- I crediti di imposta per le imprese sono confermati a fronte del caro energia e gas anche per il secondo trimestre 2023.
- L’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti sull’accesso alle agevolazioni per le aziende che consumano energia autoprodotta.
- Gli sconti sono validi anche per quelle aziende che consumano energia autoprodotta, purché venga rispettato il requisito dell’aumento dei prezzi rispetto al 2019.
Negli ultimi anni i governi hanno introdotto diversi sostegni non solo per le famiglie, ma anche per le imprese che hanno assistito all’incremento dei prezzi per l’acquisto di luce e gas. In particolare il governo Draghi aveva istituito i crediti di imposta per le imprese energivore e gasivore, nel 2021.
Questi crediti di imposta hanno poi coinvolto anche le imprese non energivore e non gasivore, ovvero non a forte consumo di energia e gas, e sono state prorogate diverse volte. Di fronte all’aumento dei prezzi e all’inflazione, i crediti sono stati portati avanti fino al 2023.
In particolare, è ancora possibile accedere a questi sconti per il secondo semestre 2023, secondo i parametri dei recenti bonus per l’energia per le imprese. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta recentemente per chiarire alcuni aspetti sulla fruizione dei bonus per le imprese che consumano energia autoprodotta.
Indice
Bonus energia autoprodotta: quando sono validi
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato, in alcune risposte ad interpello, come funzionano questi bonus energia in alcuni casi particolari. Pensiamo prima di tutto alle imprese che producono energia destinata per l’autoconsumo.
In questi casi, è possibile beneficiare degli sconti sulle bollette dell’energia? L’Agenzia delle Entrate ha chiarito questo aspetto con la risposta ad interpello n. 375 del 2023, ovvero:
“Crediti d’imposta a favore di imprese energivore e gasivore, incidenza dei ricavi derivanti dai contratti derivati di copertura CFH ai fini della determinazione della spesa agevolabile in caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata e di acquisto di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.”
L’Agenzia ha risposto alla domanda di un’azienda che rientra in questa fattispecie, chiarendo che gli sconti sotto forma di crediti di imposta sono validi anche per le imprese che producono e consumano energia elettrica autoprodotta, tuttavia deve sempre essere rispettato il requisito dell’incremento dei prezzi rispetto al 2019.
Il parametro da considerare quindi è quello relativo ai consumi in kWh per il prezzo unitario del combustibile, con le spese sostenute in relazione al primo trimestre 2019.
L’altro parametro da considerare è il prezzo sostenuto sui consumi del primo trimestre 2022 per la produzione dell’energia elettrica per l’autoconsumo. Va tenuto presente che i crediti di imposta sono stati prorogati fino al secondo trimestre 2023, quindi fino al 30 giugno dell’anno in corso, anche se si assiste ad una diminuzione delle percentuali di agevolazione dei crediti.
Bonus energia, non spetta alle imprese appaltanti
Un altro chiarimento dall’Agenzia delle Entrate arriva in merito ad una impresa non energivora, sulla fruibilità dei bonus energia nel caso di un soggetto appaltatore con esecuzione di fornitura dei servizi aziendali. La risposta ad interpello di riferimento è la n.373 del 2023:
“Articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 115 del 2022, credito d’imposta non energivori, fornitura di servizi aziendali e riaddebito del costo dell’energia elettrica.”
La società coinvolta è un’impresa non energivora che appartiene ad un network di fornitura di servizi di consulenza. Nel 2022 come appaltatore ha stipulato un contratto di appalto per la fornitura di servizi aziendali, tramite locazione di diversi immobili da disporre come uffici e sale riunioni in cui svolgono attività i clienti.
Sorge quindi un dubbio sulla fruibilità dei crediti di imposta da parte di questa azienda appaltante oppure per ciascun beneficiario del servizio, che include l’energia elettrica.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non spetta, per la quota corrispondente, il credito di imposta alle imprese che vanno riaddebitare, in modo analitico, i costi della materia prima ad altri soggetti. In questo caso quindi non è consentita la fruizione dei crediti di imposta all’impresa appaltante.
Bonus energia 2023: come funzionano
Vediamo nel dettaglio come funzionano gli sconti per energia e gas per i primi sei mesi del 2023, in riferimento a norme specifiche per ciascuno dei trimestri. Le aziende possono ancora accedere, anche quest’anno, ai crediti di imposta in base al consumo di energia e gas, relativamente all’aumento dei prezzi registrato.
Questi crediti possono sempre essere portati in compensazione tramite Modello F24, fino alla fine dell’anno, al 31 dicembre 2023. I crediti sono così disposti per i diversi trimestri:
- imprese energivore e gasivore: credito al 45% per il primo trimestre 2023, scende al 20% per il secondo trimestre 2023;
- imprese non energivore: credito al 35% per il primo trimestre 2023, scende al 10% per il secondo trimestre 2023;
- imprese non gasivore: credito al 45% per il primo trimestre 2023, scende al 20% per il secondo trimestre 2023.
Attualmente i prezzi delle forniture di energia e gas sono più contenuti, per cui i crediti di imposta sono stati abbassati nell’agevolazione.
Va ricordato che in ogni caso per poter fruire di questi sconti è necessario che l’impresa abbia registrato un sostanziale incremento di prezzo di queste forniture, calcolato sul 30% in più rispetto allo stesso trimestre del 2019.
Codici tributo 2023 per le imprese
Per fruire dei crediti è necessario utilizzare specifici codici tributo per le imprese, e per il 2023 si tratta dei seguenti:
- codice tributo 7010: credito di imposta per le imprese energivore (primo trimestre 2023);
- codice tributo 7011: credito di imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023);
- codice tributo 7012: credito di imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023);
- codice tributo 7013: credito di imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, (primo trimestre 2023);
- codice tributo 7751: credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023);
- codice tributo 7752: credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023);
- codice tributo 7753: credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023);
- codice tributo 7754: credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023).
Bonus energia autoprodotta – Domande frequenti
La risposta è affermativa, tuttavia deve essersi registrato un incremento di prezzo dell’energia, secondo le normative. Ecco i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
I bonus energia per le imprese possono essere erogati anche nel primo e nel secondo trimestre 2023, tuttavia le percentuali di agevolazione scendono: ecco come funzionano.
Le aziende appaltanti non possono accedere ai crediti di imposta per il consumo di energia e gas con calcolo analitico, secondo la risposta ad interpello n.373 del 2023.
Valeria Oggero
Giornalista