Bonus facciate: si avvicina la scadenza. Ecco come le imprese possono richiederlo

Il bonus facciate si può chiedere fino alla fine del 2022, e anche le imprese possono accedervi. Ecco quali sono i requisiti e come chiederlo.

Revisione a cura di Giovanni EmmiDottore CommercialistaSu PartitaIva.it ci impegniamo al massimo per garantire informazioni accurate. Gli articoli vengono costantemente revisionati da professionisti del settore.

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Bonus facciate scadenza 2022
  • Il bonus facciate si avvicina alla scadenza, programmata per fine dicembre 2022.
  • Il bonus facciate può essere richiesto da persone fisiche o dalle imprese.
  • Alcuni soggetti non possono accedere al bonus: si tratta di chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Il bonus facciate è un importante sgravio fiscale dedicato a tutti coloro che sostengono delle spese per il rifacimento delle pareti esterne degli edifici. Si tratta di un credito fiscale la cui detrazione di imposta è scesa dal 2021 al 2022, passando dal 90% delle spese al 60%.

Questo bonus garantisce una detrazione Irpef o Ires, per cui è rivolto sia alle persone fisiche che alle imprese. Per questo sostegno non è previsto un limite di spesa, come accade invece ad altre agevolazioni fiscali proposte in questi anni, come il superbonus 110%.

La scadenza di questa agevolazione si avvicina, poiché non verrà rinnovata per il prossimo anno. Le persone fisiche e le imprese hanno quindi ancora tempo fino al 31 dicembre 2022 per accedere al bonus: vediamo in questo articolo come fare e come funziona il sostegno.

Cos’è il bonus facciate e come funziona

Andiamo a delineare quali sono le principali caratteristiche del bonus facciate. Si tratta di un sostegno fiscale sull’Irpef o Ires, attualmente del 60%, sulle spese sostenute per il recupero o il restauro delle facciate esterne degli edifici, rientranti in qualsiasi categoria catastale. Risulta possibile quindi accedere al sostegno sia per abitazioni sia per immobili strumentali.

Risulta possibile accedere a questa agevolazione sia per il rifacimento delle facciate esterne (sono escluse quelle interne), sia per la tinteggiatura, per la pulitura, oppure per interventi sulle pareti opache, oppure ancora per lavori su impianti e infissi esterni alla facciata.

L’Agenzia delle Entrate riporta una precisazione sui lavori sulle strutture opache verticali, ovvero devono essere svolti:

“Sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.”

Si esclude la possibilità di accedere al bonus facciate per tutti quei lavori svolti su pareti non visibili dall’esterno (per esempio dalla strada), o su facciate interne all’edificio. Tuttavia per poter richiedere il bonus è necessario che l’edificio si trovi in zona A oppure B, ovvero:

  • zona A: territorio con agglomerati urbani di carattere storico, artistico, o di particolare pregio;
  • zona B: territorio in parte o totalmente edificato, con superficie coperta da edifici non inferiore al 12,5%, con densità territoriale superiore a 1,5 mc/mq.

Queste regole devono essere rispettate sia da parte delle persone fisiche che dalle imprese che vogliono accedere al sostegno.

Bonus facciate imprese

Bonus facciate: chi può richiederlo

Come anticipato, possono richiedere l’accesso al bonus facciate anche le imprese, e anche sui beni strumentali. Possono beneficiare del sostegno quindi:

  • le persone fisiche, anche esercenti arti e professioni;
  • enti pubblici e provati che non svolgono attività commerciale;
  • società semplici;
  • associazioni tra professionisti;
  • società di persone, società di capitali, e coloro che conseguono reddito da impresa.

L’agevolazione invece non può essere chiesta da chi possiede solamente redditi con tassazione separata, o con imposta sostitutiva. Ne sono quindi esclusi i titolari di partita Iva con regime fiscale forfettario.

Per poter avere accesso al bonus facciate inoltre, i contribuenti che presentano la richiesta devono essere i proprietari dell’immobile su cui vengono svolti i lavori, o avere un diritto reale su di esso.

