di cessione di diritti d’autore (ma la ritenuta chi la versa? ) o necessario aprire una partita iva in regime forfettario ? Grazie

    Rispondi
    • Buongiorno,
      probabilmente la soluzione della partita iva è quella più adeguata, per un rapporto di collaborazione continuo. Da verificare eventuali limiti per il forfettario. Si precisa che una società danese non è sostituto di imposta.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  8. Buongiorno, nell’articolo leggo che:
    “Il contratto di cessione dei diritti d’autore è un contratto di collaborazione per cui non regola un rapporto di subordinazione. Con questo tipo di contratto, quindi, si stabilisce l’impegno dell’autore ad eseguire l’opera senza l’imposizione di orari di lavoro o di una sede prestabilita.”

    Si considera un contratto di collaborazione anche la cessione dei diritti di un’opera già creata dall’autore (es. fotografo amatoriale che cede i diritti di una sua foto scattata precedentemente)?

    E in caso di cessione “gratuita” col solo pagamento delle royalties sulle vendite come cambierebbe l’aspetto fiscale? L’autore dovrebbe emettere una fattura per ogni pagamento periodico?

    Rispondi
    • Buongiorno,
      nei casi prospettati la cessione di diritto d’autore può avvenire con contratto che prevede, come corrispettivo, una percentuale sulle vendite. Per approfondimento si consiglia di consultare un commercialista.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  9. Buongiorno,
    Mi chiedevo come funzionasse la cessione di diritti d’autore verso un’azienda extraeuropea, nello specifico come funziona la ritenuta d’acconto in questo caso, se è sufficiente rilasciare una ricevuta, come dichiarare l’attività, l’ammontare di tasse eventualmente da pagare e se vi sono limiti in termini di cifre massime. Il tutto possibilmente senza dover aprire partita IVA.
    Grazie

    Rispondi
    • Buonasera,
      in questi casi non c’è ritenuta di acconto e, da quanto scritto, non sembrerebbe esserci la necessità di aprire partita iva. Per quanto riguarda la tassazione servirebbe un’analisi del caso concreto.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  10. Buongiorno,
    Un soggetto può rilasciare sia note di cessione diritti d’autore (per articoli o progetti grafici di cui si cede lo sfruttamento) che note come collaborazione occasionale (per altri lavori spot)?
    Grazie

    Rispondi
    • Buonasera,
      in linea di principio è possibile, dovrebbe essere emessa nota congruente con l’attività svolta.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  11. Salve,
    sarebbe interessante conoscere la sua idea riguardo all’applicazione di tale regime in riferimento ad Amazon Kindle Direct Publishing.

    In cui lo scrittore non vende alcuna opera direttamente (attività che si configurerebbe come commerciale) , ma concede ad Amazon la licenza di produrla, stamparla, venderla, concederlq in licenza, pubblicizzarla a sua completa discrezione, riprodurla integralmente o parzialmente e renderlo disponibile ai suoi abbonati digitali e riconosce delle Royalties agli autori che caricano i loro manoscritti in base al numero di vendite o al numero di pagine lette.

    Alcuni commercialisti dicono che non si può utilizzare questo regime, altri tributaristi sono sicuri che, data la circostanza in cui, l’autore non effettua alcuna produzione, vendita o attività di impresa (tutte queste attività vengono svolte da Amazon, l’autore si limita a fornire un manoscritto) e concedendo diritti patrimoniali (di cui sopra) alla piattaforma l’applicazione di questo regime è totalmente coerente (nonché probabilmente la più corretta) con l’attività.

    Rispondi
    • Buongiorno,
      nel caso specifico mi sembra che la fattispecie della cessione dei diritti d’autore si adatti particolarmente.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  12. Buongiorno!
    Se sono residente in Italia e ho un contratto di cessione diritti autore in un altro paese UE, in cui pago le tasse per questo contratto, devo pagare anche in Italia? Oppure si fa una dichiarazione di quanto ho pagato lì e pago qui una differenza? Non ho la partita IVA

    Rispondi
  13. Buongiorno,

    Sono un illustratore con partita iva.
    Mi hanno chiesto di realizzare 10 immagini per un albo illustrato e suggerito di pagarmi con diritto d’autore, ovvero senza pagare tutte le tasse e i contributi che normalmente pago.

    A quanto ho capito dal vostro articolo, questo non è possibile, giusto?

