- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il commercio stabilisce una struttura di sette livelli gerarchici per i dipendenti del settore. Ogni livello è caratterizzato da determinate responsabilità e mansioni.
- La collocazione in uno specifico livello non determina solamente la retribuzione base del lavoratore, ma influisce anche su vari elementi accessori, come benefit e bonus.
- Un dipendente può essere promosso a un livello superiore se esistono evidenze concrete che le sue attività rientrano nelle responsabilità tipiche di un inquadramento di livello più elevato.
Comprendere le varie componenti di un contratto di lavoro può essere un processo complicato, specialmente quando si tratta di navigare attraverso regolamenti, Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), dettagli sulla busta paga e, in definitiva, il salario dovuto.
Uno degli ostacoli più frequenti è identificare il giusto livello di classificazione professionale correlato alla funzione realmente esercitata in azienda e, di conseguenza, determinare l’entità del salario e dello stipendio cui il lavoratore ha diritto.
Nell’articolo 113 del CCNL per il settore terziario e commercio di Confcommercio sono delineati i vari livelli e funzioni lavorative. Queste informazioni aiutano sia il datore di lavoro che il lavoratore a capire quali sono diritti e doveri sia da un punto di vista salariale che normativo.
La classificazione professionale è cruciale, poiché da essa derivano non solo l’importo dello stipendio che verrà percepito, ma anche una gamma di altri diritti lavorativi come il periodo di prova, incrementi legati all’anzianità e requisiti per i periodi di preavviso.
Indice
- CCNL Commercio: come funziona
- Tabelle di retribuzione CCNL Commercio
- CCNL Commercio: primo livello
- CCNL Commercio: secondo livello
- CCNL Commercio: terzo livello
- CCNL Commercio: quarto livello
- CCNL Commercio: quinto livello
- CCNL Commercio: sesto livello
- CCNL Commercio: settimo livello
- CCNL Commercio e attività promiscue
- Passaggio di livello nel CCN Commercio
- CCNL Commercio, preavviso dimissioni
CCNL Commercio: come funziona
Ogni Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro comporta specifiche caratteristiche e i datori di lavoro da qui possono stipulare il contratto con il lavoratore. Oltre alla paga, il contratto stabilisce diversi diritti e doveri del lavoratore.
Componente | Specifiche |
Orario | 40 ore su 5 giorni |
Conservazione del posto in caso di infortunio o malattia | 180 giorni |
Periodo di prova | 6 mesi per quadri e I livello 3 mesi per gli altri livelli |
Part time e lavoro supplementare | Maggiorazione del 10% |
Tredicesima | Da versare entro la Vigilia di Natale |
Quattordicesima | Da versare nel mese di luglio |
Ferie | 4 settimane |
Permessi | 32 ore |
Straordinari | 250 ore massime all’anno |
Tabelle di retribuzione CCNL Commercio
Prima di esaminare i diversi gradi di classificazione nel contratto del commercio, è fondamentale prendere in considerazione le attuali tabelle salariali previste da questo tipo di contratto.
Livello | Minimo stipendiale | Indennità di contingenza | Altri elementi | Acconto | Totale stipendiale |
Quadro | 1.896,64 euro | 540,37 euro | 260,76 euro | 52,08 euro | 2751,92 euro |
1 | 1.708,49 euro | 537,52 euro | 0,00 euro | 46,92 euro | 2.295,00 euro |
2 | 1.477,84 euro | 532,54 euro | 0,00 euro | 40,58 euro | 2.059,36 euro |
3 | 1.263,15 euro | 527,90 euro | 0,00 euro | 34,69 euro | 1.827,81 euro |
4 | 1.092,46 euro | 524,22 euro | 0,00 euro | 30,00 euro | 1.648,75 euro |
5 | 987,01 euro | 521,94 euro | 0,00 euro | 27,10 euro | 1.538,12 euro |
6 | 886,11 euro | 519,76 euro | 0,00 euro | 24,33 euro | 1.432,27 euro |
7 | 758,64 euro | 517,51 euro | 5,16 euro | 20,83 euro | 1.304,31 euro |
Naturalmente, il salario che un lavoratore riceve in relazione al suo livello di inquadramento ha un impatto su vari aspetti contrattuali. Questo include:
- il compenso per il lavoro straordinario;
- orario aggiuntivo;
- turni notturni;
- avanzamenti di carriera legati all’anzianità;
- remunerazione prevista per le ferie;
- i permessi retribuiti;
- i riposi obbligatori;
- assenze per ragioni protette dalla legge, come malattia, infortuni, permessi di studio e permessi per votare.
