- La redazione del bilancio per gli Enti del Terzo Settore deve avvenire attraverso l’utilizzo degli appositi moduli.
- Precedentemente gli ETS con ricavi inferiori a 220.000 euro potevano redigere il rendiconto per cassa. Con le nuove disposizioni la soglia viene innalzata a 300.000 euro per gli Enti del Terzo Settore senza personalità giuridica.
- L’adozione delle nuove regole è obbligatoria per tutti gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS.
Affiancare la parola bilancio di esercizio a quella di Enti del Terzo Settore (ETS) spesso può generare una serie di dubbi. Infatti, con la Legge 6 giugno 2016 n.106, si è dato vita alla cosiddetta Riforma delle attività no profit, con diverse novità come la creazione del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e nuove regole per la redazione del bilancio con l’inserimento di quattro moduli.
Tuttavia, ancora oggi vi sono diversi interventi normativi, oltre a emendamenti e chiarimenti da parte dell’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) e del MLPS (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) che hanno creato una certa confusione. Inoltre per il 2025 si prevedono ulteriori novità e limiti da conoscere.
Nella seguente guida siamo andati a chiarire quali sono gli ETS obbligati alla redazione del bilancio secondo le nuove direttive di legge, le caratteristiche del sistema a moduli con i termini di transizione e applicabilità. Infine, avrai le informazioni utili su come e quando depositare il bilancio di esercizio al RUNTS.
Indice
Compilazione Bilancio ETS: cosa prevede la legge
Nella categoria degli Enti del Terzo Settore si raggruppano gli enti privati che non prevedono fini commerciali, ma svolgono un’attività no profit finalizzata a scopi sociali, civili e di solidarietà.
Con la Riforma sugli ETS si inseriscono anche le ONLUS oltre alle ODV (Organizzazioni di volontariato) e gli APS (Associazione di Promozione Sociale). Per ciò che riguarda le Associazioni culturali e quelli sportive si ha la possibilità di trasformarle in ETS e quindi rientrare nelle nuove norme del Terzo Settore.
Gli ETS sono enti che, date le particolari finalità, non hanno scopo di lucro e prevedono una serie di deroghe alle regole contabili e fiscali previste dall’ordinamento italiano.
Quindi se per certi aspetti la redazione del bilancio di un Ente del Terzo Settore ha degli elementi in comune con quella delle società, dall’altro vi sono profonde differenze. Ecco quali sono le norme a cui devi fare riferimento:
- art 13 Dlgs 117/2017: ha istituito il Codice del Terzo Settore;
- decreto ministeriale 5 marzo 2020: adozione della modulistica di bilanci per gli Enti del Terzo Settore;
- principio contabile OIC 35: emanato il 3 febbraio 2022 dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e aggiornato nel 2023;
- Nota Del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) n. 5491 05.04.2022: modifiche dell’art 13 Dlgs 117/2017, concernente l’ordinamento contabile degli ETS;
- la recente circolare n.6 del 9 agosto 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che specifica i cambiamenti apportati con la legge n. 104/2024 che saranno applicati nel 2025.
L’intervento legislativo è andato a regolare e precisare alcuni aspetti per la redazione del bilancio di esercizio degli ETS e come effettuare il deposito.
Infatti, oltre all’istituzione del RUNTS (Registro Nazionale del Terzo Settore), presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata introdotta una nuova modulistica per la compilazione del bilancio, definendo quali sono gli ETS obbligati ad adottarla e i principi contabili.
Si sono andati a chiarie anche quali sono i termini di applicazione e di transizione per gli enti, già in attività prima della creazione del RUNTS e delle nuove normative, o per quelli di nuova costituzione. Infine la recente semplificazione va ad impattare sulla gestione contabile degli enti.
Schema Bilancio Terzo settore
Con il Decreto Ministeriale 5 marzo 2020 si è applicata la suddivisione in 4 moduli prevista dal Dlgs 117/2017:
- Mod A: Stato Patrimoniale;
- Mod B: Rendiconto Gestionale;
- Mod C: Relazione di Missione;
- Mod D: Rendiconto di Cassa.
1. Stato Patrimoniale
Lo Stato Patrimoniale rispecchia le caratteristiche previste nella redazione del bilancio di esercizio delle società.
Dovrai inserire il complesso delle attività economiche dell’Ente con riferimento al periodo di esercizio, andando ad indicare l’insieme delle operazioni attive, quelle passive e l’eventuale capitale netto generato dal differenziale.
2. Rendiconto Gestionale
Con il modulo B, si evidenziano già le prime diversità rispetto a un bilancio societario. Infatti, il Rendiconto di Gestione non ha una vera e propria valenza economica.
Se da un lato al suo interno devi inserire le entrate, i costi di gestione e i relativi proventi, dall’altro questo confronto ha il fine di evidenziare qual è stato l’impiego di questi fondi al fine di perseguire lo scopo principale dell’attività no profit del tuo Ente.