    Rispondi
    • Buongiorno,
      L’inquadramento nel diritto d’autore della sua attività non sembra compatibile con la reale essenza della prestazione. Da approfondire in concreto con un commercialista.

      Grazie per averci scritto.

      Rispondi
  14. Provo a riformulare la domanda in modo diverso: se un autore cede diritti ad esempio di riproduzione a scopo commerciale in modo non esclusivo ( quindi cedendo per la stessa opera tale diritti anche ad eventuali altri soggetti) puo’ essere inquadrato in questo regime fiscale esente da iva?

    Rispondi
  15. Nel caso di cessione NON esclusiva del diritto di sfruttamento dell’opera ( quindi con la possibilita di cedere diritti di sfruttamento eventualmente anche ad altri soggetti) si puo’ essere inquadrati in questa tipologia?

    Rispondi
    • Buongiorno,
      la distinzione è tra diritti d’autore acquisiti e diritti dell’autore con il vantaggio della deduzione.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  16. Buongiorno, mi occupo di liuteria e costruzione chitarre.
    Ogni chitarra commissionata, viene ceduta con certificato di autenticazione, certificato notarile valido in 170 paesi e protezione immediata (tramite azienda Francese).
    Secondo quanto segue in Italia il diritto di autenticare un’opera d’arte spetta in primo luogo all’artista ai sensi dell’art. 20 della legge sul Diritto d’autore (legge n. 633 del 22 aprile 1941); detto questo essendo le mie creazione autenticate da me medesimo, è fattibile la cessione del diritto d’autore?
    Grazie

    Rispondi
    • Buonasera,
      può cedere l’opera d’arte di cui è autore o il diritto allo sfruttamento.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
      • Grazie per la risposta.
        Avendo io p.iva ma non come artigiano ma come commerciante, come dovrei comportarmi ?
        Fa parte dei redditi da dichiarare, e sopratutto devo emettere fattura oppure no?
        Grazie mille.

        Rispondi
        • Buongiorno,
          la fattura sembrerebbe necessaria per la cessione del bene, a quanto sembra dalla richiesta, e il reddito dovrebbe essere in ogni caso dichiarato.

          Grazie per averci scritto

          Rispondi
  17. Buongiorno,
    un docente dipendente e senza partita IVA che scrive articoli per editori e non, può applicare il regime forfettario, cioè il 20% sul 75% dell’importo, a società non operante nel settore dell’editoria, e quest’ultima, quale sostituto di imposta, deve indicare la causale “B” in sede di certificazione unica?

    Pongo questo quesito, perché alcune società non operanti nel settore dell’editoria vogliono notule con la ritenuta del 20%, senza l’abbattimento del 25%, e nella certificazione unica indicano quale causale la lettera M o addirittura A.

    Grazie

    Rispondi
    • Buongiorno,
      dovrebbe classificare nel modo più corretto il reddito percepito, se reddito da lavoro autonomo occasionale o cessione del diritto d’autore, probabilmente nel secondo caso citato i redditi sono stati classificati come prestazioni occasionali (se ha partita iva la classificazione potrebbe non essere corretta).

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  18. Buongiorno. Ho dubbi su quanto dichiarato dal Fisco: “I compensi a titolo di diritto d’autore percepiti durante il regime forfetario, se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, sono soggetti a tassazione nell’ambito di tale regime”. Ad esempio, l’avvocato che collabora con case editrici (scrittura articoli, libri ecc.), in questa maniera somma il reddito dell’attività professionale pura con quella dei diritto d’autore (tutto nel limite del forfettario). Eppure, laddove l’ordinamento professionale non preveda tra le attività che possono essere svolte dall’iscritto quelle assoggettabili alla normativa sul diritto d’autore, i compensi percepiti a tale titolo non dovrebbero qualificarsi come redditi professionali, ma dovrebbero seguire il trattamento fiscale di riferimento (per l’avvocato, penso redditi diversi). Il problema si pone poi con la Cassa Forense: con l’interpretazione del Fisco, si pagano i contributi alla luce del reddito complessivo e, quindi, anche su compensi avuti tramite diritto d’autore (non previsto dall’ordinamento forense); difatti, sui medesimi, non si applica neppure il contributo integrativo. Quindi, come si può affermare che un avvocato/commercialista (ecc.) che svolge anche attività di scrittura, debba considera i proventi del diritto d’autore alla stregua dei proventi tipici dell’attività professionale (processuale per l’avvocato, tipicamente contabile per il commercialista, ecc.)?

