- Le dimissioni possono avvenire per diversi motivi, per cui il lavoratore in un dato momento decide di interrompere il contratto in essere con il proprio datore di lavoro.
- Generalmente per dare le dimissioni bisogna rispettare il periodo di preavviso riportato nel contratto di lavoro, per cui al contrario si rischia di dover pagare un’indennità al titolare.
- Anche se si presentano le dimissioni volontarie, per legge si ha diritto di ricevere il TFR, come accade in qualunque caso di interruzione lavorativa.
Il TFR è la somma della liquidazione spettante al lavoratore dipendente al termine del proprio rapporto di lavoro. Di fatto la legge stabilisce che in ogni caso, alla sua conclusione, chi è subordinato ha diritto a ricevere questo importo di denaro insieme all’ultima busta paga oppure subito dopo.
Pensiamo ad esempio ad un contratto che vede il suo normale termine, oppure al caso di licenziamento o dimissioni del lavoratore. Molti si chiedono se è possibile ricevere il TFR anche a seguito di dimissioni volontarie: la risposta è affermativa, anche se le cose cambiano leggermente se si rispettano i termini di preavviso oppure no.
Indice
Dimissioni volontarie e TFR
Nel caso di dimissioni volontarie, ovvero quando è il lavoratore a voler interrompere il rapporto di lavoro in essere, recedendo il contratto, il datore di lavoro è comunque obbligato dalla legge a erogare il TFR, ovvero il Trattamento di Fine Rapporto.
Questa cifra di denaro viene infatti accantonata dall’azienda man mano che il lavoratore svolge la propria mansione, mese per mese. Vi hanno diritto coloro che erano assunti a tempo determinato, indeterminato oppure in apprendistato, mentre non spetta invece a stagisti e tirocinanti e sono esclusi dal TFR in ogni caso i lavoratori autonomi o occasionali.
Se si presentano le proprie dimissioni volontarie quindi, il datore di lavoro è obbligato dalla legge a rispettare il CCNL di riferimento, erogando l’ultima busta paga insieme al TFR ed eventualmente, quando spetta, la tredicesima o la quattordicesima mensilità.
Dimissioni volontarie con preavviso
Il caso più classico di dimissioni volontarie è quello in cui il lavoratore chiede l’interruzione rispettando il periodo di preavviso concordato con l’azienda, informazione presente in ogni contratto di lavoro. Questo arco di tempo è indispensabile per il datore di lavoro per correre ai ripari e individuare un potenziale sostituto del lavoratore uscente, tramite ricerca del personale e colloqui.
Il lavoratore quindi per alcuni mesi continuerà a lavorare e ricevere la propria busta paga normalmente, con lo stipendio spettante e le eventuali aggiunte per straordinari. Terminato questo arco di tempo, che può arrivare anche a tre mesi, con l’ultima busta paga il lavoratore che ha presentato le dimissioni riceverà anche l’importo del TFR calcolato in base al lavoro svolto.
Dimissioni volontarie senza preavviso
Cosa succede se il lavoratore interrompe subito la collaborazione senza rispettare il preavviso indicato nel contratto? In questi casi le cose si possono complicare. Il lavoratore si mette in una situazione di rischio in cui può perdere determinate indennità e le mensilità altrimenti acquisite durante il periodo di preavviso.
Questo però non influisce in alcun modo sul diritto di percepire la liquidazione: trattandosi di un obbligo di legge, il datore è tenuto a erogarla, anche se in questi casi i tempi potrebbero dilungarsi.
Il datore di lavoro che decide, di fronte ad un mancato preavviso, di non versare il TFR al lavoratore, sta di fatto andando contro la legge. Bisogna però evidenziare che al contrario il titolare ha diritto a chiedere un’indennità (come risarcimento) al dipendente che non ha rispettato i termini, agendo per vie legali.
Dimissioni per giusta causa e TFR
Esiste il caso in cui il lavoratore presenti le dimissioni, anche immediate, per giusta causa, ovvero a fronte di comportamenti scorretti del datore di lavoro. Pensiamo ad esempio a situazioni di mancato pagamento entro i termini dello stipendio, mancato versamento dei contributi, mobbing e altri episodi spiacevoli.
In queste situazioni il lavoratore ha diritto a dare le dimissioni e a richiedere anche l’indennità di disoccupazione Naspi, tramite apposita procedura telematica e comprovando la situazione specifica. Al dipendente spetta l’indennità sostitutiva di preavviso, ovvero una somma corrispondente alla retribuzione nel periodo in cui avrebbe potuto lavorare.
Inoltre in determinati casi più o meno gravi ha diritto ad un risarcimento del danno subito e indubbiamente a ricevere il Trattamento di Fine Rapporto spettante.
Fondo pensione e dimissioni
Cosa succede se un lavoratore decide di destinare il proprio TFR ad un Fondo Pensione? Ha diritto di accedere alle somme nel momento delle dimissioni? Questa alternativa di destinazione della liquidazione può essere molto vantaggiosa, soprattutto in alcuni casi.
Se si presentano le proprie dimissioni e quindi si interrompe il rapporto di lavoro, non sarà il datore a dover corrispondere il TFR, ma il lavoratore potrà chiedere il riscatto delle somme parziale o totale (a propria scelta) in base agli accordi stipulati allo specifico Fondo.
Se si decide di dare le dimissioni per cambiare subito lavoro, è possibile versare il secondo TFR in un Fondo Pensione, ma anche per questa decisione bisogna verificare le regole dello strumento specifico.
Dimissioni e TFR – Domande frequenti
Sì, la legge italiana dispone il diritto di ricevere il TFR per tutti i lavoratori dipendenti regolarmente contrattualizzati alla conclusione del rapporto di lavoro, anche in caso di licenziamento volontario.
Il TFR è una quota di denaro che il datore di lavoro accantona mese per mese per conto del lavoratore, per poi versarla al termine del rapporto lavorativo al dipendente oppure all’interno di un Fondo Pensione.
Il TFR deve essere versato nell’ultima busta paga utile oppure subito dopo, con ritardo massimo di 45 giorni. I tempi si dilungano nel caso di mancato preavviso delle dimissioni oppure nel settore pubblico.
Nel caso del lavoratore domestico, il TFR viene erogato in base ad un calcolo che tiene conto della paga mensile, della tredicesima e dell’eventuale indennità sostitutiva di vitto e alloggio.
Sì, anche in questo caso il lavoratore ha diritto al TFR, ma si potrebbe trovare nella situazione di dover versare un’indennità al datore. Inoltre i tempi potrebbero allungarsi.
Valeria Oggero
Giornalista