- Il contratto di associazione in partecipazione consente a due o più soggetti di collaborare per svolgere un’attività imprenditoriale finalizzata a un obiettivo, con divisione di utili e perdite.
- Questa forma contrattuale può avere una durata determinata o indeterminata e, a differenza della forma societaria, non costituisce un nuovo soggetto giuridico.
- L’associazione in partecipazione può rivelarsi un contratto molto utile per concludere un affare per cui non è richiesta la costituzione in forma societaria ma si intende comunque raggiungere un obiettivo comune tramite apporto di capitale.
L’associazione in partecipazione è una forma contrattuale disciplinata dal Codice Civile che ha subito diversi cambiamenti a livello normativo nel corso degli anni. Tramite un accordo, associante e associati collaborano nello svolgimento dell’attività di impresa o nella conclusione di un affare e dividono utili e perdite conseguite lungo il percorso. L’apporto dell’associato può essere in denaro, lavoro, beni o servizi.
In passato, questa forma contrattuale è stata più volte utilizzata per assumere dei lavoratori subordinati che, al posto della retribuzione mensile, venivano remunerati con una parte degli utili derivanti dall’attività oggetto dell’accordo. Ad oggi, quindi, il suo utilizzo per le persone fisiche rimane limitato al solo apporto di capitale.
Scopriamo quali sono i vantaggi dell’associazione in partecipazione, come si costituisce il contratto e quali sono le caratteristiche di questa forma contrattuale.
Indice
Contratto di associazione in partecipazione: cos’è e come funziona
Il contratto di associazione in partecipazione consente a due soggetti di mettere insieme le proprie forze per raggiungere un obiettivo comune o per concludere un affare. L’associante, quindi, consente all’associato di partecipare agli utili e alle perdite dell’impresa o dell’affare, in cambio di un apporto specifico.
Le parti contraenti possono essere due società, oppure una società e una persona fisica, o un’impresa individuale e una società. L’accordo può avvenire sia in forma scritta sia in forma verbale.
Questa forma contrattuale, a differenza della costituzione di una società, non vincola giuridicamente l’associante e gli associati, e può avere una durata a tempo determinato o indeterminato.
Lo scopo di questo contratto è la realizzazione di un accordo che consenta l’esercizio di attività di impresa a scopo di lucro, senza la creazione di un nuovo soggetto giuridico e la costituzione di un patrimonio autonomo.
Associazione in partecipazione tra privati: la normativa
La normativa che regola l’associazione in partecipazione è contenuta nel Codice Civile all’articolo 2549 e seguenti. Purtroppo questa forma contrattuale è stata abusata nel corso degli anni per nascondere quelli che di fatto erano dei veri e propri contratti di lavoro subordinato per ottenere dei vantaggi fiscali.
Ciò ha spinto il legislatore, dapprima con la Legge Fornero e poi con il Jobs Act, ad abrogare l’associazione in partecipazione per le persone fisiche che apportano, anche parzialmente, lavoro. Rimane possibile, quindi, il solo apporto di capitali e beni.
Associazione in partecipazione: le caratteristiche
Nella costituzione dell’accordo è importante che l’associante sia una persona, fisica o giuridica, che esercita attività di impresa, in forma individuale o collettiva. L’associato, invece, può essere una persona giuridica o una persona fisica, esercente o meno attività di impresa.
Le caratteristiche dell’associazione in partecipazione sono contenute negli articoli che disciplinano questa forma contrattuale e comprendono:
- la condivisione del rischio di impresa da parte dell’associato che decide di dividere utili ed eventuali perdite derivanti dalla collaborazione tra le parti;
- il diritto dell’associato a controllare, senza orientare o decidere, l’attività di impresa dell’associante;
- il conferimento di un apporto da parte dell’associato, che può avere varia natura;
- il diritto di partecipazione agli utili e alle perdite (nel limite del valore dell’apporto) dell’associato.
Il tratto peculiare di questa forma contrattuale sta proprio nel fatto che non viene costituita alcuna personalità giuridica da questo accordo e quindi le parti sono legate da un vincolo contrattuale non spendibile nei confronti di terzi.