    Rispondi
    • Buonasera,
      TUIR, ordinamento professionale, regolamento previdenziale della CNF, i compensi fatturati/percepiti dal professionista devono essere analizzati in base ai diversi riferimenti normativi. E’ possibile che vi siano diversi trattamenti secondo le varie norme di riferimento, in questo caso l’applicazione dell’uno o dell’altro dispositivo è vincolato all’osservanza dei principi fondamentali del diritto

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  19. Buongiorno,
    sono una lavoratrice senza partita iva assunta a tempo indeterminato con contratto commercio full time lunedì – venerdì inquadrata come digital media manager. Se io volessi lavorare autonomamente per un altra agenzia il sabato (per un periodo di tempo variabile, potrebbe essere 6 mesi come un anno), andando a ideare e realizzare campagne pubblicitarie online per piattaforme social (immagini+copy) potrei in questo caso utilizzare come modalità di lavoro la cessione dei diritti d’autore? Si applica anche al marketing e alla pubblicità? Io andrei a creare l’idea, realizzarla graficamente e scrivere i copy di advertising. E a livello fiscale come ci si regola? Grazie mille

    Rispondi
    • Buonasera,
      in astratto sarebbe possibile per il materiale scritto. E’ inusuale per il suo settore e, in tutti i casi, si consiglia un approfondimento sul caso concreto con un professionista.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  20. Buongiorno,
    posso chiedere qual’è la differenza fra la “cessione dei diritti d’autore” e la “cessione dei diritti di sfruttamento economico”?

    grazie in anticipo per la risposta

    Rispondi
    • Buonasera,
      la domanda è troppo generica, in quanto in Italia non dovrebbe esserci differenza tra i due termini, in altri paesi potrebbero assumere un significato diverso, come risulta dall’articolo. Per l’analisi di casi pratici con analisi di fattispecie concrete che incidono su diritti economici si consiglia di consultare un avvocato.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  21. Buongiorno, ho una p.iva forfettaria da commerciante e da qualche anno ho due contratti di “cessione diritti di autore” con due redazioni a cui cedo degli articoli mensilmente.

    Come funzionano in quest’ultimo caso i contributi Inps? Vengono in qualche modo versati o è come se per l’INPS in questi anni non ho lavorato?

    Grazie mille

    Rispondi
  22. Buonasera,
    domanda credo molto banale.
    Se faccio una cessione di diritti d’autore quando ho 34 anni e 8 mesi va calcolata come under 35, giusto?
    O viene calcolato il 35esimo anno d’età a partire dal 1 gennaio?
    Grazie mille

    Rispondi
    • Buongiorno,
      il momento di tassazione è quello di ricevimento del pagamento relativo alla prestazione, se in quel momento ha un’età inferiore a quella prevista dalla norma per la tassazione agevolata, può usufruirne.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  23. Buonasera, sono titolare di una partita iva, regime forfettario, iscritto all’ordine dei giornalisti come giornalista pubblicista. Sono iscritto all’inpgi, gestione separata, e ovviamente verso all’inpgi tutte le quote derivanti da attività giornalistica. Occasionalmente mi occupo anche di traduzioni di libri, con contratti che prevedono la cessione dei diritti d’autore, non ascrivibili all’ambito giornalistico. Mi confermate che in quei casi nulla è dovuto all’inps a livello previdenziale?

    Rispondi
    • Buongiorno,
      in caso di cessione diritti d’autore le somme non sono assoggettabili alla previdenza. Tuttavia, da giornalista professionista, il confine tra prestazione e diritto d’autore è molto labile e, in alcuni casi, potrebbe essere oggetto di attività professionale. Il problema non sta nella diversa tassazione ma nella eventuale diversa classificazione. Potrebbe essere risolutiva una interpretazione da parte dell’Ordine dei giornalisti.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  24. Buongiorno,
    Scrivo articoli per i quali ricevo compensi a fronte della cessione dei diritti d’autore.
    Vorrei 2 informazioni:
    1) posseggo p.iva per altra attività autonoma totalmente slegata e non in comune con questa. Posso continuare a gestire entrambe separate?
    2) posso superare la soglia dei 5000 euro con la cessione dei diritti d’autore? L’eccedenza deve essere tassata diversamente? È necessario versare la contribuzione INPS?
    Grazie
    Monica

    Rispondi
    • Buongiorno,
      se l’attività svolta con la partita iva è completamente diversa e le attività sono qualificabili come cessione di diritto d’autore non sono attività soggette a gestione separata inps e al limite dei 5.000 euro in quanto non classificato come prestazione di lavoro autonomo occasionale.

