- Per contrastare le frodi IVA nell’e-commerce, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto l’obbligo di comunicare i dati sui pagamenti online effettuati dall’estero.
- La comunicazione dovrà avvenire a cadenza trimestrale e la prima scadenza è fissata entro il 30 aprile 2024.
- I prestatori di pagamento dovranno inviare i dati richiesti al Sistema di Interscambio, che saranno successivamente inoltrati al CESOP, sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti.
In attuazione della direttiva europea 2020/284, l’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento per contrastare le frodi IVA nell’e-commerce.
Il recente provvedimento del 20 novembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate 1 prevede la comunicazione dei dati sui versamenti transfrontalieri effettuati online con carta di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento, verso l’Amministrazione finanziaria.
Tali dati verranno, poi, inoltrati al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti, anche detto CESOP. Ma vediamo nel dettaglio in cosa consiste la comunicazione e i nuovi obblighi che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.
Indice
E-commerce e frodi IVA: comunicazione dei dati sui pagamenti
A partire dal 1° gennaio 2024 entrerà in vigore una nuova norma per i prestatori di servizi di pagamento, o PSP. L’obiettivo dei nuovi obblighi, già previsti dalla direttiva UE 2020/284, è quello di contrastare le frodi IVA all’interno del settore delle transazioni transfrontaliere di commercio elettronico e quindi all’interno degli e-commerce.
Il provvedimento intitolato: “Comunicazione all’Agenzia delle entrate delle informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero”, dispone l’obbligo di comunicazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento.
Tra i soggetti obbligati alla comunicazione ci sono i prestatori di servizi di pagamento per i quali l’Italia è Paese di origine e i prestatori di servizi di pagamento degli Stati membri solamente per i servizi di pagamento per cui l’Italia è Paese ospitante.
Tali comunicazioni sono obbligatorie a decorrere dal 1° gennaio 2024 e hanno cadenza trimestrale. Il primo termine da rispettare è quello del 30 aprile 2024 per i dati relativi al primo trimestre. Infatti, l’invio della documentazione deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine del trimestre.
Attraverso questo nuovo obbligo si introduce un sistema di tracciamento dei pagamenti online e dei destinatari di tali versamenti attraverso i dati conservati dai prestatori di servizi. Ma vediamo nel dettaglio come funziona la raccolta di questi dati e come bisognerà trasmetterli all’Agenzia delle Entrate.
Come si dovranno trasmettere i dati dal 2024
Con l’introduzione dei nuovi obblighi, i prestatori di servizi di pagamento saranno tenuti a conservare i registri dettagliati relativi alle transazioni transfrontaliere verso l’e-commerce. Inoltre dovranno comunicare all’Amministrazione finanziaria tali dati.
L’invio delle informazioni deve essere effettuato mediante il Sistema di Interscambio Dati, o SID, creando appositi file nei formati stabiliti dal provvedimento.
Per considerarsi effettuata, la trasmissione dei dati deve essere completata e deve risultare l’esito positivo della consegna, ossia con la ricevuta di accoglimento del file. In alcuni casi i file possono, infatti, essere scartati.
Una volta inviati i dati al SID, questi vengono inoltrati ai sistemi della Commissione europea, che hanno il compito di effettuare ulteriori controlli. Infatti, le varie autorità fiscali dei Paesi membri raccolgono le informazioni in formato XML per trasmetterle alla banca dati europea CESOP, ossia il sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti.
Il CESOP avrà, poi, il compito di conservare e analizzare i dati ricevuti relativi ai pagamenti e fornire il risultato delle analisi ai funzionari di collegamento di Eurofisc che si occupano del contrasto alle frodi IVA.
Quali dati trasmettere sugli e-commerce
In base a quanto stabilito dal provvedimento, le informazioni che devono essere comunicate dai soggetti obbligati sono le seguenti:
- il BIC o altro codice identificativo d’azienda che identifica in modo univoco il prestatore di servizi di pagamento;
- il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento;
- il numero di identificazione IVA o il numero di codice fiscale nazionale del beneficiario;
- l’IBAN o un altro identificativo che identifica in modo univoco il beneficiario e la relativa localizzazione;
- l’indirizzo del beneficiario;
- i dettagli dei pagamenti transfrontalieri;
- i dettagli dei rimborsi dei pagamenti transfrontalieri.
E-commerce e frodi IVA – Domande frequenti
A partire dal 1° gennaio 2024 i prestatori di servizi di pagamento saranno obbligati a comunicare trimestralmente i dati relativi ai pagamenti su e-commerce indicando BIC o identificativo della banca, nome del beneficiario del pagamento, numero di identificazione IVA e altre informazioni.
Il provvedimento introdotto dall’Agenzia delle Entrate si pone come mezzo di contrasto alle frodi IVA nell’e-commerce grazie ad una comunicazione di dati all’Amministrazione fiscale e, successivamente, alla banca dati europea CESOP.
Sono tenuti all’invio dei dati sui pagamenti online i prestatori di servizi di pagamento per i quali l’Italia è Paese di origine e i prestatori di servizi di pagamento degli Stati membri solamente per i servizi di pagamento per cui l’Italia è Paese ospitante.
L’obbligo di comunicazione di tali dati sarà valido a partire dal 1° gennaio 2024. Tuttavia, l’invio dei dati sarà a cadenza mensile, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla fine del trimestre. Infatti, la prima scadenza è fissata al 30 aprile 2024. Scopri qui come funziona.
- Prot. n. 406675/2023 dell’Agenzia delle Entrate, agenziaentrate.gov.it ↩︎
Ilenia Albanese
Esperta di finanza personale e lavoro digitale