- I docenti e gli insegnanti, titolari di una cattedra part-time, che impartiscono anche lezioni o ripetizioni private in modo regolare devono aprire una partita Iva per mettersi in regola.
- Chi svolge lezioni private con partita Iva può scegliere se aderire al regime forfettario o speciale agevolato ai sensi della Legge di Bilancio 2019.
- Superata la soglia dei 5.000 euro all’anno, è necessario effettuare l’iscrizione alla Gestione Separata INPS e pagare i contributi sui compensi percepiti.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce ogni dubbio sulle ripetizioni private svolte da docenti o insegnanti titolari di una cattedra part-time presso una scuola pubblica: con la risposta n.63/20241, viene specificato l’obbligo di apertura della Partita Iva per le lezioni impartite con cadenza regolare (ovvero almeno 5 o 6 volte a settimana).
La scelta del regime fiscale in base al quale verrà applicata e calcolata la tassazione rimane libera ai sensi della Legge di Bilancio 2019: gli insegnanti possono scegliere tra il regime ordinario o uno speciale agevolato. L’iscrizione alla Gestione Separata INPS e il pagamento dei contributi scattano al superamento della soglia di 5.000 euro di compensi annui.
Scopriamo come e quando è obbligatoria la partita Iva per impartire lezioni e ripetizioni private, qual è il codice Ateco di riferimento, quanto incide la tassazione sui guadagni e come regolarizzare la propria posizione.
Indice
Ripetizioni private: serve la partita Iva?
Sempre più spesso gli insegnati e i docenti decidono di impartire ripetizioni private agli studenti, in presenza o virtualmente grazie ai numerosi strumenti digitali a disposizione, per arrotondare lo stipendio percepito dalla scuola pubblica.
Se le lezioni si svolgono in maniera regolare e periodica, però, occorre regolarizzare la propria posizione e aprire la partita Iva, proprio perché si sta svolgendo un’attività economica rilevante ai fini fiscali.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate deriva dal dubbio di un docente che ha impartito lezioni private di lingua straniera con partita Iva e ha poi vinto il concorso per una cattedra part-time nella scuola pubblica. Il suo dubbio riguardava l’eventuale chiusura della partita Iva per lo svolgimento del nuovo impiego.
Specificando che su tali compensi si applica l’imposta sostitutiva unica al 15% e che questi proventi non concorrono alla formazione del reddito complessivo per eventuali detrazioni, l’Agenzia ha chiarito che tale docente dovrà mantenere aperta la partita Iva nonostante il nuovo impegno, scegliendo se aderire al regime speciale agevolato o al regime forfettario ai sensi della Legge di Bilancio 2019.
Codice Ateco di una partita Iva per ripetizioni private
Con la risposta all’interpello pubblicata l’8 marzo scorso, quindi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono le condizioni per le quali scatta l’obbligo di apertura della partita Iva per gli insegnanti e i docenti, titolari di una cattedra part-time, che impartiscono ripetizioni private: se l’attività diventa regolare, ovvero si svolgono almeno 5/6 lezioni a settimana, è opportuno mettersi in regola.
Il codice Ateco di riferimento per i docenti che impartiscono ripetizioni private, indipendentemente dalla materia oggetto di studio, è il seguente:
- codice Ateco 96.09.09: riferito ad “Altre attività di servizi per la persona nca”.
Per aprire la partita Iva è possibile scegliere tra diverse modalità:
- online sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, compilando il modello AA9/12;
- contattando un commercialista o un intermediario autorizzato;
- recandosi presso uno degli sportelli dell’Agenzia delle Entrate sul territorio nazionale.
Ripetizioni private con partita Iva: regime fiscale e tassazione
Regime forfettario | Regime speciale agevolato |
Aliquota unica al 15%, senza applicazione dell’Iva | Imposta sostitutiva unica al 15% |
Fatturazione elettronica obbligatoria | Fatturazione elettronica in regime di esenzione Iva |
La scelta tra regime forfettario o speciale agevolato non è affatto scontata per un insegnante che impartisce ripetizioni private, in quanto le posizioni prevedono aliquote fiscali differenti e dunque anche la tassazione sarà diversa.
Posto che i compensi percepiti da ripetizioni private sono soggetti ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali con l’aliquota del 15%, è sempre possibile avvalersi della tassazione nelle modalità ordinarie.
Il regime speciale di carattere sostitutivo, in particolare, prevede l’applicazione di un’imposta del 15% sui compensi derivanti dallo svolgimento di lezioni private, in regime di esenzione Iva.
L’Agenzia delle Entrate ha poi specificato che il regime speciale agevolato e quello forfettario non sono compatibili tra loro: come spiegato nella risposta n.63/2024, non possono aderire al regime forfettario “le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito”.
Contributi previdenziali per insegnanti con partita Iva
Per quanto riguarda invece il versamento dei contributi previdenziali, gli insegnanti e i docenti che impartiscono lezioni private a cadenza regolare e hanno aperto una partita Iva devono iscriversi alla Gestione Separata INPS nel momento in cui i compensi percepiti da tale attività superano i 5.000 euro all’anno.
Con la partita Iva per ripetizioni private e il codice Ateco 96.09.09 dovrai pagare il 26,07% di contributi (da applicare sulla differenza tra il totale dei tuoi incassi e le spese della tua attività) per l’anno 2024.
- Risposta ad interpello n.63/2024, Agenzia delle Entrate, agenziaentrate.gov.it ↩︎
Laura Pellegrini
Giornalista e content editor