      La valutazione deve essere effettuata avendo riguardo alla sostanza delle attività, si consiglia di approfondire con un commercialista.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  25. Buongiorno,
    da qualche tempo lavoro per un blog di cucina dove percepisco dei soldi in cessione diritti di autore , vorrei chiederle se oltre a non essere obbligata ad aprire una partita iva cè anche un limite di entrata da dichiarare nel modello 730 che io però non faccio perchè sono a carico 100% di mio marito e quindi percepisco anche una quota di assegni nella sua busta paga.
    Grazie

    Rispondi
    • Buongiorno,
      si consiglia di verificare la posizione con un commercialista, potrebbe essere obbligata a dichiarare il reddito e perdere il diritto di essere a carico fiscalmente. Può optare per il 730 congiunto.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  26. Buongiorno,
    sto valutando l’apertura della partita iva, ma per capire se posso rientrare nel regime forfetario sto valutando il reddito relativo al precedente anno solare (che deve attestarsi entro la soglia dei 30.000 euro di redditi derivanti da lavoro dipendente). Oltre a quello da lavoro dipendente ho anche un reddito derivante da un contratto di cessione del diritto d’autore (scrittura articoli per rivista settimanale) che nel CU che mi è stato fornito è indicato come “lavoro autonomo, causale B”.
    Tuttavia ho letto che nell’art. 50 lett. c bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi vengono indicati come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente anche “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta… relativi anche alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili…”.
    Siccome per me è dirimente capire se devo o meno sommare questo reddito a quello da lavoro dipendente, chiedo: come devo considerarlo? Derivante da lavoro autonomo o assimilato a quelli da lavoro dipendente?
    Grazie!

    Rispondi
    • Buonasera,
      la cessione del diritto d’autore dovrebbe essere classificata come reddito da lavoro autonomo, come indicato nella causale. Per avere un parere certo le consigliamo di verificare la documentazione con un commercialista.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  27. Buongiorno, avrei necessità di un chiarimento, se si stipula un contratto con un’azienda in cui testualmente: “Il progettista cede all’azienda, in esclusiva, ogni diritto di sfruttamento, produzione, distribuzione e vendita del prodotto da lui disegnato”, nel caso in cui malauguratamente il prodotto risultasse una copia di qualcosa di già esistente chi ne è responsabile? Il progettista oppure l’azienda che ne ha acquisito i diritti di sfruttamento?

    Rispondi
    • Buonasera,
      probabilmente sarebbero responsabili entrambi, un approfondimento con un avvocato esperto in diritto d’autore sarebbe opportuno.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  28. Buongiorno,
    per ottenere la riduzione forfettaria del 40% per gli under 35, si considera l’anno compiuto o l’anno solare di riferimento? Mi spiego meglio, in questo momento ho 35 anni e 3 mesi, si ritiene superata la soglia per la maggior riduzione?
    Grazie mille

    Rispondi
    • Buonasera,
      si considera l’età al momento della percezione delle somme per la cessione del diritto di autore.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  29. Buonasera,
    Sono un’illustratrice con sede in Italia, rappresentata da un’agenzia di illustrazione con sede in UK. Nonostante lavori con gli editori, i miei proventi provengono dall’agenzia, che viene pagata dagli editori e mi gira la mia quota. Che tipo di contratto o ricevuta dovrei redigere per fare la dichiarazione dei redditi, lavorando con cessione dei diritti d’autore? Basta la ricevuta con marca da bollo, o mi serve un contratto firmato dalla mia agenzia per ogni prestazione?
    Grazie mille.

    Rispondi
    • Buonasera,
      il contratto è sufficiente che sia stipulato verbalmente, visto che per la cessione del diritto d’autore non è prevista la forma scritta. La ricevuta con marca da bollo è sufficiente, anche se la forma scritta del contratto è sempre consigliata.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  30. Buongiorno,
    svolgo l’attività professionale di grafico e ho la partita iva con codice ateco 74.10.29 in regime forfettario.
    Sono laureata in grafica e la mia tesi di laurea verrà pubblicata sotto forma di libro tramite un editore, il quale mi corrisponderà una determinata percentuale sul prezzo di vendita del libro per ogni copia venduta (quindi, nel caso in cui non venisse venduta neanche un copia, io non guadagnerei niente).
    Preciso che l’editore si è occupato di tutto, dalla pubblicità fino alla distribuzione, io ho “solo” scritto il libro.
    Preciso, inoltre, che la tesi che verrà pubblicata come libro è un vero e proprio progetto di grafica.

