- Il lavoratore dipendente, quando intende dare le dimissioni, deve rispettare i tempi di preavviso previsti dal contratto.
- Durante il tempo di preavviso, il lavoratore deve comunque continuare a prestare servizio svolgendo la propria attività lavorativa.
- Per rescindere dal contratto lavorativo, i dipendenti, salvo rare eccezioni, devono eseguire una procedura online sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il lavoratore che intende lasciare il suo posto di lavoro ha l’obbligo di rispettare il preavviso delle dimissioni previsto dal contratto.
Per dare il preavviso è previsto sia un tempo minimo che una procedura specifica da seguire. Le conseguenze al mancato rispetto di questi due elementi possono essere spiacevoli per il lavoratore.
Il lavoratore dipendente può scegliere per qualsiasi motivo di lasciare un’azienda, perché ha trovato opportunità migliori o semplicemente perché desidera cambiare. In ogni caso è importante conoscere quali sono gli step da seguire per dare le proprie dimissioni.
In questa guida vedremo quali sono le tempistiche del preavviso delle dimissioni e la procedura prevista in base al contratto collettivo firmato dal lavoratore dipendente.
Indice
Preavviso dimissioni: come funziona
Quando un dipendente decide di dare le sue dimissioni volontarie, recede in modo unilaterale dal contratto di lavoro. Questa è una situazione ben diversa dal licenziamento, che consiste nella decisione del datore di lavoro di terminare il contratto di lavoro.
La dimissione volontaria, quindi, è considerata un atto che produce effetti solamente dal momento in cui il destinatario, ossia il datore di lavoro, riceve la notifica di dimissioni. Non è, però, necessaria alcuna “accettazione” da parte sua.
Tuttavia, poiché l’abbandono del posto di lavoro da parte del lavoratore dipendente può causare non pochi disagi alle aziende, la legge stabilisce che, per dare il tempo necessario al datore di lavoro di sostituire il personale uscente, il dipendente che si dimette deve dare un giusto preavviso delle dimissioni.
Le motivazioni che possono spingere un lavoratore a dimettersi possono essere diverse, ma il dipendente non è tenuto a specificarle al datore di lavoro.
Ma, indipendentemente dalle motivazioni, il lavoratore è tenuto a seguire una specifica procedura. Infatti, dal 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che le dimissioni volontarie devono essere formalizzate attraverso una procedura telematica sul sito del Ministero.
Si tratta di una soluzione che sostituisce la lettera raccomandata che il lavoratore inviava al datore di lavoro. La nuova procedura serve proprio a semplificare la burocrazia e a offrire una maggiore tutela al lavoratore dipendente.
Preavviso dimissioni: la procedura
La procedura telematica prevista per dare ufficialmente le dimissioni è piuttosto semplice. Basta, infatti, andare sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e accedere con SPID o CIE.
Tuttavia, il lavoratore dipendente ha due alternative:
- inviare il nuovo modulo in modo autonomo dal sito del Ministero del Lavoro compilando il form online, che permette di recuperare le informazioni relative al rapporto di lavoro da cui si intende recedere dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie;
- rivolgersi a un soggetto abilitato, come ad esempio il patronato, l’organizzazione sindacale, un ente bilaterale, le commissioni di certificazione, i consulenti del lavoro o le sedi territoriali competenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
I moduli inviati al datore di lavoro riporteranno due informazioni identificative:
- la data di trasmissione, detta anche “marca temporale”;
- un codice identificativo coerente con la data.
Il lavoratore dipendente ha comunque la possibilità di revocare le dimissioni entro 7 giorni lavorativi dall’invio della modulistica. Invece, decorsi i 7 giorni utili per la revoca, il lavoratore potrà inviare nuove dimissioni, non revocabili.
Preavviso dimissioni con contratto a tempo determinato
A dover dare il preavviso di dimissioni online entro i tempi stabiliti e mediante procedura telematica sono tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, ad eccezione di:
- lavoratori domestici;
- lavoratori marittimi;
- dipendenti del settore pubblico;
- collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori in prova;
- chi presenta le dimissioni nelle sedi conciliative stragiudiziali;
- lavoratrici in gravidanza e genitori durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato non è previsto un preavviso, ma è necessario un accordo tra le parti in caso di recesso per giusta causa, come stabilito dall’articolo 2119 del Codice Civile. Lo stesso vale anche per i lavoratori che recedono dal contratto durante il periodo di prova.
Il tempo di preavviso dipende da molteplici fattori:
- dal contratto di lavoro, come indicato dal CCNL di riferimento;
- dall’anzianità di servizio;
- dalla qualifica;
- dall’inquadramento.
In genere, le tempistiche per le dimissioni vanno da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 120 giorni. In caso di mancato rispetto del tempo di preavviso, il datore di lavoro può richiedere un risarcimento, calcolato tenendo conto dei compensi che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di preavviso.
Se, invece, al datore di lavoro non interessa il preavviso, può rinunciarvi, e non è necessario per il lavoratore corrispondere la relativa indennità sostitutiva, salvo specifiche disposizioni del contratto collettivo nazionale firmato.
