Si, chi ha la partita IVA può fare uno stage, purché rientranti nelle categorie di destinatari individuate dagli Indirizzi regionali, ossia in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 150/2015 oppure in attività e in cerca di una nuova occupazione.
Ai sensi della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. n. 3374 del 04/03/2016, “Richiesta di chiarimenti e indicazioni operative sulla normativa in materia di stato di disoccupazione – D.lgs.150/2015”, e in particolare del riscontro al quesito Q.5 “Chiarimenti in relazione al lavoro autonomo”, un lavoratore autonomo è considerato privo di impiego qualora sia “titolare di una partita IVA non movimentata negli ultimi 12 mesi, precedenti la presentazione della DID”.
Le Linee Guida nazionali, nella prospettiva di promuovere il tirocinio come strumento di politica attiva del lavoro, quale canale di primo ingresso nel mercato del lavoro o di accompagnamento alla transizione da un’occupazione ad un’altra, hanno previsto la possibilità di attivare un tirocinio extracurriculare per tutti coloro che ricercano un impiego, compresi i soggetti già occupati.
Alla luce di questo, si ritiene plausibile ricomprendere in quest’ultima categoria anche i lavoratori autonomi in attività, ossia titolari di una partita IVA movimentata, che intendano orientarsi verso nuove opportunità occupazionali.
Nota prot. n.3374 del 04/03/2016 del MLPS “Richiesta di chiarimenti e indicazioni operative sulla normativa in materia di stato di disoccupazione – D.lgs. 150/2015” punto Q.5.
Si precisa, infine, che la normativa che regola il tirocinio è stabilita dalle singole regioni, che in autonomia hanno facoltà di recepire diversamente le linee guida nazionali.
Giovanni Emmi
Dottore Commercialista