    Vorrei sapere se i compensi che percepirò dall’editore per la vendita del mio libro posso fatturarli con la mia attuale partita iva da grafico (dato che il libro è un progetto di grafica e, quindi, rientrerebbe nella mia “normale” attività) oppure se devo aggiungere alla mia partita iva un nuovo codice ateco come scrittore (90.03.09) oppure se devo emettere una semplice ricevuta con ritenuta d’acconto in quanto la vendita del libro non rientra tra le attività relative alla mia attuale partita iva come grafico e non necessita neanche della partita iva come scrittore con codice ateco 90.03.09.

    Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.

    Rispondi
    • Buongiorno,
      il quesito posto è abbastanza articolato e si presta a diverse interpretazioni, dovendo ulteriormente approfondire la situazione personale e i tempi dell’attività. A una prima analisi la partita iva come scrittore sarebbe da escludere, la scelta sarebbe tra diritto d’autore e fattura come grafico, probabilmente dipende da un fatto, se era in possesso di partita iva quando ha scritto il libro. Se non aveva partita iva al momento di stesura della tesi, come probabilmente è stato, la soluzione della tassazione come diritto d’autore, senza partita iva, appare la più logica.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  31. Buongiorno, sono stato contattato da un’azienda che vorrebbe “rilevare” il mio know-how per il suo settore (attualmente io svolgo un’altra professione per la quale percepisco reddito da dipendente) lasciandomi completa autonomia organizzativa e temporale nella redazione di documenti originali che verranno poi usati per la formazione del personale (slide, manuali, ecc…) supportando di conseguenza, ma sporadicamente, alcuni nuovi dipendenti. Queste attività possono reintrare nelle norme che disciplinano il diritto d’autore, quindi dichiarando nel 730 i redditi derivanti da questa attività come “cessione del diritto d’autore”, contando che raramente mi recherò in azienda a lavorare ma fornirò materiale ed indicazioni tecnico/operative?

    Cordiali saluti

    Rispondi
    • Buonasera,
      da come viene prospettata sembrerebbe più un’attività di consulenza. Per dare una risposta esaustiva sarebbe necessario visionare il contratto che intende stipulare con l’azienda. E’ essenziale comprendere quale è l’oggetto della commissione e l’elemento fondamentale per la società che richiede la sua prestazione o attività.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  32. Buongiorno,
    leggendo l’articolo sul contratto non ho ben capito se i sei elementi della compilazione sono necessari e obbligatori. Se ne mancasse uno e il contratto fosse stato onorato, sarebbe nullo e si perderebbero i diritti acquistati?
    Grazie e buona giornata

    Rispondi
  33. Buonasera, volevo se possibile un’informazione. Sono un’illustratrice e fin’ora ho sempre lavorato con ritenuta d’acconto e mai superato i 5000. Quest’anno potrei superarli, credo di poco. Qualcuno sa dirmi se mi conviene aprire p.i, e nel caso contrario, come posso fare? Ho letto della cessione dei diritti ma vorrei capire bene come funziona e quali costi comporterebbe, sarebbe una cosa separata dalla ritenuta d’acconto, non soggetta ai limiti dei 5000? I commercialisti nella mia zona sembrano non sapere di cosa parli. Grazie a chi risponderà.

    Rispondi
    • Buonasera,
      la cessione dei diritti di autore è una attività diversa rispetto all’attività di illustratrice. La cessione dei diritti d’autore sconta una ritenuta del del 20% sul 75% o 60% dell’importo lordo erogato.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
    • Salve,
      mi pongo la stessa domanda ma dalla Vostra risposta non riesco a capire. Proverò a semplificare.
      La ritenuta d’acconto per prestazione occasionale fa cumulo con la cessione del diritto d’autore?
      O meglio, se cedo i diritti di un’opera per 1.000 euro,
      quei 1.000 euro si sommano ai guadagni dati da prestazioni occasionale e dunque contano sui 5.000 euro che sarebbe preferibile non superare?
      Altra domanda: c’è un tetto stabilito per il guadagno tramite cessione diritti – funziona quindi come la ritenuta che cambia tassazione superata la cifra dei 5.000 euro?

