- L’obbligo per le imprese di stipulare una polizza catastrofale viene prorogato dal 31 marzo 2025 al 1 ottobre 2025, ma solo per le medie imprese. Per le piccole e micro attività vale la scadenza del 1 gennaio 2026.
- Un obbligo molto vincolante che, in caso di inadempienza, pregiudica la possibilità di ottenere contributi, sovvenzioni o sostegni finanziari pubblici, non solo in caso di eventi catastrofali.
- Le compagnie assicurative sono obbligate ad aggiornare le proprie offerte alle nuove norme, pena sanzioni amministrative pecuniarie. Beneficiano però dei cosiddetti limiti di tolleranza.
Previsto dalla legge di bilancio 2024, l’obbligo alla stipula di polizze catastrofali per le imprese, contro i rischi correlati alle calamità naturali, coinvolge moltissime aziende e piccole attività in Italia.
Un obbligo molto vincolante, dal momento che risultare inadempienti, sotto questo aspetto, significa pregiudicarsi la possibilità di ottenere contributi, sovvenzioni o sostegni finanziari pubblici ad ampio spettro e, a maggior ragione, in caso di eventi catastrofali.
La scadenza prevista inizialmente al 31 marzo 2025 è stata prorogata dal governo al 1 ottobre 2025 per le imprese di media dimensione, ma va ricordato che per le piccole e micro imprese c’è tempo ancora fino al 1 gennaio 2026.
Polizze catastrofali: la proroga
È sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025, la pubblicazione del decreto attuativo del 30 gennaio 2025 n.181, che riporta le modalità di attuazione e operatività degli schemi assicurativi e dei rischi catastrofali.
Le aziende interessate dall’obbligo dovranno tutelarsi entro quest’anno, ma hanno alcuni mesi di tempo in più rispetto a quanto previsto inizialmente.
La scadenza in origine era fissata al 31 dicembre 2024, slittata poi di tre mesi grazie al decreto Milleproroghe, dando più tempo sia agli operatori che alle imprese per aggiornarsi. Il governo ha confermato recentemente un’ulteriore proroga, al 1 ottobre 2025, per tutte le medie imprese. Nel dettaglio, in base alla dimensione dell’attività, valgono scadenze diverse per l’obbligo:
- grandi imprese: scadenza il 31 marzo 2025, ma senza sanzioni per altri 90 giorni;
- medie imprese: scadenza prorogata al 1 ottobre 2025;
- piccole e micro imprese: scadenza al 1 gennaio 2026.
1. Le imprese interessate
L’obbligo riguarda tutte le imprese che hanno sede legale in Italia e si estende anche a quelle con sede all’estero ma che presentano un’organizzazione stabile in Italia, per cui sono tenute all’iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza.
Tutte queste imprese dovranno adempiere all’obbligo di stipula di una polizza catastrofale. Le attività operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura beneficiano di una scadenza differita al 31 dicembre 2025.
Sono invece esentate dall’obbligo di tale copertura assicurativa:
- le imprese agricole, per le quali vige invece la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole, causati da alluvioni o altri fenomeni atmosferici;
- le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio successivo alla costruzione per cui mancano le autorizzazioni.
Non sono assoggettati all’obbligo di polizze catastrofali neppure i liberi professionisti come avvocati, commercialisti, architetti e via di seguito.
2. Quali sono gli eventi calamitosi e catastrofali
Affinché tutte le polizze da stipulare facciano riferimento in maniera omogenea agli stessi eventi, il decreto indica nella normativa quelli che sono gli eventi calamitosi e catastrofali da assicurare, vale a dire:
- sismi;
- alluvioni;
- frane;
- inondazioni;
- esondazioni.
Si precisa inoltre che verrà conteggiato come evento unico anche l’eventuale prosecuzione della calamità nelle successive 72 ore.
3. I beni da assicurare
La copertura assicurativa deve riguardare i beni aziendali che risultino iscritti, o comunque iscrivibili, nello stato patrimoniale, nella fattispecie:
- terreni e i fabbricati;
- impianti e i macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali;
- mobilio.
Non necessitano invece di una polizza assicurativa:
- mezzi di trasporto targati;
- computer d’ufficio e stampanti;
- altre dotazioni per l’ufficio;
- scaffalature per magazzino.
4. Premi e massimali di copertura
I premi da pagare, da parte delle imprese, vanno commisurati al rischio in maniera proporzionale (ad esempio in riferimento al territorio e a una maggiore o minore vulnerabilità dei beni assicurati) e aggiornati periodicamente.
Per stimare l’ammontare dei premi, in fase di stipula della polizza, si precisa che verranno conteggiate ai fini della riduzione del rischio, anche le eventuali misure che l’azienda in questione mette in atto per proteggere i beni assicurati da eventuali rischi.
È bene precisare che le compagnie di assicurazione sono obbligate a aggiornare questo genere di polizze. Tuttavia, per garantire la loro solvibilità globale, possono beneficiare di alcuni limiti di tolleranza, che permettono loro di cessare l’obbligo di assunzione di ulteriori rischi, sull’intero territorio nazionale.
Si prevede poi la possibilità di un cosiddetto “scoperto”, eventualmente da concordare tra le parti. La proroga consente di avere tempo in più per le imprese per aggiornarsi, ma anche per le aziende assicurative per proporre le nuove polizze. Al momento ANIA ha dato alcune risposte alle domande più frequenti delle imprese, ma rimangono ancora dei dettagli poco chiari, per cui si attendono delucidazioni delle norme.
Polizze catastrofali omesse: le sanzioni
L’obiettivo della misura, che va ad allinearsi a pratiche già previste in altri Paesi europei, è di limitare la dipendenza delle imprese dagli aiuti pubblici, nell’eventualità funesta di una calamità naturale, ripartendo quindi rischi e impatto economico tra lo Stato, le realtà aziendali e le compagnie assicurative.
In questo modo, le aziende saranno più autonome nel gestire l’evento catastrofale, aumentando quindi le possibilità di tutelare il loro patrimonio, ma anche di garantire una continuità operativa alla produzione e all’attività imprenditoriale.
Non adempiere a tali disposizioni significa precludersi la possibilità di ricevere contributi e indennizzi ma anche altri aiuti economici statali, agevolazioni e sovvenzioni che non siano necessariamente legate alle calamità naturali.
- Decreto 30 gennaio 2025, n. 18, Gazzetta Ufficiale, gazzettaufficiale.it ↩︎
Valeria Oggero
Giornalista