Il problema di una qualsiasi forma di aggregazione professionale non è quello di decidere se e come stare insieme. È nella separazione.
Un professionista non è un imprenditore. Gli interessi economici sono solo una parte della questione: esistono responsabilità professionali e personali, rapporti di fiducia con clienti che pervadono altre sfere oltre a quella economica.
I rapporti con soci, partner, consulenti e collaboratori sono un caleidoscopio di sentimenti diversi che inficiano l’aspetto economico, più delle imprese.
Indice
Associazione professionale
L’associazione professionale è uno strumento che esiste dal 1939, nata sull’onda delle leggi razziali. Oggi resiste come strumento di esercizio della professione e rappresenta una modalità di esercizio dell’attività in cui i professionisti:
- condividono strutture;
- possono condividere clienti;
- lavorano insieme con spirito solidaristico, più che per convinzione economica.
Il legame tra i componenti di una associazione professionale è sempre il rapporto personale, non vi sono particolari aspetti economici da attenzionare.
Sciogliere il vincolo sarà sempre un problema, ma la possibilità di costituire anche più associazioni professionali consente di intraprendere percorsi alternativi con relativa facilità.
Società tra professionisti
La società tra professionisti (StP) è una struttura più complessa. Un mix di professione e capitale che è stata pensata per irrobustire le aggregazioni professionali, favorendo l’investimento di capitali.
Uno strumento che stenta a decollare, per alcuni rischi insiti nello stesso meccanismo professionale che prevede l’assunzione personale dell’incarico e il legame molto forte che lega il professionista al cliente e lo rende, di fatto, transitabile in altra struttura.
Un cliente di una big four, affidato ad un professionista dell’organizzazione, in caso di fuoriuscita del professionista difficilmente lo seguirà al di fuori della società di consulenza.
La scelta della società di consulenza o revisione operata dal cliente si fonda sull’affidabilità della struttura e sulla forza del brand. Non vi è alcun particolare legame con il professionista o i professionisti cui la società ha affidato l’attività di consulenza.
Nel caso di una società tra professionisti, costituita tra commercialisti che hanno una pregressa attività professionale pluriennale, la situazione è diversa.
Il cliente è del professionista e, molto probabilmente lo seguirebbe anche in caso di fuoriuscita dalla società tra professionisti.
È altresì molto improbabile che la società tra professionisti sia costituita tra giovani commercialisti senza clienti, perché il costo di mantenimento della struttura non sarebbe giustificato da uno studio senza clienti.
Il regime forfettario, all’inizio della attività professionale, è una opportunità per i giovani professionisti e la costituzione di una società tra professionisti potrebbe essere un ostacolo all’adozione di questo regime.
È il contratto di rete, quali vantaggi potrebbe dare a un professionista?
Con il contratto di rete l’aggregazione è più semplice, perché non è complicata nella fase di avvio ma, soprattutto, è molto semplice sciogliersi dal vincolo che lega i professionisti.
Esistono due forme di possibili contratti di rete professionale:
- Rete contratto;
- Rete soggetto.
Questo tipo giuridico, nonostante sia normato dal 2017, non è mai decollato, perché non vi sono state iniziative in tal senso da parte degli ordini professionali.
Non vi è una sezione delle reti professionali negli albi professionali e, solo nel caso di reti tra società tra professionisti, vi è una forma pubblicitaria verso l’esterno dell’esistenza della rete.
È anche vero che la costituzione di una rete professionale, a prescindere dal sistema pubblicitario adottato, è consentita da una precisa norma di legge e la rete contratto, senza personalità giuridica, è un semplice contratto tra soggetti privati che non lede alcuna norma imperativa.
In quanto negozio giuridico con valenza economica, non contrario a norme cogenti, è un contratto che può essere liberamente stipulato.
Giovanni Emmi
Dottore Commercialista