Tipologie di apporto
L’apporto è l’elemento fondamentale sul quale si costituisce il contratto di associazione in partecipazione: senza la sua presenza, di fatto, l’accordo non sussiste. L’associato, quindi, può apportare denaro, beni o servizi oppure lavoro.
A seconda della tipologia di apporto possiamo distinguere diverse categorie di associazione in partecipazione:
- apporto di capitale, consentito sia alla persona fisica che alla persona giuridica;
- apporto di lavoro, consentito esclusivamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche;
- apporto misto (capitale e lavoro), consentito ai soggetti diversi dalle persone fisiche.
Questo significa che l’associazione in partecipazione è possibile:
- per le persone fisiche con apporto di solo capitale;
- per i soggetti diversi è possibile l’apporto di solo capitale, di solo lavoro, oppure misto.
Associazione in partecipazione: la tassazione
![associazione partecipazione](https://www.partitaiva.it/wp-content/uploads/2025/02/associazione-partecipazione.jpg)
Il contratto di associazione in partecipazione è soggetto all’imposta di registro in misura variabile in base al tipo di apporto dell’associato. In relazione alle imposte dirette possiamo distinguere due casi:
- se l’apporto è di solo capitale oppure misto, la remunerazione dell’associato a titolo di partecipazione agli utili è indeducibile;
- se l’apporto è di solo lavoro, a parità di alcune condizioni, l’associante può dedurre gli utili spettanti all’associato.
Per quanto riguarda l’Irap, se l’apporto dell’associato è di solo lavoro, gli utili sono indeducibili. Al contrario se l’apporto è di capitale oppure misto, l’associante può dedurre gli utili.
Le quote di utile attribuite all’associato, inoltre, costituiscono reddito imponibile:
- se quindi l’apporto è di solo capitale oppure misto, gli utili vanno tassati secondo il principio di cassa (sono equiparati a partecipazione in società di capitali);
- se l’apporto è di solo lavoro e l’associato non è imprenditore, invece, gli utili costituiscono reddito di lavoro autonomo. Se l’associato è imprenditore, costituiscono reddito di impresa.
Contributi INPS per associati in partecipazione
A decorrere dal 1° gennaio 2004 gli associati che apportano lavoro e i cui compensi sono qualificati come reddito da lavoro autonomo, sono obbligati a iscriversi alla Gestione Separata INPS per il versamento dei contributi previdenziali.
L’importo dei contributi deve essere calcolato sulle somme lorde erogate all’associato ed è per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato.
Vantaggi e rischi dell’associazione in partecipazione
I principali vantaggi dell’associazione in partecipazione riguardano la flessibilità di questo strumento e la possibile applicazione in svariati contesti produttivi. Senza la necessità di costituzione di una società, i soggetti possono trovare un accordo per raggiungere un obiettivo comune, dividendo utili e perdite.
Inoltre, la sottoscrizione del contratto non richiede necessariamente la forma scritta, a meno che l’apporto da parte dell’associato riguardi beni immobili o diritti reali di godimento su beni immobili.
Di contro, considerando che l’associante è l’unico responsabile delle obbligazioni assunte dall’impresa, il suo fallimento può comportare lo scioglimento automatico del contratto.
Associazione in partecipazione – Domande frequenti
Il contratto di associazione in partecipazione è un accordo con il quale due parti decidono di unirsi per raggiungere un obiettivo o concludere un affare, senza costituire alcuna società ma dividendo utili e perdite in base al risultato ottenuto.
La costituzione di una società prevede tre elementi: il conferimento, l’esercizio in comune, la divisione degli utili. L’associazione in partecipazione, invece, prevede solo due di questi elementi: l’apporto dell’associato e la condivisione di una quota degli utili. Rispetto a una società, questa forma contrattuale non prevede alcun vincolo giuridico permanente.
Di fatto non esiste un divieto espresso di associazione in partecipazione tra privati. Tuttavia, questo contratto è sconsigliato ai privati, in quanto potrebbe comportare problemi legali e fiscali.
Laura Pellegrini
Giornalista e content editor