- Dal 15 ottobre è possibile accendere il riscaldamento nei condomini, negli edifici aziendali e nei negozi di alcune zone del Nord Italia secondo precise regole.
- Un decreto del Presidente della Repubblica divide l’Italia in 6 fasce climatiche, a cui sono associate date, orari e modalità diverse per l’accensione e l’utilizzo del riscaldamento.
- Per le attività industriali e commerciali la temperatura massima consentita dalla legge è di 18° C, con una tolleranza di 2° C.
Caloriferi accesi nei condomini, nei negozi, negli uffici pubblici e all’interno delle imprese: si parte dal 15 ottobre nella Pianura Padana e in alcune Regioni del Nord Italia. L’ultima parola, però, spetta ai sindaci, che possono approvare deroghe ai limiti orari e alle temperature a parità di alcune condizioni.
In seguito alla pesante crisi energetica degli ultimi anni, sono state confermate le limitazioni previste per l’accensione del riscaldamento nelle case private e negli edifici commerciali: per esempio, il mantenimento di una temperatura interna massima degli uffici (non superiore a 18° C), una fascia oraria di utilizzo giornaliero e delle opportune sanzioni per i trasgressori.
Scopriamo cosa prevede la normativa per l’accensione del riscaldamento per la stagione 2024/2025: quali sono le zone climatiche, le fasce di utilizzo consentite, la temperatura interna e le sanzioni. Esistono delle agevolazioni per risparmiare sulle spese energetiche? Vediamolo qui.
Indice
Riscaldamento per uffici pubblici, negozi e imprese: le date
L’utilizzo del riscaldamento domestico e commerciale non è del tutto libero poiché deve avvenire entro i limiti fissati dalla legge: condomini, negozi, imprese e attività commerciali devono rispettare la normativa contenuta nel DPR 74/2013 e nel DPR n. 412/1993.
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16 aprile 2013, in particolare, delinea la gestione degli impianti termici e definisce le date di accensione e spegnimento dei riscaldamenti, insieme alle ore giornaliere, per ciascuna zona climatica.
Zona climatica | Area geografica | Periodo di accensione | Orario consentito |
---|---|---|---|
Zona A | Lampedusa, Sud e Isole | Dal 1° dicembre al 15 marzo | 6 ore al giorno |
Zona B | Aree costiere di Sardegna, Sicilia e Calabria meridionale | Dall’ 1° dicembre al 31 marzo | 8 ore al giorno |
Zona C | Sud Italia, zone costiere del Lazio meridionale e Napoli | Dal 15 novembre al 31 marzo | 10 ore al giorno |
Zona D | Aree interne centro Italia, centro-Nord e isole maggiori, inclusa Roma | Dal 1° novembre al 15 aprile | 12 ore al giorno |
Zona E | Aree dell’Appennino, Pianura Padana, aree subalpine e Milano | Dal 15 ottobre al 15 aprile | 14 ore al giorno |
Zona F | Alpi e zone appenniniche | Non esiste alcuna limitazione |
L’Italia, infatti, è stata divisa in 6 fasce climatiche a seconda delle temperature che vengono registrate nelle diverse zone: si parla di “funzione di gradi giorno” in riferimento alla differenza tra la temperature dei locali interni (che non deve mai superare i 18 o 20 gradi, in funzione all’edificio di riferimento) e la temperatura esterna media.
Spetta in ogni caso alle amministrazioni comunali l’eventuale concessione di deroghe sulle temperature o fasce orarie di garanzia in funzione delle temperature particolarmente rigide o, al contrario, elevate registrate in un determinato periodo.
Deroghe e limiti per attività commerciali e industriali
Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell’aria negli ambienti in funzione di alcune condizioni:
- per esigenze tecnologiche o di produzione;
- qualora l’energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.
Lo scorso anno era stato approvato anche un decreto di riduzione del riscaldamento per affrontare la crisi energetica che prevedeva un razionamento dell’energia per risparmiare sui costi. Per quest’anno non sembrano essere state confermate le limitazioni previste precedentemente.
