- Per il periodo d’imposta 2022 è prevista la deducibilità al 100% dell’IMU per le imprese.
- La deduzione si applica unicamente ai beni strumentali.
- Rispetto al passato nulla cambia sulla deducibilità ai fini IRAP.
Ad introdurre la deducibilità IMU per gli immobili strumentali di imprese e lavoratori autonomi è stata la Legge n. 160/2019, ossia la Legge di Bilancio 2020.
Il legislatore ha provveduto a rimodulare completamente la deducibilità IMU, che i contribuenti sono tenuti a versare per gli immobili strumentali unicamente per il periodo d’imposta successivo rispetto al 31 dicembre 2018, quando era prevista una deducibilità nella misura del 50%.
A cambiare le carte in tavola è stato l’articolo 3 del Decreto Legge n. 34/2019, il quale ha introdotto la deducibilità integrale dell’IMU dal reddito d’impresa dal periodo d’imposta 2022. Questa misura vale unicamente per gli immobili strumentali.
Indice
IMU, come funziona la deducibilità per le Partite Iva
Per i dichiarativi 2023 relativi all’anno d’imposta 2022, le imprese ed i lavoratori autonomi hanno la possibilità di dedurre al 100% l’IMU che è stata versata per gli immobili strumentali.
La possibilità di portare in deduzione l’IMU è stata introdotta attraverso la Legge di Bilancio 2020, con la quale il legislatore ha provveduto a rimodulare la deducibilità dell’imposta sugli immobili strumentali.
Le disposizioni non si applicano all’Irap. La deducibilità si applica anche:
- nella provincia autonoma di Bolzano, per l’IMI, l’imposta municipale immobiliare;
- nella provincia autonoma di Trento per l’IMIS, l’imposta immobiliare semplice;
- in Friuli Venezia Giulia, per l’ILIA, l’imposta locale immobiliare autonoma.
Nel corso degli anni la deducibilità dell’IMU per gli immobili strumentali è cambiata nel seguente modo:
- anni d’imposta successivi al 31 dicembre 2018: deducibilità al 50%;
- anni successivi al 31 dicembre 2019: deducibilità al 60%;
- dopo il 31 dicembre 2021: deducibilità al 100%.
Deducibilità IMU immobili strumentali
Perché le imprese ed i lavoratori autonomi possano portare in deduzione l’IMU al 100% gli immobili devono essere strumentali. Per verificare la sussistenza di questo requisito è necessario far riferimento:
- all’articolo 43, comma 2, del Tuir per le imprese;
- all’articolo 65 del Tuir per gli imprenditori individuali;
- per i liberi professionisti vengono considerati come strumentali unicamente gli immobili che sono utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della professione.
L’articolo 43 del Tuir, considera come immobili strumentali per le imprese i seguenti beni:
- strumentali per natura: sono gli immobili che per le loro caratteristiche non possono avere una diversa utilizzazione, a meno che non vengano effettuate delle radicali trasformazioni. L’Agenzia delle Entrate considera come strumentali gli immobili classificati nelle seguenti categorie catastali: A/10, B, C, D ed E;
- strumentali per destinazione: sono gli immobili che vengono utilizzati dall’impresa per svolgere la propria attività, indipendentemente dalla loro classificazione catastale.
Per quanto riguarda le ditte individuali, l’articolo 65 del Tuir, in riferimento all’individuazione dei beni strumentali, al comma 3 considera gli immobili relativi all’impresa:
Gli immobili di cui al comma 2 dell’articolo 43 si considerano relativi all’impresa solo se indicati nell’inventario; per i soggetti indicati nell’articolo 66, tale indicazione può essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo le modalità di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695.
La deducibilità nel Modello Redditi 2023
Come deve essere indicata, praticamente, nella dichiarazione dei redditi la deducibilità dell’IMU? I Modelli Redditi 2023 continuano a contenere, al loro interno, l’indicazione tra le variazioni in aumento e in diminuzione.
Andiamo ad analizzare, ad esempio, la dichiarazione per le società di capitali. Alla pagina 20, delle 300 di cui è composto, viene riportato quanto segue:
- il rigo RF16 serve per indicare le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non si è provveduto ad effettuare il pagamento. Qui deve essere indicato l’intero ammontare dell’IMU, dell’IMI o dell’IMIS che risulta a conto economico;
- all’interno del rigo RF55 deve essere indicata, utilizzando il codice 38, l’IMU, l’IMI e l’IMIS che si riferisce agli immobili strumentali, che è stata versata nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione.
IMU indeducibile a fini IRAP
Per quanto riguarda l’IRAP, ossia l’imposta regionale sulle attività produttive, non è cambiato nulla rispetto al passato. L’IMU continua a rimanere completamente ed interamente indeducibile.
Nel momento in cui si deve compilare il Modello IRAP, la ripresa in aumento dell’imposta deve essere esposta:
- nel caso delle società di persone che hanno optato per la determinazione dell’IRAP a bilancio: al rigo IP32;
- per le società di capitali: al rigo IC46;
- per gli enti non commerciali: al rigo IE23.
Le società commerciali ex art. 5-bis D. Lgs n. 446/1997, ossia le società di persone, non devono fornire nessuna indicazione. Ricordiamo, comunque, che le imprese individuali e i professionisti che esercitano l’attività in forma individuale non scontano più IRAP.
Deducibilità IMU – Domande frequenti
Possono usufruire di questa possibilità le aziende, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti. Scopri qui come funziona.
La deducibilità dell’IMU vale esclusivamente per gli immobili strumentali, e possono accedervi le Partite Iva, in particolare aziende, autonomi e liberi professionisti.
Ai fini IRAP, l’imposta IMU continua a non essere deducibile.
Pierpaolo Molinengo
Giornalista