La sanzione amministrativa prevista in caso di alterazioni o manomissioni dei moduli telematici va da 5.000 a 30.000 euro, ma può anche trasformarsi in illecito penale se la manomissione dei documenti va a integrare una fattispecie di reato.
Qui di seguito vediamo alcuni esempi di regolamenti sul preavviso dettati dal CCNL specifico a cui appartiene il lavoratore.
Preavviso dimissioni CCNL metalmeccanici
Anni di servizio | Categoria professionale: 6a, 7a e 8a Quadri | Categoria professionale: 4a, 5a e 5a Super | Categoria professionale: 2a, 3a e 3a Super | Categoria professionale: 1° |
Fino a 5 anni | 2 mesi | 1 mese e 15 giorni | 10 giorni | 7 giorni |
Da 5 a 10 anni | 3 mesi | 2 mesi | 20 giorni | 15 giorni |
Oltre i 10 anni | 4 mesi | 2 mesi e 15 giorni | 1 mese | 20 giorni |
In caso di inosservanza dei predetti termini di disdetta, il lavoratore deve corrispondere al datore un’indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Tale importo varia, anche in questo caso, in base agli anni di servizio e alla categoria professionale, come indicato qui.
Anni di servizio | Categoria professionale: 6a, 7a e 8a Quadri | Categoria professionale: 4a, 5a e 5a Super | Categoria professionale: 2a, 3a e 3a Super | Categoria professionale: 1° |
Fino a 5 anni | 2 mensilità | 1,5 mensilità | 0,33 mensilità | 0,24 mensilità |
Da 5 a 10 anni | 3 mensilità | 2 mensilità | 0,67 mensilità | 0,5 mensilità |
Oltre i 10 anni | 4 mensilità | 2,5 mensilità | 1 mensilità | 0,67 mensilità |
Preavviso dimissioni CCNL commercio
Anni di servizio | Categoria professionale: 1 livello e Quadri | Categoria professionale: II e III livello | Categoria professionale: IV e V livello | Categoria professionale: VI e VII livello |
Fino a 5 anni | 1 mese e 15 giorni | 20 giorni | 15 giorni | 10 giorni |
Oltre 5 e fino a 10 anni | 2 mesi | 1 mese | 20 giorni | 15 giorni |
Oltre i 10 anni | 3 mesi | 1 mese e 15 giorni | 1 mese | 15 giorni |
Preavviso dimissioni studi professionali
Anni di servizio | Categoria professionale: 1° livello e Quadri | Categoria professionale: 2° livello | Categoria professionale: 3° Sup. e 3° livello | Categoria professionale: 4° Sup., 4° livello | Categoria professionale: 5° livello |
Fino a 5 anni | 2 mesi e 15 giorni | 2 mesi | 28 giorni | 15 giorni | 10 giorni |
Oltre 5 e fino a 10 anni | 3 mesi e 15 giorni | 3 mesi | 1 mese e 5 giorni | 25 giorni | 15 giorni |
Oltre i 10 anni | 4 mesi e 15 giorni | 4 mesi | 1 mese e 12 giorni | 1 mese | 25 giorni |
Preavviso dimissioni colf, badanti e baby-sitter
Anche la categoria di colf, badanti e baby-sitter deve rispettare i tempi di preavviso per dare le dimissioni. Nello specifico, queste tempistiche variano in base all’anzianità di servizio e alle ore settimanali lavorate.
Per quanto riguarda i rapporti lavorativi maggiori o uguali a 25 ore settimanali, i tempi di preavviso sono:
- per anzianità del rapporto minore di 5 anni, 15 giorni di calendario;
- per anzianità del rapporto maggiore di 5 anni, 30 giorni di calendario.
Invece, per rapporti lavorativi inferiori a 25 ore settimanali i tempi di preavviso sono:
- per anzianità del rapporto minore di 2 anni, 8 giorni di calendario;
- per anzianità del rapporto maggiore di 2 anni, 15 giorni di calendario.
Preavviso dimissioni – Domande frequenti
I giorni di preavviso per le dimissioni variano dal tipo di contratto, dall’anzianità del rapporto di lavoro e dall’inquadramento. Questo periodo può andare da 7 giorni lavorativi fino ai 4 mesi. Leggi qui quali sono i tempi previsti nel tuo caso.
Per dare le dimissioni, a partire dal 2016 i lavoratori assunti con CCNL devono eseguire una procedura telematica sul sito del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
I lavoratori che inviano la comunicazione di preavviso di dimissioni hanno 7 giorni lavorativi per recedere dal preavviso. Eseguendo un secondo avviso di dimissioni non sarà più concesso il recesso.
Sì, anche chi è assunto con contratto part time deve dare un preavviso per le dimissioni, in base al contratto specifico con cui è assunto.
Il calcolo parte dal momento in cui il datore di lavoro riceve effettivamente le dimissioni da parte del lavoratore dipendente.
Ilenia Albanese
Esperta di finanza personale e lavoro digitale