Riscaldamento negozi e imprese: temperatura massima e sanzioni
Secondo l’articolo 2087 del Codice Civile, spetta all’imprenditore prendersi cura dei propri dipendenti garantendo una temperatura ottimale all’interno degli uffici e degli ambienti di lavoro: se è troppo alta o troppo bassa, infatti, non è ottimale per i lavoratori.
A fissare la temperatura massima da mantenere all’interno dei locali privati e commerciali è stato il decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 n. 412, che prevede:
- 18°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 20°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici.
Tali limitazioni non si applicano agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, mentre per gli edifici adibiti a piscine, saune e centri termali, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura.
Non è possibile scegliere di accendere il riscaldamento in modo arbitrario senza rispettare la normativa di riferimento: i trasgressori rischiano di incorrere in sanzioni da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 3.000 euro, come previsto dalla direttiva dell’Unione Europea di riferimento.
Quanto costa il riscaldamento per negozi e imprese
Un recente studio condotto da Assoimmobiliare ed Enea, dal titolo “Benchmark di consumo energetico degli edifici per uffici in Italia1”, ha evidenziato come la climatizzazione il riscaldamento siano le voci di spesa che incidono maggiormente sui consumi di uffici e aziende.
Negli edifici adibiti a ufficio in Italia, infatti, la climatizzazione ha un impatto sui consumi pari al 57%, seguita dalle apparecchiature elettriche (26%) e dall’illuminazione (17%).
La spesa media annua al metro quadro che ogni attività commerciale deve sostenere, secondo le stime, è indicativamente pari a 15 euro per la climatizzazione estiva e invernale, a 6,40 euro per le apparecchiature e a 4,40 euro per l’illuminazione.
A incidere sulle stime è anche la collocazione geografica degli uffici: nel Nord Italia si spende mediamente di più rispetto al Centro-Sud della penisola.
Gli incentivi per risparmiare sul riscaldamento
Per la maggior parte delle aziende e degli uffici, i costi per il riscaldamento e per l’energia elettrica costituiscono la voce di spesa più elevata e incidono notevolmente sulla spesa complessiva dell’attività. Prevedere lo smart working può essere una soluzione ottimale per le imprese, ma andrebbe a incidere sulle spese domestiche dei lavoratori.
Si può quindi effettuare un investimento per la modernizzazione degli impianti di riscaldamento che, nel corso degli anni, consente di migliorare l’ambiente di lavoro e il benessere dei propri dipendenti.
Per questo motivo potrebbe essere utile conoscere alcuni incentivi che consentono di risparmiare sulle spese energetiche. Per il 2024 sono due le agevolazioni che i professionisti e le imprese possono sfruttare:
- Conto termico;
- Ecobonus 2024.
Vediamo nel dettaglio a chi si rivolgono le due agevolazioni e quali sono gli interventi ammissibili.
1. Conto termico per le imprese
Il conto termico è un’agevolazione rivolta alle imprese che intendono sostituire gli attuali impianti di riscaldamento con moderni sistemi eco-compatibili: una chance per ridurre i consumi di gas e dunque anche i costi per il riscaldamento degli ambienti di lavoro.
I beneficiari di questa agevolazione sono sia le piccole e medie imprese sia le grandi aziende, compresi gli enti pubblici e quelli privati. Tra gli interventi agevolabili ci sono:
- sostituzione di sistemi di riscaldamento obsoleti;
- isolamento termico degli edifici;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di sistemi di climatizzazione avanzati.
2. Ecobonus per le imprese
Anche l’Ecobonus è un sostegno valido, perché garantisce delle detrazioni fiscali al 50% o al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici privati o commerciali: per esempio, l’installazione di soluzioni di riscaldamento o climatizzazione sostenibili, ma anche la posa e installazione di pannelli fotovoltaici o sistemi di isolamento termico.
Gli edifici aziendali che possono beneficiare dell’Ecobonus sono strutture industriali, uffici, magazzini e altri edifici utilizzati per attività commerciali. Le agevolazioni sono in scadenza al 31 dicembre 2024.
- Benchmark di consumo energetico degli edifici per uffici in Italia, ENEA e Assoimmobiliare, assoimmobiliare.it ↩︎
Laura Pellegrini
Giornalista e content editor