3. Relazione di Missione
Il modulo C prevede la compilazione della Relazioni di Missione, in un certo qual modo corrispondente alla Nota Integrativa di un bilancio di esercizio di una società. In particolare, al suo interno vengono riportate quelle informazioni utili per definire la situazione economica dell’Ente Del Terzo Settore e i criteri utilizzati.
Sarà necessario anche per evidenziare quali sono i risultati raggiunti in rapporto alle finalità previste nella creazione del tuo ente. Inoltre, devi anche specificare una serie di informazioni:
- le finalità dell’ente in rapporto anche alla sezione del Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore (RUNTS);
- dati degli associati e dei fondatori ed eventuali partecipazioni ad altri enti;
- criteri applicati nella definizione delle voci di bilancio;
- i movimenti e le immobilizzazioni previste;
- i debiti e specifiche sulle eventuali erogazioni ottenute;
- i compensi previsti per l’organo esecutivo e il revisore legale;
- il quadro complessivo delle situazioni patrimoniali;
- le finalità di utilizzo degli eventuali utili che andranno a definire il disavanzo della gestione;
- l’indicazione delle modalità di perseguimento della mission dell’Ente;
- una descrizione di eventuali attività di raccolta fondi.
4. Rendiconto di Cassa
L’art 13 del Dlgs 117/2017 stabiliva quali sono i casi in cui è prevista la redazione di bilancio secondo la modulistica del Decreto Ministeriale del 5 marzo 2020. Si distingue tra:
- Enti del Terzo Settore con ricavi e proventi pari o superiori ai 220.000€;
- ETS con ricavi e proventi inferiori ai 220.000€.
Nel primo caso si prevede l’obbligo di redazione di bilancio dei primi tre moduli: Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Relazione di Missione. Si utilizzerà il principio contabile per competenza, inserendo le transazioni con riferimento al periodo di imposta in cui sono avvenute, indipendentemente dal loro completamento, con il relativo pagamento.
Invece, per gli enti no profit che non superano il tetto di proventi di 220.000€, avrai la possibilità di redigere il bilancio utilizzando il modulo D e quindi con un Rendiconto per Cassa. In questo caso non devi compilare gli altri modelli.
Secondo le più recenti disposizioni, viene anche introdotta la soglia di 300.000€ che riguarda gli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica per la redazione del semplice rendiconto per cassa.
Inoltre, per tutti gli ETS che hanno ricavi inferiori a 60.000 euro, si può compilare il rendiconto per cassa indicando le entrate e le uscite economiche in forma aggregata. Oltre questa soglia non si potrà quindi utilizzare il Modello D. Queste ultime novità verranno applicate dal prossimo anno.
Per determinare le regole contabili e quindi se è necessario utilizzare i primi tre moduli, secondo il principio per competenza, o utilizzare il Rendiconto per Cassa, devi prendere come riferimento l’insieme dei ricavi, proventi, entrate e rendite generate dall’ETS risalenti al periodo di imposta precedente.
Regole di compilazione Bilancio ETS: ultime novità
Per ciò che concerne la compilazione e il deposito di bilancio di esercizio delle ETS, il Dlgs 117/2017 aveva lasciato aperti alcuni dubbi. Con il Decreto Ministeriale del 5 marzo 2020 si sono andati a chiarire alcuni aspetti pratici:
- la modulistica è conforme ai criteri previsti dagli arti 2423, 2423 bis e 2426 del Codice Civile;
- gli schemi previsti non possono essere modificati in base all’esigenze dei singoli Enti;
- nella redazione del bilancio, gli Enti possono effettuare un’ulteriore suddivisone delle voci.
Chiariamo questi aspetti. L’applicazione della nuova modulistica è stata equiparata alle regole previste dal Codice Civile per la redazione di bilancio di esercizio di società di capitali o di una di persone.
Questo è un dato che rafforza l’obbligatorietà di adottare questa tipologia di compilazione per la redazione dei documenti contabili, seguendo le regole inserite dal Codice del Terzo Settore.
Ciò implica che gli schemi dovranno essere redatti senza effettuare modifiche alla struttura. Tuttavia, data la presenza di una varietà di attività che si riconducono alla definizione di Ente del Terzo Settore, hai la possibilità di suddividere ulteriormente le voci presenti nei singoli moduli.
Questo aggiungendo numeri arabi o lettere dell’alfabeto, senza effettuare modifiche alla voce principale e all’importo di riferimento. Infine, si specifica che per rendere più chiaro il bilancio è possibile:
- eliminare delle voci se queste, per due esercizi consecutivi, risultano con un valore nullo;
- raggruppare le voci quando queste non vanno ad incidere sulla definizione del bilancio.
In ogni caso, qualunque modifica fatta, va indicata all’interno della Relazione di Missione, andando a specificare il criterio utilizzato.
Bilancio Terzo settore: transizioni e applicabilità
Per chiarire l’ambito di applicazione normativo dei nuovi moduli, devi far riferimento alle direttive dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), che è intervenuto con il principio contabile OIC 35 redatto il 3 febbraio 2022 e aggiornato nel 2023.
