Codice IVA N3.1: cos’è e quando si inserisce in fattura

Vi sono operazioni su cui non è prevista l’IVA, come nel caso delle esportazioni. In questi casi bisogna inserire in fattura il codice Iva N3.1. Leggi qui quando si utilizza questo codice e come inserirlo in fattura.

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  • Il Codice IVA N3.1 è il codice natura relativo alle operazioni non imponibili e, più nello specifico, alle esportazioni.
  • Questo codice va inserito nelle fatture elettroniche in caso di esportazioni di beni effettuate nell’anno.
  • Per utilizzare il codice Iva N3.1 bisogna, in fase di compilazione della fattura, inserire il codice nel campo “codice natura” o “codice Iva”.

I codici IVA identificano in modo univoco la natura dell’operazione. Ma in quali casi si utilizza il codice IVA N3.1? Nella Guida alla fatturazione elettronica, pubblicata il 18 dicembre del 2020, l’Agenzia delle Entrate spiega nel dettaglio le regole dei sotto-codici natura.

Questi codici IVA, o codici natura, sostituiscono dal 2021 i codici generici fino al allora vigenti. Tali codici servono sia per la compilazione delle fatture elettroniche che per l’Esterometro. Ma vediamo in quali casi si utilizza il codice natura N3.1 e cosa rappresenta.

Codice Iva: cos’è

I codici Iva, noti anche come codici natura, sono dei codici alfanumerici che servono a identificare in modo univoco le modalità di applicazione dell’IVA nelle fatture elettroniche, oltre che nell’Esterometro.

Infatti, l’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto varia in base alla tipologia di bene e ai soggetti interessati. Su alcune operazioni l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto può essere esclusa, non soggetta o non imponibile.

Ad esempio, per le operazioni effettuate con il regime contabile forfettario, in fattura comparirà la scritta “non soggette a IVA”, con il relativo codice IVA inserito nell’apposito campo. I codici natura sono diventati obbligatori in fattura dal 1° gennaio del 2021 in tutte le fatture elettroniche.

Questi codici sono composti lettere e numeri, e possono arrivare anche a quattro cifre. Il primo numero indica la modalità di applicazione dell’IVA per la fattura in oggetto. Questi numeri possono essere:

  • 0 – operazione imponibile;
  • 1 – escluse ex art. 15;
  • 2 – non soggette;
  • 3 – non imponibili;
  • 4 – esenti;
  • 5 – regime del margine / IVA non esposta in fattura;
  • 6 – inversione contabile;
  • 7 – Iva assolta in altro stato UE;
  • 9 – Operazioni non detraibili o parzialmente detraibili.

Quali sono i codici IVA

I codici Iva da inserire in fattura sono i seguenti:

  • N1 escluse ex art.15 del DPR 633/72;
  • N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7- septies del DPR 633/72;
  • N2.2 non soggette: altri casi;
  • N3.1 non imponibili: esportazioni;
  • N3.2 non imponibili: cessioni intracomunitarie;
  • N3.3 non imponibili: cessioni verso San Marino;
  • N3.4 non imponibili: operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
  • N3.5 non imponibili: a seguito di dichiarazioni d’intento;
  • N3.6 non imponibili: altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond;
  • N4 esenti;
  • N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura;
  • N6.1 inversione contabile: cessione di rottami e altri materiali di recupero;
  • N6.2 inversione contabile: cessione di oro e argento ai sensi della legge 7/2000 nonché di oreficeria usata ad OPO;
  • N6.3 inversione contabile: subappalto nel settore edile;
  • N6.4 inversione contabile: cessione di fabbricati;
  • N6.5 inversione contabile: cessione di telefoni cellulari;
  • N6.6 inversione contabile: cessione di prodotti elettronici;
  • N6.7 inversione contabile: prestazioni comparto edile e settori connessi;
  • N6.8 inversione contabile: operazioni settore energetico;
  • N6.9 inversione contabile: altri casi;
  • N7 IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74- sexies DPR 633/72).

