- Un recente decreto del MEF ha approvato i coefficienti di maggiorazione per calcolare l’imposta dovuta in caso di adeguamento delle rimanenza di magazzino.
- Le imprese che hanno un magazzino in cui conservano beni invenduti possono optare per un riallineamento delle rimanenze, pagando entro il 30 giugno 2024 un’imposta sostitutiva.
- I coefficienti variano in base al codice Ateco con cui l’impresa lavora e in base all’applicazione o meno degli ISA, secondo le tabelle fornite dal MEF.
Il recente decreto del Ministero dell’economia e delle finanze1 del 24 giugno 2024 ha stabilito quali sono i coefficienti di maggiorazione per poter effettuare il calcolo delle tasse dovute in caso di adeguamento delle rimanenze di magazzino. Questi coefficienti riguardano da vicino le imprese ha hanno un magazzino in cui conservano beni non ancora venduti e intendono avvalersi dell’imposta sostitutiva.
Il periodo di imposta di riferimento è il 2023, mentre la scadenza fissata per il pagamento dell’imposta sostitutiva è il 30 giugno 2024. Per sapere quali sono i coefficienti applicati per il conteggio bisogna valutare il caso specifico, individuando il codice Ateco di riferimento e verificare l’applicazione degli ISA.
Indice
Giacenze di magazzino: come funziona l’adeguamento
La Legge di Bilancio 2024 garantisce alle imprese che hanno un magazzino di poter effettuare un adeguamento al fine del calcolo delle imposte. Ma in cosa consiste? L’obiettivo di questo intervento è quello di livellare le possibili differenze tra il valore contabile dei beni contenuti nel magazzino indicato nel bilancio dell’impresa e il dato reale delle merci conservate.
Questi due dati infatti molto spesso non combaciano, per ragioni di diverso tipo. Per evitare che vengano applicate sanzioni a causa di questo scarto, le imprese possono optare per un’imposta sostitutiva che consiste in una vera e propria sanatoria.
Si parla quindi di adeguamento delle esistenze di magazzino che cancella eventuali errori e discrepanze, che talvolta possono essere dovute ad acquisti o vendite in nero. Se ciò che è riportato nel bilancio è superiore o inferiore a ciò che è presente realmente in magazzino, le imprese incorrerebbero infatti in sanzioni.
A poter sanare la situazione sono solamente gli esercenti di attività di impresa che non utilizzano principi contabili internazionali, ovvero usano i principi nazionali OIC. Sono anche esclusi coloro che adottano un regime di contabilità semplificato.
Sanatoria magazzino: i coefficienti di maggiorazione 2024
Andiamo ora a vedere nel dettaglio come si applica l’imposta sostitutiva per quest’anno, secondo la manovra 2024. Il fisco permette di procedere tramite i coefficienti di maggiorazione appena approvati, che andranno a determinare l’IVA e l’imposta sostitutiva delle seguenti tasse:
- IRPEF, imposta sul reddito delle persone fisiche;
- IRES, imposta sul reddito delle società;
- IRAP, imposta regionale sulle attività produttive.
Questa imposta sostitutiva si applica nel caso in cui vengano cancellati quindi i valori iniziali relativi alle esistenze dei beni, in riferimento al 2023. In ogni caso i coefficienti sono rivolti a imprese con ricavi non superiori a 5.164.569 euro.
Il recente decreto del MEF contiene le indicazioni sui coefficienti di maggiorazione da applicare per il calcolo dell’imposta sostitutiva in base al codice Ateco specifico, fornendo diverse tabelle in base a queste categorie di imprese:
- coloro che svolgono attività per cui sono stati approvati gli ISA, anche se si è verificata una causa di esclusione;
- coloro che svolgono attività per cui sono stati approvati gli ISA;
- coloro che svolgono attività per cui non sono stati approvati gli ISA.
Ricordiamo che gli ISA, ovvero gli Indici Sintetici di Affidabilità, applicano un voto alle imprese in base alla trasparenza nei pagamenti e alla regolarità nei confronti del fisco. Riportiamo qui un esempio esplicativo di tabella contenente alcuni codici Ateco con relativi coefficienti.
Classi di attività economica | Coefficiente di maggiorazione |
18.11 Stampa di giornali | 2,33 |
18.12 Altra stampa | 2,35 |
18.13 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media | 2,56 |
18.14 Legatoria e servizi connessi | 2,99 |
18.20 Riproduzione di supporti registrati | 2,35 |
19.10 Fabbricazione di prodotti di cokeria | 1,61 |
19.20 Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 1,61 |
20.11 Fabbricazione di gas industriali | 1,64 |
Codici tributo per l’adeguamento delle rimanenze di magazzino
Il fisco ha anche dato indicazione, attraverso la risoluzione n.30E del 17 giugno 20242, di quali codici tributo utilizzare per il versamento delle imposte sostitutive tramite modello F24, che indichiamo qui:
- codice tributo 1732: “adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA – articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- codice tributo 1733: “adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- codice tributo 1734: “adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- codice tributo 1735: “adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- codice tributo 1736: “adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Nella compilazione dell’F24 bisogna inserire i codici nella sezione “Erario” in “importi a debito versati“. Il pagamento è da effettuare entro il 30 giugno 2024. Per non incorrere in errori si consiglia di affidarsi ad un commercialista in queste operazioni.
- “Approvazione dei coefficienti di maggiorazione da utilizzare per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell’art. 1, comma 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”, decreto MEF del 24 giugno 2024 ↩︎
- risoluzione n.30E del 17 giugno 2024, Agenzia delle Entrate, agenziaentrate.gov.it ↩︎
Valeria Oggero
Giornalista