Questa è un’integrazione necessaria, diventando un punto di riferimento per tutti gli Enti del Terzo Settore che devono redigere il bilancio in base alle nuove direttive previste dall’art 13 del Dlgs 117/2017.
Infatti, il principio contabile OIC 35 è andato a definire:
- modalità di compilazione dei diversi moduli, con chiarimenti per ciò che riguarda la struttura e il contenuto;
- le finalità del bilancio di offrire informazioni chiare, veritiere sulle attività di un ente sia dal punto di vista gestionale, sia patrimoniale;
- far comprendere i parametri in base ai quali vengono definiti e valutate alcune categorie di Enti del Terzo Settore;
- chiarire alcune questioni contabili di un certo interesse, ad esempio la registrazione delle quote associative e le transazioni non sinallagmatiche su cui si applica il principio di fair value;
- i termini di transizione e applicazione.
Principio di applicazione OIC 35
Il principio di contabilità OIC 35 è stato ulteriormente soggetto a un intervento, il 2 marzo del 2023, dell’Organismo Italiano di Contabilità.
In questo contesto si sono adottate misure al fine di rendere più semplice l’applicazione dei principi di contabilità per quanto riguarda la fase di transizione e la prima applicazione del nuovo schema di bilancio, andando a modificare i paragrafi 31 e 33.
La motivazione data all’OIC è strettamente connessa alla necessità di semplificare e di limitare gli oneri amministrativi per l’adeguamento alle nuove direttive in ambito informativo, previste dalla nota MLPS n. 5491. Inoltre, si sono andati a chiarire i termini di adozione delle nuove regole di bilancio.
Il testo originario dell’OIC 35 prevedeva l’entrata in vigore dei nuovi principi contabili per il bilancio al 31 dicembre 2021. In questo caso l’ente aveva la possibilità di non presentare il bilancio comparativo dell’anno precedente, e per quanto riguarda l’applicazione prospettica non inserire le operazioni non sinallagmatiche soggette al fair value.
In base alle nuove regole si è stabilito che i principi di contabilità OIC 35 si applicheranno al bilancio con esercizio a partire dal 1° gennaio 2021 o seguenti. Per la redazione del primo documento contabile, non sarà necessario presentare il bilancio comparativo.
Invece, in caso di applicazione prospettica, si offre l’opzione di non indicare al fair value le operazioni non sinallagmatiche, andando a specificare le motivazioni e i criteri nella Relazione di Missione.
Come depositare il Bilancio Enti del Terzo settore
Il deposito del bilancio deve avvenire presso il registro RUNTS in base alla compilazione dei nuovi moduli. Devi inviare la documentazione online direttamente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore attraverso il sito Servizi.lavoro.gov.it.
L’accesso dovrà essere effettuato tramite SPID o CIE. A questo punto basterà selezionare la voce “RUNTS” ed evidenziare nella dashboard l’icona “Richiedi“. Il passo successivo è quello di cliccare su “Deposito bilancio” inserendo i dati dell’Ente e allegando i documenti in file PDF.
Per gli Enti come gli ODV e gli APS soggetti a una normativa transitoria, si prevede il deposito di bilancio entro 90 giorni dall’avvenuta iscrizione al Registro Unico.
Controlli sugli ETS, con e senza personalità giuridica
Un approfondimento va fatto per ciò che riguarda i controlli sugli ETS per ciò che riguarda l’iscrizione al RUNTS. In particolare, possono esserci delle differenze per ciò che riguarda gli enti con personalità giuridica e quelli senza personalità giuridica.
Per gli ETS con personalità giuridica, l’Ufficio Runts del territorio procede con un controllo del rispetto dei requisiti, mentre per i controlli inerenti lo statuto ci si riferisce al notaio. Se invece l’ETS non ha personalità giuridica, per l’iscrizione al Runt vengono effettuati controlli più di ampia portata, sulla documentazione e sui requisiti per accedervi.
In questi casi l’Ufficio del Runts mette in pratica controlli antimafia, specialmente per realtà di grande dimensione. Per ciò che riguarda lo statuto, l’Ufficio può decidere per specifiche disposizioni che riguardano le possibilità di voto degli associati. Particolare rilevanza ha il controllo sul bilancio di esercizio e sociale.
Bilancio Terzo settore – Domande frequenti
Il bilancio di un Ente del Terzo Settore deve essere redatto compilando i nuovi quattro moduli previsti dalla Dlgs 117/2017 e sue successive modifiche.
Il bilancio degli Enti del Terzo Settore deve essere depositato al RUNTS, in modalità differenti in base ai ricavi annui conseguiti.
Il bilancio degli Enti del Terzo Settore deve essere consegnato entro il 30 giugno di ogni anno, salvo per quegli enti che sono soggetti a regime transitorio.
IN DEFINITIVA NON SI CAPISCE SE IL BILANCIO 2023 DA DEPOSITARE NEL RUNTS DOVRA’ ESSERE CONPARATO AL 2022.