- Il cambiamento del codice fiscale, dopo la sentenza di rettificazione anagrafica per cambio sesso, è disposto in automatico.
- La transizione di genere può avvenire anche senza cambiare le lettere del nome sul codice fiscale, ad esempio nel caso di nomi molto simili che mantengono le stesse lettere su questo documento. Bisognerà però comunque procedere ad un aggiornamento.
- Il codice fiscale ottenuto è nuovo ma non si genera ex-novo, quindi si recuperano le informazioni precedenti.
Nel momento in cui una persona decide di cambiare sesso, dovrà necessariamente pensare anche all’aspetto burocratico che ne consegue. Ad esempio, ciò comporterà un cambiamento del codice fiscale, documento molto importante per ogni residente in Italia.
Come è noto, il codice fiscale si genera sulla base dei propri dati anagrafici, nonché il sesso, la data e il luogo di nascita. Va da sé che laddove si verifichi un cambiamento del sesso, ebbene sarà necessario anche un cambiamento del codice fiscale.
In caso di rettifica anagrafica, il cambiamento del codice fiscale avviene in automatico, per cui l’interessato non deve procedere alla richiesta.
Indice
Cambiamento del codice fiscale dopo una transizione di genere
L’atto di nascita rappresenta il primo documento anagrafico che ogni persona ha a disposizione. Nel momento in cui arriva la sentenza di rettificazione anagrafica, allora si verifica l’attribuzione di un nuovo codice fiscale ed è il Comune stesso che procede in automatico.
Inoltre, autorizzata tale rettifica, il cambiamento di tutti gli altri documenti è conseguente. Nello specifico, facciamo riferimento al codice fiscale, ma si pensi anche alla carta d’identità oppure al passaporto, nonché alla patente e via di seguito.
Appare evidente dunque che, per fare un esempio, se il sesso dichiarato alla nascita è maschio e si interviene con la transizione di genere diventando femmina, potrebbe non cambiare il nome all’anagrafe, ma comunque il codice fiscale di quella persona va rettificato.
Ipotizziamo che Andrea è maschio all’anagrafe e cambia sesso, ma vuole mantenere il suo nome anche al femminile. Oppure che Antonio cambia sesso e vuole cambiare il suo nome in Antonia. Le lettere 4-5-6 del codice fiscale restano invariate. Lo stesso per il cognome (lettere 1-2-3), per il luogo e la data di nascita.
Questo significa che se la transizione di genere avviene senza cambiare nome (se non nella sua declinazione al femminile), il codice fiscale resta invariato? Non esattamente. Questo perché ci sono dei codici specifici proprio per il sesso, che dovranno comunque variare.
Infatti, è possibile riconoscere il sesso di una persona dai numeri del suo codice fiscale, perché se alla data di nascita compare un numero compreso tra 1 e 31 (ad esempio 15) allora significa che è uomo; nel caso di una donna invece al numero si aggiunge 40 (quindi se è nata il 15 del mese, nel codice fiscale compare il numero 55).
In Italia, la Legge n.164 del 14 aprile 1982 “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso” permette di cambiare nome o modificare il sesso sull’atto di nascita.
Chi rettifica l’attribuzione di genere
Il riconoscimento del genere, in caso di transizione, avviene tramite sentenza da parte del Tribunale che accoglie la domanda. Il tribunale ordina all’ufficiale di stato civile di procedere con la rettifica, presso il Comune che custodisce l’atto di nascita.
Si tratta dunque di un procedimento legale che è il diretto interessato a dover richiedere. Una volta iniziato l’iter burocratico, è necessario supportare la domanda con una valutazione sia di tipo medico che legale.
Cosa succede se si modifica il codice fiscale
A questo punto, si ottiene un nuovo codice fiscale ma non ex-novo, nel senso che pur modificato, resta agganciato al precedente, conservando dunque tutte le informazioni di tipo fiscale legate a quella persona.
Ci sono alcune situazioni legittime in cui può rendersi necessario un cambiamento del codice fiscale, ad esempio se si riscontrano errori nei dati anagrafici oppure se si cambia il cognome o ancora, nel caso specifico che stiamo esaminando, se si verifica un cambiamento di genere.