Inoltre, il livello di inquadramento lavorativo influenza le condizioni per i preavvisi in caso di dimissioni o licenziamento, come anche i trattamenti economici a conclusione del rapporto di lavoro. Pertanto, è cruciale assicurarsi che il livello di classificazione assegnato sia appropriato rispetto alle effettive responsabilità e attività svolte in ambito lavorativo.
CCNL Commercio: primo livello
A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate.
CCNL Commercio
È evidente che in questa categoria di inquadramento si trovano lavoratori che occupano ruoli di elevata importanza, spesso con responsabilità direttive e alla guida di unità operative.
La definizione contrattuale considera anche coloro che detengono una funzione che permette loro di intraprendere azioni indipendenti nell’ambito di una certa autonomia operativa, ma sempre accompagnata da responsabilità.
Di conseguenza, a questo livello di inquadramento sono compresi i responsabili di diversi servizi e dipartimenti, sia tecnici, sia amministrativi, sia commerciali, sia legali, come indicato nell’elenco di riferimento.
CCNL Commercio: secondo livello
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell’ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica.
CCNL Commercio
Dall’analisi dei punti chiave, emerge che quando un lavoratore non ha funzioni direttive ma svolge attività di concetto, e manifesta un certo grado di autonomia operativa o compiti di coordinamento e controllo, è più appropriato collocarlo al secondo livello di inquadramento piuttosto che al primo.
La definizione associata al secondo livello include anche quei lavoratori che, nell’ambito delle loro mansioni, dimostrano una certa creatività. In questi casi, anche se non sono presenti specifiche funzioni di coordinamento e controllo, ma c’è autonomia operativa e ingegnosità, il lavoratore dovrebbe essere correttamente classificato al secondo livello.
CCNL Commercio: terzo livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita.
CCNL Commercio
Da un esame iniziale, si nota che anche il terzo livello di inquadramento include lavoratori che svolgono principalmente attività concettuali.
A differenza dei livelli superiori, tuttavia, per essere classificati al terzo livello non è necessario possedere autonomia operativa, o svolgere funzioni di coordinamento e controllo su base continuativa. È sufficiente avere specifiche competenze tecniche e una solida esperienza.
Le parti che stipulano il contratto collettivo forniscono una “Dichiarazione a verbale” specifica per il terzo livello. Essa afferma che in certi contesti aziendali, dove l’orario di servizio al pubblico non permette la presenza costante di figure con funzioni di coordinamento e controllo, i lavoratori che svolgono attività complementari di organizzazione nel proprio reparto rientrano nella definizione del terzo livello.
CCNL Commercio: quarto livello
Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.
CCNL Commercio
Il livello di inquadramento 4 del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) Commercio è quello che normalmente copre le figure di:
- commessi;
- cassieri;
- contabili d’ordine;
- banconieri ;
- magazzinieri con funzioni di vendita.
È un livello che comprende funzioni operative o di vendita, incluse attività complementari.
Specificamente, i commessi specializzati in settori come la gioielleria, l’automobile o la libreria possono essere inquadrati nel terzo livello se le loro mansioni includono una certa responsabilità tecnica o consulenza.
Ad esempio, un commesso di libreria responsabile per l’acquisto e la gestione dello stock librario potrebbe essere classificato al terzo livello, poiché le sue funzioni vanno oltre la semplice vendita al pubblico.
CCNL Commercio: quinto livello
A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite.
CCNL Commercio
La differenza tra il quarto e il quinto livello nel CCNL Commercio si basa fondamentalmente sul grado di conoscenze tecniche e sulle specifiche capacità tecnico-pratiche del lavoratore.
Mentre il quarto livello presuppone la presenza di particolari capacità tecnico-pratiche, il quinto livello è designato per coloro che hanno adeguate capacità ma che non rientrano nelle categorie di conoscenze specifiche o avanzate.
Il mansionario gioca un ruolo chiave nell’inquadramento. Per esempio, il mansionario può stabilire che un commesso alla vendita al pubblico rientra nel quarto livello, mentre l’aiutante commesso può essere inquadrato nel quinto livello e ciò per un periodo limitato di 18 mesi.
La distinzione tra commesso e aiutante commesso è chiaramente definita: l’aiutante commesso è un lavoratore che non ha completato l’apprendistato nel settore merceologico in cui opera, perché ha superato l’età consentita per l’apprendistato o perché proviene da altri settori lavorativi.
Un dettaglio importante riguarda la gerarchia all’interno dell’organizzazione commerciale. Un aiutante commesso si presume operi sotto la supervisione di un commesso o di un altro lavoratore con un grado gerarchico superiore, che potrebbe essere anche il titolare del negozio.