Quando si usa il Codice IVA N3.1

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Il codice N3.1 va inserito nelle fatture elettroniche trasmesse via SDI per esportazioni di beni effettuate nell’anno. I beni oggetto della fattura devono essere quelli stabiliti dall’articolo 8, primo comma, lett. a), b) e b-bis) del d.P.R. n. 633/72, che sono:

a) Le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, […] L’esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma […] Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l’esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea; l’esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall’ufficio doganale o dall’ufficio postale su un esemplare della fattura;

b-bis) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco […] in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell’avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale.

Altri beni con codice IVA N3.1

Come chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, oltre ai beni stabiliti dal d.P.R. n. 633/72, il codice IVA N3.1 deve essere riportato anche nelle fatture relative a:

  • cessioni, nei confronti dei cessionari commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell’Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;
  • cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione Europea (articolo 50-bis, comma 4, lett. g), del d.l. n. 331/1993). Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 2, della dichiarazione annuale IVA.

Quali sono le operazioni non imponibili

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Il codice natura 3.1 fa parte dei codici relativi alle operazioni non imponibili. Questo codice riguarda le fatture elettroniche relative alle operazioni con l’estero, che la normativa italiana qualifica come “non imponibili”.

In questo caso caso, il codice natura IVA generico è il N3, che veniva adottato fino al 31 dicembre 2020. Invece, a partire dal 2021 il codice dipende dalla tipologia di cessione o prestazione posta in essere.

Infatti, come abbiamo visto, per le cessioni all’esportazione “dirette” elencate alle lettere a), b) e b-bis) dell’art. 8, D.P.R. n. 633/1972 andrà inserito il codice N3.1.

Invece, per le cessioni all’esportazione “indirette” di cui alla lettera c), vale a dire le cessioni e le prestazioni a favore degli esportatori abituali che rilasciano la dichiarazione d’intento, il codice da inserire in fattura elettronica è il codice IVA N3.5.

Codice IVA N3.1 – Domande frequenti

Quando si usa il codice IVA N3.1?

Il codice IVA N3.1 si inserisce nelle fatture relative alle operazioni non imponibili, e nello specifico quelle relative alle esportazioni dirette dei beni stabiliti dalle lettere a), b) e b-bis) dell’art. 8, D.P.R. n. 633/1972. Scopri qui tutti i dettagli.

Quali sono le operazioni non imponibili IVA?

Le operazioni non imponibili IVA sono in generale quelle assimilate alle esportazioni, ai servizi internazionali o connesse agli scambi internazionali.

Come si indica il codice natura N3.1 in fattura?

Nelle fatture elettroniche andrà inserito il codice N3.1 sulle operazioni non imponibili IVA. Si compilano prima di tutto i dati del destinatario, la descrizione dei beni e dei servizi, e poi nel campo “codice Iva” va inserita la dicitura “N3.1”.

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Ilenia Albanese

Esperta di finanza personale e lavoro digitale

Copywriter specializzata nel settore della finanza personale, con esperienza pluriennale nella creazione di contenuti per aiutare i consumatori e i risparmiatori a gestire le proprie finanze.

2 commenti su “Codice IVA N3.1: cos’è e quando si inserisce in fattura”

  1. Buongiorno ho letto l’articolo e le scrivo per un quesito.
    Sono in regime forfettario e devo emettere fattura nei confronti di un cliente residente a Malta.
    Quale dicitura Iva scrivere in fattura?
    La fattura va inoltrata sul sistema elettronico?
    Scusate le domande ma sono ignorante in materia.
    Grazie per la collaborazione.
    Cordiali saluti.

    Rispondi
    • Buonasera,
      dipende da alcune variabili, se il soggetto è privato o cliente business, se l’oggetto della fattura è la cessione di un bene o la prestazione di un servizio.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi

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