- L’autofattura agricola deve essere emessa in regime di esonero IVA da parte dell’imprenditore agricolo o coltivatore diretto.
- Ci sono alcuni casi in cui non è obbligatorio emettere autofattura agricola.
- Dal 1° gennaio 2019 l’invio dell’autofattura deve avvenire in modalità elettronica.
Emettere un’autofattura significa emettere una fattura a sé stessi. L’autofattura agricola è necessaria nell’ipotesi in cui un titolare di Partita IVA si trovi ad acquistare merci o prodotti finiti o semilavorati, oppure servizi da parte di produttori agricoli in regime di esonero. Solamente in alcuni casi, nel momento in cui l’acquirente effettua l’acquisto, dovrà dunque emettere autofattura. A questo proposito, si ricorda che:
- l’acquisto coincide con la consegna della merce nel caso in cui si acquistassero prodotti agricoli (e non) finiti o semilavorati;
- nell’ipotesi di acquisto di beni immobili (per esempio un terreno o un mulino), l’acquisto vero e proprio corrisponde al momento in cui viene perfezionato l’atto di acquisto.
Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche dell’autofattura agricola, con qualche esempio pratico, e come funziona la sua registrazione.
Indice
Cos’è il regime di esonero
Per poter comprendere al meglio il funzionamento dell’autofattura agricola, è necessario fare un passo indietro e analizzare quello che prende il nome di regime di esonero per coltivatori diretti o gli IAP (Imprenditore agricolo professionale). In pratica, il regime di esonero in agricoltura è quello che permette ai piccoli imprenditori agricoli che hanno aperto la Partita IVA agricola di accedere ad alcune esenzioni e agevolazioni fiscali. Vi rientra:
- chi ha un volume d’affari che non supera i 7.000 euro annui;
- l’imprenditore agricolo la cui cessione dei beni alla base dell’attività agricola è costituita per almeno due terzi dalla cessione di prodotti agricoli o ittici.
Chi non rientra nel regime di esonero, potrà aprire la Partita IVA agricola:
- in regime speciale;
- in regime ordinario.
Gli imprenditori agricoli che si trovano in regime di esonero sono esentati dal versamento di IVA e IRAP, e dagli obblighi relativi alla documentazione e alla contabilità, come per esempio la liquidazione periodica o la fatturazione.
L’unico obbligo sarà quello di numerare e conservare sia le fatture di acquisto (un po’ come accade nel regime forfettario), sia le bollette doganali e le autofatture agricole che vengono emesse dagli acquirenti.
Autofattura agricola: acquistare da un produttore agricolo
Nel momento in cui si effettua un acquisto da un produttore agricolo che si trova in regime di esonero, si dovrà emettere l’autofattura agricola. Solitamente se ne producono due: una viene consegnata al venditore agricolo, che la conserva in caso di accertamenti.
A questo proposito c’è una differenza tra quando la vendita da parte di un imprenditore agricolo viene fatta a un soggetto privato e quando invece avviene con un altro soggetto titolare di Partita IVA.
Vendita a privati | Vendita a Partite IVA |
L’emissione di scontrino o ricevuta fiscale non è obbligatoria, in quanto a questa tipologia di transazione non viene applicata l’IVA | Gli imprenditori agricoli non dovranno emettere fattura, ma siccome chi ha la Partita IVA dovrà ottenerne una, sarà tenuto all’emissione di un’autofattura agricola |
Modello autofattura agricola
Riportiamo di seguito un elenco delle informazioni contenute nel modello di autofattura agricola che viene comunemente utilizzato. Se dovete emettere un’autofattura, questo elenco può essere un valido esempio di come compilare il documento.
- dati anagrafici soggetto acquirente;
- denominazione sociale;
- codice fiscale;
- Partita IVA;
- sede legale;
- numero autofattura e data;
- oggetto dell’acquisto per tipologia di merci e quantità;
- dati anagrafici del produttore agricolo esonerato;
- denominazione sociale del produttore;
- codice fiscale del produttore;
- Partita IVA del produttore;
- sede legale del produttore;
- tipologia e quantità prodotti, per l prezzo al Kg o al pz;
- totale imponibile;
- aliquota IVA di compensazione;
- totale fattura;
- autofattura emessa per acquisti da soggetto esonerato a norma dell’art. 34, 6° c. DPR 633/72.
Autofattura agricola elettronica
A partire dal 1° gennaio 2019, l’autofattura agricola deve essere emessa in formato elettronico. Dopo aver consegnato una copia al venditore, dovrà poi essere:
- registrata separatamente nel registro degli acquisti dal cessionario;
- numerata e conservata dal cedente.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che nell’ipotesi in cui si dovesse superare il limite di 7.000 euro le agevolazioni previste in regime di esonero cesserebbero a partire dal regime di imposta successivo, “a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di beni diversi da quelli cui si applica il regime speciale di cui al comma 1 del medesimo art. 34”.
Le autofatture agricole elettroniche vengono ricevute dal Sistema di Interscambio, quindi nel caso in cui gli operatori agricoli dovessero fuoriuscire dal regime speciale, non dovrebbero essere emesse ulteriori fatture.
Come registrare un’autofattura agricola
L’autofattura agricola elettronica dovrà essere emessa seguendo la procedura presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Si dovrà selezionare nell’apposita sezione del sito:
- la voce del soggetto emittente, specificando che il soggetto che emette la fattura è il Cessionario o il Committente;
- alla voce I miei dati riportare i dati del cedente o prestatore, ovvero dell’imprenditore agricolo in regime di esonero;
- indicare le aliquote IVA da utilizzare.
Nell’ipotesi in cui venditore e acquirente siano entrambi esenti da IVA, non si dovrà emettere alcuna autofattura agricola, ma soltanto una ricevuta fiscale con apposizione di una marca da bollo.
Autofattura agricola – Domande frequenti
La procedura per emettere l’autofattura agricola elettronica, obbligatoria dal 1° gennaio 2019, può essere completata direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
L’agricoltore cedente dovrà conservare l’autofattura emessa dal cessionario o committente e potrà “trattenere” l’IVA poiché esonerato dall’obbligo di versamento.
L’autofattura agricola non dovrà essere emessa nei casi in cui l’imprenditore agricolo non rientri nel regime di esonero. Scopri di più qui.
Maria Saia
Copywriter freelance esperta di diritto