- La nuova piattaforma per i punti di ricarica per i veicoli elettrici prende il nome di PUN, o Piattaforma unica nazionale.
- La PUN fornirà una serie di informazioni sull’infrastruttura, tra cui la localizzazione, la tecnologia utilizzata e la potenza, oltre al costo del servizio.
- I gestori delle infrastrutture sono tenuti al rispetto di precisi obblighi, tra cui l’aggiornamento delle informazioni presenti sulla piattaforma.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sta sviluppando una nuova piattaforma che raccoglie tutti i punti di ricarica per i veicoli elettrici.
La piattaforma, chiamata Piattaforma Unica Nazionale, o PUN, servirà a garantire ai cittadini l’accesso a tutte le informazioni relative ai punti di ricarica dei veicoli elettrici presenti sul territorio italiano.
Il 22 maggio 2023 è stato, quindi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero contenente le “Modalità per il funzionamento della Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica per i veicoli a energia elettrica – PUN”.
Il decreto presenta nel suo allegato tutti i dettagli sul funzionamento della piattaforma. Ma vediamo nel dettaglio come funzionerà la piattaforma e gli obblighi che sono in capo ai gestori delle infrastrutture.
Indice
Punti di ricarica per i veicoli elettrici: cos’è la PUN
La PUN, o Piattaforma Unica Nazionale, è una piattaforma digitale su cui i gestori delle infrastrutture dedicate alla ricarica dei veicoli elettici forniscono tutte le informazioni sui punti di ricarica agli utenti.
La piattaforma, costantemente aggiornata, è nata con l’obiettivo di garantire, in tutto il territorio nazionale, condizioni di accesso uniformi e omogenee alle informazioni relative alle infrastrutture di ricarica elettrica.
Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2023, n. 118, e spiega nel dettaglio come funzionerà la piattaforma, quali informazioni saranno previste e quali sono gli obblighi dei gestori.
Le informazioni contenute nella PUN
All’interno della Piattaforma Unica Nazionale devono essere presenti le seguenti informazioni minime fornite dal gestore dell’infrastruttura di ricarica, pubblica o privata ad accesso pubblico:
- localizzazione, data di entrata in servizio, foto e identificativo dell’infrastruttura;
- tecnologia utilizzata, tipologia di alimentazione e potenza massima erogabile;
- tecnologia utilizzata per l’accesso alla ricarica (ad esempio la card proprietaria o la carta di credito), presenza display, abilitazione RFID/NFC e disponibilità temporale dell’accesso;
- costo del servizio di ricarica base (euro/kWh), da intendersi come un servizio di ricarica acquistato senza la necessità di registrarsi, concludere un accordo scritto o stipulare un rapporto commerciale di durata superiore a quella del servizio di ricarica stesso;
- stato in tempo reale del punto di ricarica e l’indicazione, con almeno cinque giorni di preavviso, delle eventuali chiusure programmate del punto di ricarica che incidono sull’orario di normale apertura al pubblico;
- proprietario dell’infrastruttura, con nome, indirizzo e-mail, sito web e riferimento telefonico dell’eventuale call center) e modalità di segnalazione di reclami o disservizi relativi al servizio di ricarica;
- mix energetico della fornitura con indicazione della quota di energia rinnovabile, consumo medio in stand-by, eventuali etichettature energetiche e certificazioni di eco-design, ove disponibili;
- percentuale di tempo in cui il servizio di ricarica è effettivamente disponibile (up-time) ed energia erogata negli ultimi dodici mesi o, se più recente, dalla data di messa in servizio;
- identificativo del punto di connessione (POD) dotato di smart meter per la misura dell’energia elettrica complessivamente prelevata, inclusa quella eventualmente utilizzata per altri usi diversi dalla ricarica, e di quella eventualmente immessa.