CCNL Commercio: sesto livello
A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche.
CCNL Commercio
Nel contesto del CCNL Commercio, il sesto livello è designato per i lavoratori che svolgono mansioni che, secondo la declaratoria, richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche.
Il mansionario fornisce un quadro più dettagliato, specificando che al sesto livello vengono inquadrati ruoli come:
- custode;
- portiere;
- usciere;
- guardiano;
- conducente;
- portapacchi;
- addetto al carico e scarico;
- imballatore;
- impaccatore;
- fattorino.
In pratica, queste sono mansioni che non richiedono una particolare specializzazione o un set avanzato di competenze. Si tratta perlopiù di funzioni di operaio comune che richiedono un livello base di competenza pratica.
Questo tipo di inquadramento semplifica il processo di determinazione delle responsabilità e dei diritti dei lavoratori, assicurando che le mansioni siano allineate con le competenze richieste.
Tuttavia, è sempre fondamentale tener presente che le circostanze specifiche possono variare e che, quindi, in certi casi potrebbe essere appropriato riconsiderare l’inquadramento di un lavoratore, soprattutto se le sue responsabilità o competenze dovessero evolvere nel tempo.
CCNL Commercio: settimo livello
Il settimo livello del CCNL Commercio è specificamente designato per i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti.
Se la declaratoria e il mansionario lo delimitano in modo così preciso, ciò ha un motivo: si vuole evitare qualsiasi ambiguità nell’attribuzione delle responsabilità lavorative e nella determinazione della corretta retribuzione per questi ruoli.
Il fatto che solo due figure professionali, l’addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici e il garzone, siano inquadrabili in questo livello è indicativo della sua natura specifica.
In pratica, l’inquadramento al settimo livello è una sorta di caso limite all’interno della struttura del CCNL Commercio. A meno che le mansioni svolte non siano esplicitamente quelle di pulizia o di un ruolo equivalente, l’impiego di questo livello di inquadramento è da considerarsi inappropriato.
CCNL Commercio e attività promiscue
L’art. 117 del CCNL Commercio introduce il concetto di mansioni promiscue, ovvero quei casi in cui un lavoratore è chiamato a svolgere più di una mansione prevista dal CCNL. Questa situazione può generare incertezze riguardo al corretto livello di inquadramento e alla retribuzione del lavoratore. Per tale motivo, il contratto collettivo fornisce indicazioni specifiche su come gestire questi casi.
Prima di tutto l’articolo stabilisce alcune eccezioni: alcuni ruoli specifici, come l’addetto a mansioni d’ordine di segreteria o l’addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita, per esempio, non sono soggetti a questa regola delle mansioni promiscue.
L’art. 117 indica che, in presenza di mansioni promiscue, è necessario fare riferimento all’attività prevalente. Questo concetto di attività prevalente è ulteriormente definito come quella che ha maggiore valore professionale, a condizione che:
- sia abitualmente prestata;
- non rientri in un normale periodo di addestramento;
- non abbia un carattere accessorio o complementare.
Nel caso in cui un lavoratore svolga un’attività prevalente di maggiore valore professionale, ha diritto all’inquadramento al livello superiore. Questo principio è importante perché tutela il lavoratore da un eventuale sottodimensionamento del proprio livello di inquadramento e, di conseguenza, della propria retribuzione.
Passaggio di livello nel CCN Commercio
Il concetto di passaggio di qualifica nel CCNL Commercio è un elemento chiave per comprendere la flessibilità e le opportunità di crescita all’interno del settore. Questa dinamica è regolamentata dall’art. 116 del CCNL Commercio, che distingue nettamente tra il passaggio di qualifica e il passaggio di mansione all’interno dello stesso livello contrattuale.
La qualifica, come indicato, rappresenta il livello di inquadramento del lavoratore, mentre la mansione è l’attività effettivamente svolta. Questa distinzione è cruciale, perché la retribuzione del lavoratore è correlata al suo livello di inquadramento, che a sua volta è determinato dalla qualifica e non necessariamente dalla mansione.
Il primo punto che l’art. 116 stabilisce è una sorta di principio base: un lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, come indicato nel contratto di lavoro. Queste mansioni corrispondono a una specifica qualifica e, di conseguenza, a un determinato livello di retribuzione secondo le tabelle del CCNL Commercio.
Il secondo punto affronta due scenari specifici:
- se un lavoratore è assegnato a mansioni di livello superiore per un periodo superiore a tre mesi (e non in sostituzione temporanea di un altro lavoratore), questo assegnamento diventa definitivo e il lavoratore ha diritto alla retribuzione corrispondente al nuovo livello di mansioni;
- se un lavoratore è assegnato a mansioni equivalenti, ma all’interno dello stesso livello di inquadramento, non ci sono cambiamenti nella retribuzione. In altre parole, la retribuzione rimane invariata, indipendentemente dal fatto che le mansioni siano equivalenti o differenti, ma sempre all’interno dello stesso livello.
