La riforma fiscale recentemente introdotta in Italia ha portato con sé significative modifiche al regime dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), una delle colonne portanti del sistema tributario del paese.
Questa riforma, delineata principalmente nell’articolo 7 della delega fiscale, mira a un adeguamento della normativa interna con quella dell’Unione Europea, oltre a una generale razionalizzazione dell’intero apparato normativo IVA.
L’obiettivo primario è quello di eliminare le disomogeneità tra l’ordinamento italiano e quello dell’Unione, spesso fonte di dubbi interpretativi e inefficienze. In particolare, si assiste a:
- una revisione dei presupposti dell’imposta;
- una modifica nelle operazioni esenti da IVA;
- un aggiornamento delle aliquote IVA in linea con le direttive europee.
Tra le novità più rilevanti figura l’eliminazione dell’obbligo del pro-rata generalizzato, un cambiamento che si preannuncia come un punto di svolta nel calcolo della detraibilità IVA per le imprese.
In questo articolo, esploreremo le principali modifiche introdotte dalla riforma, soffermandoci sui dettagli di ciascuna innovazione e sugli impatti che potrebbero avere sulle aziende e sui contribuenti individuali.
Indice
Adeguamento della normativa IVA all’Unione Europea
La revisione della normativa IVA intrapresa dall’Italia mira a un’armonizzazione con le direttive dell’Unione Europea, rappresentando un passo significativo verso un sistema fiscale più coerente e meno suscettibile a interpretazioni divergenti.
La disomogeneità tra le norme italiane e quelle europee ha spesso creato complicazioni, in particolare nel trattamento delle cessioni di beni e servizi.
L’articolo 7-bis del decreto IVA, ad esempio, non distingue tra le cessioni di beni con e senza trasporto, un approccio che differisce dalla direttiva IVA 2006/112/CE1, che analizza separatamente queste due situazioni.
Rivalutazione del presupposto oggettivo
La riforma propone anche un aggiornamento del presupposto oggettivo dell’IVA.
L’esecutivo suggerisce un maggiore accento sul concetto economico sostanziale, in contrasto con l’attuale prevalenza del concetto giuridico nel sistema italiano.
Rivisitazione delle operazioni esenti da IVA
Le operazioni esenti da IVA richiedono una definizione più precisa e in linea con le indicazioni dell’UE e della Corte di giustizia europea.
La riforma si propone di introdurre disposizioni che consentano ai contribuenti di optare per l’imponibilità di un’operazione, anche se esiste la possibilità dell’esenzione.
Cambiamenti nel settore immobiliare
Il settore immobiliare, caratterizzato da una normativa complessa e articolata, è uno degli ambiti principali di questa rivisitazione.
Attualmente, esiste una generale esenzione per la cessione e la locazione di fabbricati, ma le molteplici deroghe rendono il regime fiscale difficile da navigare.
Modifiche alle aliquote IVA
Al momento, l’Italia applica un’aliquota IVA ordinaria del 22%, accompagnata da aliquote ridotte del 4, 5 e 10 percento. La riforma propone di introdurre nuove aliquote IVA, seguendo le linee guida della direttiva UE.
Queste includono l’applicazione di due aliquote ridotte non inferiori al 5%:
- un’aliquota inferiore a tale soglia;
- una “aliquota zero”, che equivarrebbe a una esenzione con diritto di detrazione.
Aliquote light e agevolazioni
Le nuove aliquote “light” e le esenzioni saranno riservate a categorie di beni e servizi di rilievo sociale, come elencato nell’allegato III della direttiva UE.
In particolare, le agevolazioni potrebbero riguardare fino a un massimo di 24 categorie per le aliquote non inferiori al 5%, e un massimo di 7 categorie per quelle inferiori.
Inoltre, la riforma prevede la possibilità di applicare sconti, entro i limiti indicati, anche a cessioni di abitazioni non comprese nell’allegato.
Riduzione dell’aliquota per oggetti d’arte
Altra novità importante è l’applicazione dell’aliquota ridotta alle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, in linea con le indicazioni della direttiva n. 2022/542/UE del Consiglio europeo2.
Novità in materia di detrazioni IVA
Una delle modifiche più significative riguarda l’introduzione di un nuovo criterio per il pro-rata di detraibilità IVA.
La riforma propone l’applicazione di questo criterio esclusivamente ai beni e servizi a uso promiscuo, ovvero quelli utilizzati sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni esenti.
Questa novità elimina l’obbligo del pro-rata generalizzato, introducendo una maggiore flessibilità e potenzialmente riducendo la complessità amministrativa per le imprese.
Aggiornamenti sulla detraibilità IVA sui fabbricati
Fino ad ora, la detraibilità era esclusa in caso di acquisto, locazione, gestione e recupero di immobili residenziali da parte di imprese non specializzate in attività edilizia nel settore abitativo.
La riforma prevede che la detraibilità dell’IVA dipenda dalla natura dell’operazione per cui il bene o il servizio è utilizzato, allineando così la normativa italiana a quella europea.
Modifica della tempistica per l’esercizio del diritto alla detrazione
La delega fiscale introduce anche una modifica nella tempistica per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA.
Ora, per beni e servizi acquistati o importati per i quali l’imposta diventa esigibile nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta.
Revisione della disciplina IVA di gruppo
Una delle aree su cui la riforma fiscale ha posto l’accento è la disciplina IVA di gruppo. Questa revisione si concentra sull’alleggerimento dei vincoli soggettivi che permettono la costituzione di un gruppo IVA.
La formazione di un gruppo IVA permette alle aziende di gestire in maniera unificata le questioni relative all’IVA, potenzialmente semplificando la dichiarazione e il pagamento dell’imposta.
La normativa vigente prevede una serie di requisiti che spesso si traducono in un processo complesso e gravoso per le aziende che desiderano formare un gruppo IVA.
La delega fiscale invita a semplificare questi criteri, rendendo più accessibile l’opzione di costituire un gruppo IVA e incentivando la collaborazione tra aziende.
Alleggerimento degli adempimenti IVA per il terzo settore
Un altro aspetto fondamentale della riforma è l’alleggerimento degli adempimenti IVA per il Terzo settore, in particolare per le attività di interesse generale.
La delega richiama l’allineamento alle disposizioni introdotte dall’articolo 5 del Dl n. 146/20213, che prevedono l’esenzione IVA per alcune prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate dagli enti non profit di tipo associativo ai propri associati e partecipanti.
La novità può avere un impatto significativo sugli enti non profit, consentendo loro di destinare più risorse ai loro obiettivi sociali e comunitari.
Questo cambio normativo, attivo dal 1° gennaio 2024, rappresenta un passo importante verso il riconoscimento e il supporto del ruolo cruciale che il Terzo settore svolge nella società.
Giovanni Emmi
Dottore Commercialista