Ma sono inclusi anche coloro che detengono l’immobile sulla base di un contratto esistente di locazione o comodato d’uso registrato. In questo caso è necessario il consenso del proprietario effettivo allo svolgimento dei lavori.

Come chiedere il bonus facciate

Il bonus facciate può essere assorbito in tre diverse modalità, ovvero:

  • tramite una quota annuale, per un periodo di 10 anni, compilando la dichiarazione dei redditi, e assorbendo il bonus come credito di imposta;
  • con lo sconto in fattura, ovvero chiedendo al fornitore di applicare subito lo sconto sulle spese per i lavori;
  • con la cessione del credito: in questo modo è possibile cedere il credito ad altri soggetti, come le banche, e ottenere la liquidità.

Per questo ultimo punto però, va tenuto presente che in questi mesi si sono presentati diversi rallentamenti, principalmente perché molte banche hanno sospeso l’acquisizione dei crediti. Inoltre, per poter cedere il credito o ottenere lo sconto in fattura, è necessario ottenere due documenti.

Il primo è il visto di conformità, erogabile dai Dottori Commercialisti, che conferma la sussistenza dei requisiti per accedere al bonus facciate, e il secondo documento è l’attestazione della congruità delle spese sostenute per i lavori, ottenibile da un tecnico, come un architetto o un geometra. Anche le spese per questa documentazione sono detraibili.

La richiesta per il bonus facciate va presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate, dopo aver documentato tutte le spese sostenute con metodi tracciabili come il bonifico.

Scadenza bonus facciate

Il bonus facciate, con agevolazione al 60%, scade alla fine dell’anno, ovvero al 31 dicembre 2022. Questo vuol dire che dal prossimo anno non sarà più possibile accedervi con le spese sostenute dal primo gennaio.

Tuttavia questo non significa che non ci saranno più agevolazioni fiscali su questi tipi di interventi. Si potrà infatti ancora accedere a diversi sostegni di tipo ordinario, come il bonus ristrutturazione al 50%, oppure all’ecobonus nel caso in cui i lavori contribuiscano a migliorare l’efficienza termica.

Mentre altri sostegni, come il superbonus, rimarranno nel 2023, ma con alcune modifiche, il bonus facciate scomparirà, lasciando posto alle agevolazioni ordinarie, salvo modifiche dell’ultimo momento.

Bonus facciate imprese – Domande frequenti

Le imprese possono accedere al bonus facciate?

Anche le imprese possono accedere al bonus facciate, entro questi requisiti. Sono ammesse al beneficio le società semplici, enti pubblici e privati non commerciali, esercenti arti e professioni, associazioni professionali, e coloro che percepiscono reddito da impresa.

Chi ha diritto al bonus facciate 2022?

Il bonus facciate 2022 consiste in una agevolazione al 60% sulle spese, per lo svolgimento di lavori di ristrutturazione, restauro e pulizia delle facciate esterne delle pareti. Possono accedervi Persone Fisiche e imprese.

Quando scade il bonus facciate?

Il bonus facciate scade alla fine del 2022, per cui non sarà possibile accedere alle agevolazioni per le spese sostenute il prossimo anno. Tuttavia rimangono altri sostegni similari, ecco quali sono.

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Valeria Oggero

Giornalista

Giornalista pubblicista, laureata in Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Torino, da sempre sono appassionata di scrittura. Dopo alcune esperienze all'estero, ho deciso di approfondire tematiche inerenti la fiscalità nazionale relativa alle persone fisiche ed alle Partite Iva. La curiosità mi ha portato a collaborare con agenzie web e testate e a conoscere realtà anche diversissime tra loro, lavorando come copywriter e editor freelancer.
Fact-Checked
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Giovanni Emmi
Dottore Commercialista
Revisione al 11 Dicembre 2022
Commercialista dal 🧗🏾‍♀️secondo millennio, innovatore professionale nel terzo millennio🏃🏾‍♂️. Il futuro della professione del commercialista nel mio ultimo libro "dalla società alla rete tra professionisti".

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