- Le assenze ingiustificate, che portano al licenziamento, non danno diritto alla Naspi.
- Il legislatore ha previsto che non recarsi al lavoro è sinonimo di dimissioni volontarie.
- Il datore di lavoro non è più costretto a licenziare il dipendente per giusta causa.
Totale e completo giro di vite per le assenze ingiustificate: il legislatore ha cambiato le regole. Nel caso in cui il lavoratore non dovesse presentarsi al lavoro senza alcun motivo, oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di questo, in caso di un’assenza superiore a cinque giorni, il rapporto viene considerato definitivamente risolto per volontà del dipendente.
In altre parole si ritiene che lo stesso abbia dato delle dimissioni volontarie. Questo cambio di rotta permette di dare maggiore respiro ai datori di lavoro, che non sono più costretti a licenziare per assenza ingiustificata.
Ad introdurre questa importante novità è il Decreto Lavoro, attraverso il quale sono state introdotte alcune norme per la gestione delle assenze ingiustificate ed il periodo di prova all’interno del rapporto di lavoro a tempo determinato. Ma cerchiamo di capire come cambiano le regole per i diretti interessi.
Assenze ingiustificate, la norma stana furbetti
Ma perché sono state introdotte queste novità sulle assenze ingiustificate? Queste nuove regole servono a contrastare i cosiddetti furbetti delle Naspi: stiamo parlando di quei dipendenti che, pur avendo intenzione di dimettersi dal lavoro, mettono in campo un particolare stratagemma per non perdere l’assegno di disoccupazione (ossia la Naspi).
Questi soggetti decidono di non presentarsi al lavoro, senza dare una valida giustificazione: grazie a questo escamotage riescono a farsi licenziare per assenza ingiustificata.
Questo è il motivo per il quale il Ministero del Lavoro ha voluto intervenire a gamba tesa. Dato che l’assegno di disoccupazione spetta anche a quanti siano stati licenziati per giusta causa, i furbetti riuscivano a centrare il proprio intento.
Il comportamento di questi lavoratori era un modo evidente per costringere il datore di lavoro a procedere con un licenziamento, senza dargli la possibilità di trovare un accordo, ai danni dell’Inps. È bene rammentare, infatti, che la Naspi non spetta quando il lavoratore si dimette volontariamente.
Il comportamento tenuto da questi lavoratori è, a tutti gli effetti, un atto illecito non solo ai danni dell’Inps. Ma anche nei confronti dell’azienda per cui lavorano: quest’ultima, infatti, si ritrova a dover versare il cosiddetto ticket Naspi, che è a tutti gli effetti una tassa di licenziamento, il cui scopo è proprio quello di andare a finanziare l’assegno di disoccupazione.
In varie occasioni, la Corte di Cassazione si era pronunciata su alcuni casi di licenziamento per assenza ingiustificata. I giudici della Suprema Corte avevano sottolineato che il datore di lavoro ha la possibilità di chiedere il risarcimento del danno al dipendente: l’importo è pari al ticket Naspi, che può essere decurtato dall’ultima busta paga.
Addio assegno di disoccupazione, per assenza ingiustificata
Con le novità introdotte appunto dal Ddl Lavoro, il Governo ha voluto centrare un obiettivo. Chiudere definitivamente i tentativi per farsi licenziare in modo da ottenere la Naspi. Questo è il motivo per il quale sono state modificate le norme sulle assenze ingiustificate.
Ma cosa è cambiato in pratica? Nel momento in cui il dipendente dovesse dare le dimissioni e la sua assenza ingiustificata si sia protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo, che viene applicato a quel particolare rapporto di lavoro, lo stesso viene inteso risolto per volontà del lavoratore.
Nei casi in cui nel contratto di lavoro non venga indicato alcun termine, le assenze ingiustificate non devono dilungarsi più di cinque giorni.
La conseguenza di questa nuova regola è precisa: il datore di lavoro non è tenuto a licenziare per assenza ingiustificata. Il dipendente, quindi, non ha diritto ad ottenere la Naspi.
Non solo assenze ingiustificate
Il Decreto Lavoro ha anche introdotto una nuova regolamentazione sulla durata del periodo di prova per i rapporti di lavoro a tempo determinato. Il legislatore ha deciso di fissarla in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici di calendario. Ma questo non è sufficiente: il periodo di prova non potrà essere, in alcun modo, inferiore a due giorni.
Sono stati eliminati, inoltre, dal Decreto Lavoro, i limiti di età che condizionano le assunzioni con contratto di apprendistato per ciò che riguarda alcuni settori, come quello del turismo.
Un’altra importante novità riguarda i rapporti di lavoro con una durata pari o inferiore a sei mesi, nel momento in cui le parti debbano fruire della cassa integrazione.
In questo caso la disciplina applicata ai contratti superiori a sei mesi viene estesa anche a quelli di durata inferiore. In questo caso il dipendente avrà diritto ad accedere all’integrazione salariale solo e soltanto per le giornate di lavoro realmente effettuate.
Assenze ingiustificate – Domande frequenti
Il datore di lavoro non è più tenuto a licenziare per giusta causa. Il rapporto viene considerato chiuso per volontà del dipendente. Scopri i dettagli delle nuove norme, qui.
No, in questo caso no. Le assenze ingiustificate vengono considerate come delle dimissioni volontarie.
Un’importante novità coinvolge il periodo di prova nei contratti a tempo determinato, che non potrà mai essere inferiore a due giorni.
Buongiorno,
leggevo nei commenti precedenti il concetto di “lettura sistematica” dell’art. 26 Dl 48/2023 ma che non mi riporta in ogni caso al discorso Naspi ed assenze ingiustificate.
Pertanto mi chiedevo: se in data odierna un lavoratore mette in atto assenze ingiustificate, può comunque percepire la naspi non essendoci nel DL una norma specifica in merito?
Buonasera,
le assenze ingiustificate incidono sull’eventuale modalità di licenziamento e, indirettamente, sulla NASPI.
Grazie per averci scritto
Buongiorno.
E’ stato pubblicato in Gazzetta e quindi ufficiale? Non riesco a trovare alcun riferimento in rete.
Buonasera,
non vi sono delle norme di lettura immediata, l’articolo fa riferimento a una lettura sistematica che cambia il paradigma del rapporto di lavoro in merito alle assenze del lavoratore.
Grazie per averci scritto
Non vi è all’interno del DL 48/2023 alcun articolo che preveda che in caso di assenza ingiustificata venga meno il diritto alla percezione della Naspi. L’art. 26 parla di tutt’altro.
Buongiorno,
la lettura dell’articolo di legge deve essere contestualizzata con i doveri di informativa del datore di lavoro e della loro diminuzione con il Decreto lavoro. In ogni caso si vedrà con i casi concreti e le successive circolari di prassi. Per avere maggiori precisazioni può rivolgersi a un avvocato giuslavorista.
Grazie per averci scritto
La norma è già in vigore?
Buonasera,
la previsione è contenuta nell’art. 26 del DL 48/2023, è necessaria una lettura sistematica.
Grazie per averci scritto
Cortesemente, in quale articolo del DL trovo la norma per assenze ingiustificate per essere licenziati?
Grazie.
Buonasera,
la previsione è contenuta nell’art. 26 del DL 48/2023, è necessaria una lettura sistematica.
Grazie per averci scritto