In caso di cambiamento del codice fiscale, pur modificandosi il codice alfanumerico, la storia fiscale dell’individuo e contribuente resta invariata e tutto ciò che verrà registrato con il nuovo codice rappresenta una sua mera continuazione.
Ecco dunque che risulteranno collegati, a titolo d’esempio, tutti i vari modelli F24 presentati in passato, le dichiarazioni dei redditi precedenti, lo storico dei contributi previdenziali e via di seguito.
Una storia fiscale che non si interrompe quindi, ma continua a registrare le varie informazioni dalla nascita, semplicemente utilizzando un nuovo codice alfanumerico, da quel momento in poi.
Codice fiscale: cambiamento per omonimia
La stessa circostanza si verifica in tutti i casi in cui è necessario un cambiamento del codice fiscale, ad esempio anche in caso di cambio del nome o del cognome (ma non del sesso), in cui diventa obbligatorio un aggiornamento presso l’anagrafe tributaria.
Pure in caso di omonimia, si deve necessariamente cambiare il codice fiscale. Se due persone risultano avere lo stesso nome e cognome nonché identici luogo e data di nascita, allora l’Agenzia delle Entrate provvede a emettere un cosiddetto omocodice, che si calcola tenendo conto del caso specifico, a partire da quello generato dai dati anagrafici.
Questo perché il codice fiscale rappresenta un importante documento in grado di identificare, in maniera univoca, una persona nel sistema fiscale e amministrativo italiano.
Non solo lo identifica agli occhi della Pubblica Amministrazione, ma il codice fiscale è anche indispensabile per poter procedere con la scelta del medico e all’iscrizione al servizio sanitario nazionale.
A partire dall’Agenzia delle Entrate per finire a istituti previdenziali come l’Inps oppure assicurativi come l’Inail, grazie al codice fiscale è possibile collegare le prestazioni di tipo previdenziale, assicurativo, fiscale e tutte le informazioni che caratterizzano la vita del contribuente.
Come cambiare genere in Italia
In Italia, per poter procedere con la richiesta di cambiamento del sesso non è necessario doversi sottoporre a un intervento chirurgico oppure a un trattamento ormonale specifico (sentenza della Corte Costituzionale del 20151).
La valutazione di tipo medico si basa infatti su altri elementi, che solitamente includono anche la disforia di genere. Se la persona interessata al cambio di sesso dimostra di convivere in modo stabile e da tempo con la nuova identità che desidera, allora il tribunale ha facoltà di autorizzare il riconoscimento del nuovo genere.
Da qui il prosieguo dell’iter legale, che porta dapprima alla rettificazione del nome e del sesso nel registro in cui è presente l’atto di nascita, per poi estendersi a tutte le altre tipologie di documenti.
È bene sapere che se tale iter viene espletato all’estero, allora la persona interessata a richiedere il riconoscimento della transizione anche in Italia, è tenuta a presentare tutta la relativa documentazione estera e a rivolgersi, per l’emissione della sentenza, al Tribunale di competenza dell’ultima residenza che ha avuto in Italia.
Cambiamento del codice fiscale-Domande frequenti
Solo il giudice competente può procedere nell’iter di rettificazione del sesso ed emettere la relativa sentenza, come previsto dalla pronuncia n. 221/2015 da parte della Corte Costituzionale.
Il datore di lavoro, in questo caso, è tenuto a contattare l’ufficio contributi, indicando i dati aggiornati (nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita, sesso e codice fiscale) del dipendente. Inoltre è necessario allegare copia della certificazione dell’Agenzia delle Entrate relativa alla variazione del Codice Fiscale.
Sì, nel caso di una donna si aggiunge il numero 40 al suo giorno di nascita, che quindi se per un uomo è il 15, per una donna diventa 55 nel codice alfanumerico.
- Sentenza 221/2015 Corte di Cassazione, cortecostituzionale.it ↩︎
Natalia Piemontese
Giornalista