Piattaforma Unica Nazionale: le funzionalità
La piattaforma sviluppata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, come stabilito dal decreto del 16 marzo 2023, deve garantire le seguenti funzionalità:
- l’inserimento e l’aggiornamento delle informazioni e la loro accessibilità in funzione delle diverse tipologie di utenti, come gli utenti di veicoli elettrici le pubbliche amministrazioni centrali e locali, le Autorità di regolazione o controllo e gli operatori economici;
- un diverso livello di accesso ai dati e alle funzionalità in base alle tipologie di utenza;
- la possibilità di comunicare informazioni mancanti, non veritiere o aggiornate, disservizi, reclami e suggerimenti in merito alla PUN, alle infrastrutture di ricarica, e alla diffusione dei punti di ricarica sul territorio nazionale, e di tracciare le eventuali risposte e i riscontri;
- l’accesso alla piattaforma tramite app e sito web utilizzando i più comuni browser e sistemi operativi, anche open source, o mediante autenticazione degli utenti e tracciamento delle operazioni effettuate sulla piattaforma;
- l’estrazione dei dati con formati aperti e compatibili con i principali strumenti di elaborazione e l’accesso alle funzioni di monitoraggio e reportistica, anche mediante formati cartografici, e le modalità di integrazione e di accessibilità dei dati con quelli di altre piattaforme pubbliche o private;
- l’estrazione di dati e informazioni per le finalità di monitoraggio e controllo, nonché la possibilità di predisporre cruscotti a supporto del monitoraggio delle fonti di energia rinnovabile nel settore trasporti e al fine di sviluppare, per istituzioni e autorità pubbliche, processi valutativi di specifiche attività ed iniziative future;
- l’acquisizione e gestione dei dati relativi alle misure di energia prelevata dalle stazioni di ricarica tramite flusso integrato con il Sistema Informativo Integrato di Acquirente Unico S.p.a.;
- la possibilità di inserire e visualizzare informazioni su incentivi dedicati al settore della mobilità elettrica;
- la registrazione, su base volontaria, di punti di ricarica privati non aperti al pubblico.
Punti di ricarica per i veicoli elettrici: gli obblighi dei gestori
Per garantire il corretto funzionamento della piattaforma, i gestori delle infrastrutture di ricarica, pubbliche oprivate ad accesso pubblico, devono adempiere ai seguenti obblighi:
- registrare sulla PUN le infrastrutture di ricarica già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, fornendo le informazioni previste (che abbiamo visto nei paragrafi precedenti), entro centoventi giorni dalla data di operatività e accessibilità al pubblico della PUN;
- registrare sulla PUN le nuove infrastrutture di ricarica, fornendo le informazioni previste (che abbiamo visto nei paragrafi precedenti), entro sessanta giorni dalla data di entrata in operatività della piattaforma;
- aggiornare le informazioni con la periodicità prevista dalle istruzioni operative;
- consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi effettuati dal Ministero o da soggetti da questo delegati, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di aggiornamento e la veridicità delle informazioni inserite nella PUN;
- rispondere alle richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici formulate dal Ministero, da RSE o da GSE allo scopo di monitorare e valutare la diffusione della mobilità elettrica;
- conservare e tenere a disposizione, dal momento della registrazione della stazione di ricarica nella PUN e per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di eventuale cancellazione dalla PUN, tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa inerente alla stazione di ricarica ai fini delle verifiche effettuate.
Punti di ricarica per i veicoli elettrici – Domande frequenti
La piattaforma PUN servirà a fornire tutte le informazioni minime sui punti di ricarica per i veicoli elettrici agli utenti, alle pubbliche amministrazioni e alle Autorità di regolazione o controllo e gli operatori economici.
All’interno della piattaforma PUN, i gestori dei punti di ricarica forniranno informazioni, tra cui la localizzazione, la tecnologia utilizzata dal punto di ricarica, il costo, lo stato e le eventuali agevolazioni.
I gestori delle infrastrutture di ricarica pubbliche o private ad accesso pubblico devono fornire tutte le informazioni sui punti di ricarica richiesti dalla piattaforma e rispondere alle richieste di informazioni. Scopri qui tutti i dettagli.
Ilenia Albanese
Esperta di finanza personale e lavoro digitale