- Cambiano le procedure di accertamento fiscale e contraddittorio preventivo: dal 30 aprile vengono introdotte nuove regole ed entrano in campo nuovi istituti.
- L’accertamento con adesione prevede la possibilità di trovare un accordo tra contribuente e Fisco in seguito all’invio di un avviso di accertamento.
- Viene reintrodotta l’adesione al processo verbale di constatazione (pvc), con la possibile riduzione delle sanzioni e con nuove scadenze per l’accertamento.
Al via dal 30 aprile le nuove regole per l’accertamento tributario in base a quanto previsto dalla legge delega della riforma fiscale che va a modificare lo Statuto del contribuente: in particolare, entrano in vigore nuove tempistiche, sanzioni e regole su notifica e recupero crediti, con l’introduzione dell’accertamento con adesione.
Il legislatore ha reintrodotto anche l’adesione al processo verbale di constatazione con la possibilità di riduzione delle sanzioni a 1/6 se viene inviata una comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni. Cambiano infine le sanzioni e le scadenze relative all’accertamento di indebito utilizzo di crediti non spettanti.
Indice
Accertamento fiscale con adesione: tutte le novità
L’accertamento fiscale con adesione prevede la possibilità di raggiungere un accordo tra contribuente e Agenzia delle Entrate in seguito all’invio di un avviso di accertamento: in entrambi i casi è possibile fornire elementi a propria difesa o eventuali chiarimenti. L’adesione può avvenire:
- senza condizioni, entro 30 giorni dalla data di consegna del verbale;
- in modo condizionato alla rimozione di errori manifesti, ovvero entro i 10 giorni successivi a tale adesione l’organo che ha redatto il verbale può correggere gli eventuali errori.
In caso di adesione senza condizioni, l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate deve notificare l’atto di definizione dell’accertamento parziale entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente. Tale termine, in caso di adesione condizionata, decorre dall’aggiornamento o correzione dell’atto da parte dell’organo competente.
Il contraddittorio preventivo
La riforma dell’accertamento ha introdotto una procedura differenziata che distingue due casistiche:
- l’atto impositivo è soggetto all’obbligo di contraddittorio preventivo;
- l’atto non è soggetto al contradditorio preventivo.
1. Atto soggetto al contradditorio preventivo
Per tutti gli atti che sono soggetti al contradditorio preventivo, prima della notifica dell’atto l’Agenzia delle Entrate dovrà inviare lo schema di provvedimento con l’invito a presentare istanza di adesione, che permette di rinunciare al contradditorio e di ottenere uno sconto sulle sanzioni.
A questo punto il contribuente dovrà scegliere una tra le diverse opzioni in base alla casistica in questione:
- formulare l’istanza di adesione entro il termine di presentazione del ricorso;
- formulare l’istanza di adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di provvedimento;
- formulare l’istanza di adesione entro 15 giorni dalla notifica di avviso di accertamento o rettifica.
In base alla scelta effettuata dal contribuente, anche le sanzioni possono variare, riducendosi alla metà se il contribuente aderisce allo strumento entro 30 giorni dalla comunicazione (adesione perfezionata). Se, invece, il contribuente decide di non presentare l’istanza di adesione e riceve l’atto impositivo, avrà a disposizione altri 15 giorni (a partire dalla ricezione dell’atto) per chiedere l’accertamento con adesione.
2. Atto non soggetto al contradditorio
Se l’atto non è soggetto al contradditorio, l’ufficio notifica direttamente l’accertamento che contiene l’invito all’adesione: in questo caso la procedura rimane invariata rispetto al passato.
Nuove tempistiche di accertamento per il recupero dei crediti di imposta
Per il recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati indebitamente in compensazione, l’Agenzia delle Entrate può emanare un atto di recupero motivato da notificare al contribuente.
Questo strumento è utilizzabile anche in caso di contestazione di fruizione irregolare di crediti d’imposta. Cambiano, però, le tempistiche per gli accertamenti: 5 anni per i crediti non spettanti; 8 anni per quelli inesistenti.
Il pagamento delle somme dovute, in seguito all’utilizzo di questo strumento, deve essere effettuato interamente entro il termine di presentazione del ricorso e senza la possibilità di accedere alla compensazione.
Laura Pellegrini
Giornalista e content editor