Questi meccanismi evidenziano come il CCNL Commercio sia strutturato per garantire una certa fluidità nelle carriere dei lavoratori, ma anche per proteggere i loro diritti retributivi.
Sia nel caso di avanzamento a mansioni superiori che in quello di un cambiamento laterale a mansioni equivalenti, l’obiettivo è quello di evitare diminuzioni ingiustificate della retribuzione e di fornire un quadro retributivo e professionale chiaro e trasparente.
CCNL Commercio, preavviso dimissioni
Come per tutti i CCNL, anche quello del Commercio prevede delle tempistiche specifiche per le dimissioni del lavoratore o per i licenziamenti. Il mancato preavviso delle dimissioni può portare al pagamento di indennità in denaro. Le tempistiche variano in base agli anni effettivamente lavorati.
1. Preavviso nei primi 5 anni di lavoro
Quadro | Giorni di preavviso |
Quadri e I Livello | 45 giorni |
Il e III Livello | 20 giorni |
IV e V Livello | 15 giorni |
VI e VII Livello | 10 giorni |
2. Preavviso da 5 a 10 anni di lavoro
Quadro | Giorni di preavviso |
Quadri e I Livello | 60 giorni |
Il e III Livello | 30 giorni |
IV e V Livello | 20 giorni |
VI e VII Livello | 15 giorni |
3. Preavviso oltre 10 anni di lavoro
Quadro | Giorni di preavviso |
Quadri e I Livello | 90 giorni |
Il e III Livello | 45 giorni |
IV e V Livello | 30 giorni |
VI e VII Livello | 15 giorni |
CCNL Commercio, livelli – Domande frequenti
I livelli del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore del Commercio in Italia sono strutturati per classificare i lavoratori in base alle mansioni svolte, alle responsabilità e alle competenze richieste. I livelli vanno generalmente dall’1 al 7.
Tra il primo e il secondo livello nel CCNL Commercio, la differenza principale riguarda la complessità delle mansioni e le responsabilità. Il secondo livello generalmente prevede ruoli con minori competenze o responsabilità rispetto al primo.
Nel livello cinque del commercio, i lavoratori che svolgono mansioni qualificate e che necessitano di “conoscenze standard e competenze tecniche pratiche acquisite in qualsiasi modo” sono idonei per essere classificati in questa categoria.
Attualmente il preavviso nel CCNL Commercio è variabile in base al livello di inquadramento. Ecco tutte le tempistiche.
Sono un addetto vendite (con terzo livello)e da circa 2 mesi mi è stato proposto se volessi passare all’assistenza/ vendita dei clienti del settore web la ditta x cui lavora ha sia un negozio fisico ,dove ero assegnato ,che online distaccato dalla sede principale.Quando mi è stato chiesto se volessi andare a ricoprire quel ruolo mi è stato assicurato che avrei ricoperto solo il ruolo di appartenenza ora si sta manifestando l’idea che oltre che il ruolo di appartenenza ( addetto vendite) dovrei ricoprire anche il ruolo di presa merce per la vendita. Faccio notare che dove svolgo il mio lavoro del settore web ci sono dei mezzi per movimento merci e presa delle stesse mezzi che io non sono capace di muovere.La mia domanda è posso rifiutarmi di svolgere la presa merci?
Buongiorno,
dovrebbe verificare nel contratto di assunzione le mansioni che le sono state assegnate. Comunque il lavoratore può essere chiamato a svolgere altre mansioni rispetto a quelle assegnate inizialmente, purché riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte
La modifica dell’articolo 2103, comma 1, del codice civile afferma che “Il lavoratore deve svolgere le mansioni per cui è stato assunto o equivalenti all’inquadramento superiore che ha acquisito successivamente, o mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale delle ultime effettivamente svolte.”
Grazie per averci scritto
le chiedo a quanto ammonta la retribuzione di fatto x un 5 livello terziario confcommercio qualifica apprendista
la ringrazio
Buonasera,
dal 01/04/2024 la retribuzione lorda 5 livello CCNL commercio è pari a 1.599,29. La retribuzione di un apprendista è una percentuale variabile di tale retribuzione, che dipende dal piano di apprendistato. Non ci sono sufficienti informazioni per determinarla.
Per una consulenza in merito può scrivere ai nostri esperti: https://partitaiva.it/link/consulenza
Grazie per averci scritto