- La soglia al di sopra della quale è possibile effettuare cessioni di beni a cittadini extra UE senza il pagamento dell’IVA o con successivo rimborso è stata modificata.
- Sulle cessioni effettuate a cittadini extra UE dal 1° febbraio 2024 non si applicherà l’IVA al di sopra di 70 euro, anziché 154,94 come previsto precedentemente.
- Si può applicare la nuova regola per le cessioni da un Paese a un altro, extra UE, solo per beni destinati all’uso personale o familiare purché vengano soddisfatti determinati requisiti.
Dal 1° febbraio 2024 entrano in vigore le nuove soglie per le cessioni di beni a turisti extra UE non soggette a imposizione dell’IVA: (tax free shopping): ciò resta possibile rispettando le nuove soglie e secondo determinati requisiti dal lato dell’acquirente, del cedente e del bene oggetto di scambio.
Per questo tipo di operazione, dal 1° settembre 2018, è diventato obbligatorio emettere fattura elettronica scegliendo una delle seguenti modalità: emissione di fattura con imponibile IVA e successivo rimborso al turista extra UE; oppure emissione di fattura senza imponibile IVA.
La Legge di Bilancio 2024 ha modificato gli importi e le soglie limite oltre le quali è possibile effettuare cessioni a cittadini extra UE senza imponibile IVA: scopriamo le novità, i requisiti e tutti i dettagli.
Indice
Cessioni a cittadini extra UE non imponibili IVA: cosa cambia
I cittadini extra UE che effettuano acquisti di beni in Italia possono beneficiare del cosiddetto tax free shopping, ovvero una soglia al di sopra della quale le cessioni non sono soggette all’IVA (oppure sono soggette con rimborso successivo): le Legge di Bilancio ha recentemente modificato gli importi limite, abbassando le soglie da 154,94 euro a 70 euro.
In altre parole, i turisti provenienti da Paesi al di fuori dell’UE possono ancora ottenere il rimborso dell’IVA per i prodotti (esclusivamente i beni) acquistati in Italia, ma devono soddisfare determinati requisiti (relativi al cedente, all’acquirente e al bene oggetto di cessione) e rispettare le nuove soglie limite.
Non solo: per poter richiedere il rimborso dell’IVA è necessario conservare le fatture o gli scontrini di acquisto, compilare gli appositi moduli tax-free e superare i controlli alla dogana in uscita dall’Italia.
L’uscita del bene dall’Italia deve avvenire entro tre mesi dalla data di acquisto del prodotto stesso, e quest’ultimo deve essere trasportato all’interno del bagaglio del turista.
Cessioni a cittadini extra UE non imponibili IVA: i requisiti
Ci sono poi dei precisi requisiti da rispettare per poter ottenere il rimborso dell’IVA sui prodotti acquistati in Italia: tali condizioni riguardano l’acquirente, il cedente e l’oggetto.
Abbiamo riassunto in un tabella le principali condizioni da rispettare per cedente e acquirente, nell’ambito di una cessione extra UE.
Requisiti cedente (colui che vende) | Requisiti acquirente (colui che acquista) |
– Commerciante; – Obbligo di fattura elettronica. | – Privato cittadino; – Residente o domiciliato in uno Stato extra UE; – Avere un valido documento di riconoscimento. |
I requisiti dell’acquirente
Per quanto riguarda l’acquirente, ovvero il turista extra UE (privato) che effettua l’acquisto in Italia, è importante considerare la sua residenza o domicilio piuttosto che la cittadinanza.
Il requisito fondamentale per effettuare la cessione e ottenere il rimborso IVA, infatti, è la residenza in uno Stato extra UE, ovvero al di fuori dell’Unione Europea. Tuttavia, sono esclusi:
- cittadini della Repubblica di San Marino;
- qualsiasi altro Stato che si trova all’interno dell’Unione Europea;
- i soggetti passivi IVA che acquistano nell’ambito di un’attività economica, residenti o domiciliari in qualsiasi Paese extra UE.
Per poter accertare la soddisfazione di questo requisito, il cittadino deve presentare un documento di identità valido al commerciante, per esempio il passaporto, i cui estremi andranno inseriti all’interno della fattura.
I requisiti del cedente
Il cedente, ovvero colui che vende il prodotto, deve essere un commerciante al minuto o all’ingrosso (nel secondo caso è necessario possedere la licenza per la vendita al dettaglio): è questa la condizione da rispettare per ottenere il rimborso dell’IVA nei confronti di turisti extra UE.
Dal 1° settembre 2018, inoltre, è obbligatoria l’emissione di fattura elettronica scegliendo tra due diverse possibilità:
- fattura elettronica con imponibile IVA e successivo rimborso al turista extra UE;
- fattura elettronica senza imponibile IVA (nel rispetto delle soglie limite).
Quali beni si possono acquistare senza pagare l’IVA
La normativa italiana che permette di ottenere il rimborso IVA per i cittadini extra UE prevede poi determinate categorie di beni per le quali è possibile non pagare l’IVA: la tax free shopping si applica solo ai beni di uso personale o familiare. Sono invece esclusi i servizi prestati in Italia, per i quali non è prevista la detassazione.
La nuova soglia al di sopra della quale è possibile non pagare l’IVA è di 70 euro e si applica a partire dal 1° febbraio 2024: è possibile considerare anche una pluralità di beni, di natura diversa purché acquistati presso il medesimo cedente.
Le categorie di beni agevolabili, per i quali è possibile ottenere il rimborso dell’IVA, sono state elencate nel dettaglio nella circolare numero 145/E/19981.
Cessioni a cittadini extra UE – domande frequenti
La Legge di Bilancio ha abbassato le soglie di cessione di beni o servizi a cittadini extra UE senza l’imposizione dell’IVA: a partire dal 1° febbraio 2024 il limite scende da 154,94 a 70 euro.
A partire dal 1° luglio 2022 le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti residenti in Italia verso committenti esteri (UE o extra-UE) devono essere svolte tramite emissione di fattura elettronica in formato XML da trasmettere al Sistema di Interscambio.
Il cittadino (privato) che effettua acquisti all’interno dell’area UE deve pagare l’IVA una sola volta, nel Paese in cui è stato effettuato l’acquisto. Si può trasportare un prodotto acquistato all’estero in Italia senza fermarsi alla frontiera per i controlli e senza dover rilasciare alcuna dichiarazione.
- Circolare 145/E/1998, Ministero delle Finanze, adm.gov.it ↩︎
Laura Pellegrini
Giornalista e content editor