      Rispondi
      • Buongiorno,
        la cessione del diritto d’autore è cosa diversa dalla prestazione occasionale. In genere la valutazione sull’inquadramento fiscale di queste attività è più agevole sul caso concreto.

        Grazie per averci scritto

        Rispondi
  34. Buongiorno,
    Vi scrivo per trovare una risposta ad una domanda di cui diverse persone hanno pareri contrastanti.
    Un elemento singolo, di un insieme di elementi ceduti con diritto di autore (nel caso specifico un’impaginazione artistica), puó essere utilizzato singolarmente? O meglio, l’acquirente del diritto ha la facoltá di poter modificare l’opera artistica e utilizzare solo una parte di essa separatamente dagli altri se non specificatamente accordato?
    Grazie e cordiali saluti.

    Rispondi
  35. Buongiorno,
    in qualità di privato ho acquistato il 30% dei diritti di sfruttamento economico del progetto filmico da una casa di produzione italiana, previa sottoscrizione di contratto.
    La casa di produzione inizierà nei prossimi mesi ad incassare le royalties per lo sfruttamento economico del film dai vari distributori (nazionali ed internazionali).
    A chi intesterò io la ricevuta per la mia quota? Alla società di produzione che presumo incasserà il 100% delle royalties? Oppure ai distributori?
    Grazie e saluto cordialmente

    Rispondi
  36. Salve, in caso di cessione italiana viene applicata la ritenuta d’acconto del 20% sulla base imponibile ridotta al 75% o 60%.
    Ma come viene trattata fiscalmente la cessione del diritto d’autore da una persona fisica italiana, ad una società extra-UE?
    Grazie mille

    Rispondi
    • Buonasera,
      per la tassazione non cambia sostanzialmente nulla. L’unica differenza sul trattamento della ritenuta di acconto. La società d’estera non è sostituto di imposta e non si applica la ritenuta di acconto.

      Saluti

      Rispondi
  37. Buongiorno,

    cosa fare quando il datore di lavoro nonostante le numerose richieste non redige il contratto di collaborazione comunque previsto per questa forma di lavoro? A chi rivolgersi o che potere ho per continuare a richiederlo?

    Grazie infinite

    Rispondi
    • Buongiorno,
      per tutelare un eventuale diritto le consigliamo di rivolgersi a una organizzazione sindacale, dopo aver esperito tutti i tentativi di conciliare con cordialità.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  38. Buonasera,

    chiedo un’informazione tecnica: come collaboratrice di un’associazione culturale che collabora con studiosi e artisti avremmo necessità di stipulare dei contratti di cessione di diritti d’autore e da come leggo nell’articolo rientreremo nei parametri.
    In che modo deve essere redatto tale documento?
    Grazie,
    cordiali saluti,
    Eliana

    Rispondi
    • Buongiorno,
      non esiste una precisa forma del contratto, la cui impostazione è libera, a patto che rispetti i principi di base del diritto. Per la redazione di un contratto tipo le consigliamo di rivolgersi a un commercialista o a un avvocato.

      Stiamo inserendo la richiesta per la creazione di un modulo di contratto tra i nostri tool, alla nostra divisione. Nei prossimi mesi potrebbe essere disponibile sul nostro portale.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi
  39. Salve, sono un italiano residente all’estero e da poco ho iniziato a collaborare in maniera occasionale con un giornale italiano.
    Avendo un lavoro da dipendente in polonia, paese dove pago le tasse e dichiaro i redditi guadagnati in polonia, non vorrei aprire partita IVA e ho proposto quindi alla redazione in Italia di proseguire con cessione dei diritti d’autore degli articoli da me pubblicati.

    Avendo proseguito in questo modo ed essendo il guadagno annuo inferiore ai 5000 euro, non devo provvedere ad alcuna dichiarazione presso l’agenzia delle entrate?

    Eventuali tassazioni e dichiarazioni, sono a carico della redazione italiana, non mie, vero?

    Chiedo informaizoni poiché ho provato a contattare l’agenzia delle entrate ma non ho ricevuto alcuna risposta.

    Grazie mille per il supporto

    Rispondi
    • Buonasera,
      in ogni caso la cessione dei diritti d’autore non obbliga alla apertura della partita iva. Per un residente in Polonia la questione fiscale sulle attività di lavoro si risolve nello Stato di residenza. La tassazione del reddito è in capo al lavoratore, gli adempimenti a carico del giornale.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi

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