Calcolo Interessi Moratori

Utilizza lo strumento gratuito per calcolare gli interessi moratori inserendo l'importo pagato in ritardo, la data di inizio e di fine e le eventuali maggiorazioni previste.

Calcolo interessi moratori

Importo €:
Data Iniziale:
Data Finale:
Maggiorazione per cessione di prodotti agricoli e agroalimetari: Art. 62, comma 3, D.L. 1/2012: “cessione di prodotti agricoli e agroalimetari”

Interessi di mora: cosa sono

Gli interessi moratori (o di mora) rappresentano una forma di risarcimento per il danno che è stato provocato dal ritardo di un pagamento, che può essere per esempio quello di una fattura tra privati o di un canone di locazione. 

Vengono calcolati nella misura degli interessi legali di mora. Per il primo semestre dell’anno di ritardo, si prende in considerazione il tasso di interesse in vigore dal 1° gennaio di quell’anno, mentre per il secondo semestre si considera il tasso in vigore dal 1° luglio. 

Tale tasso viene reso noto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel quinto giorno lavorativo di ogni semestre solare: viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 

Come calcolare gli interessi di mora per ritardato pagamento?

Il tool presente su questa pagina permetta di calcolare gli interessi moratori inserendo alcuni dati essenziali, ovvero:

  • l’importo sul quale si applicano gli interessi;
  • la data iniziale e quella finale;
  • la presenza di eventuali maggiorazioni al 2% o al 4% (presenti in caso di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari). 

Formula calcolo interessi moratori

Gli interessi moratori si calcolano utilizzando la seguente formula I = D x S x N/36500, nella quale:

  • D indica l’importo dovuto;
  • S il tasso di mora;
  • N è il numero di giorni di maturazione dell’interesse;
  • 36500 il numero di giorni di cui è composto l’anno civile, moltiplicato per 100 (viene utilizzato anche nel caso degli anni bisestili). 

Da quando sono dovuti gli interessi di mora?

Ai sensi dell’articolo 4 del Dlgs 231, gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Ci sono però alcune eccezioni.

Esclusi i casi previsti ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo di cui sopra, la decorrenza scatta a partire da:

  • 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente;
  • 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, qualora non sia certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta  di pagamento;
  • 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, se la data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella in cui si ricevono le merci o la prestazione dei servizi;
  • 30 giorni dalla data di accettazione o della verifica di accertamento della conformità della merce o dei servizi, quando il debitore riceve la fattura o la richiesta di pagamento in un momento non successivo a tale data.

Nelle transazioni commerciali, i termini per la scadenza del pagamento potranno essere maggiori, ma non potranno comunque superare i 60 giorni di tempo. Nel caso di imprese pubbliche che devono rispettare i requisiti di trasparenza e di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, i termini sono raddoppiati. 

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