- Il Codice IVA n6.7 corrisponde al codice di inversione contabile, prestazioni comparto edile e settori connessi.
- Questo codice va inserito nelle fatture elettroniche emesse per servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’IVA è a carico del cessionario.
- Nelle fatture si applica il codice IVA n6.7 relativamente al reverse charge, o inversione contabile.
Nel compilare una fattura elettronica bisogna prestare particolare attenzione sia agli importi, sia ai codici a cui fare eventualmente riferimento, come il Codice IVA n6.7. Ma cosa significa?
Non tutte le operazioni sono soggette ad IVA e in alcuni casi, soprattutto in alcuni settori, il pagamento dell’IVA non ricade sul soggetto che effettua la prestazione del servizio ma sul committente. Questo, infatti, è il caso del Codice IVA n6.7, ovvero il codice di inversione contabile per prestazioni di comparto edile e settori connessi.
Ma quando si utilizza questo codice e per quali operazioni? In questa guida vedremo cosa significa questo codice IVA, quando si applica e come funziona il reverse charge nel settore dell’edilizia.
Indice
Codice Iva: cos’è
I codici IVA sono diventati obbligatori dal 1° gennaio del 2021 nelle fatture elettroniche, e permettono di identificare in modo univoco il modo in cui viene applicata l’IVA in fattura.
Ci sono, infatti, operazioni in cui l’IVA non deve essere applicata, o alcuni casi in cui l’operazione non è soggetta a tassazione o non è imponibile.
Ad esempio, per le Partite IVA che aderiscono al regime contabile forfettario, le operazioni effettuate non sono soggette all’imposta. Infatti, in questi casi in fattura va indicato il codice IVA 2.2.
Quali sono i codici Iva
I codici IVA istituiti dall’Agenzia delle Entrate da inserire in fattura sono i seguenti:
- N1 escluse ex art.15 del DPR 633/72;
- N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7- septies del DPR 633/72;
- N2.2 non soggette – altri casi;
- N3.1 non imponibili – esportazioni;
- N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie;
- N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino;
- N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
- N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento;
- N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond;
- N4 esenti;
- N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura;
- N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero;
- N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento ai sensi della legge 7/2000 nonché di oreficeria usata ad OPO;
- N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile;
- N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati;
- N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari;
- N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici;
- N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi;
- N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico;
- N6.9 inversione contabile – altri casi;
- N7 IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74- sexies DPR 633/72).
Codice Iva n6.7: a cosa serve
Il codice N6.7 corrisponde al codice “inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi” e si inserisce nelle fatture trasmesse via SDI per prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario. Di conseguenza, tali operazioni sono assoggettate a reverse charge interno da parte del committente.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il codice IVA N6.7 va adoperato in caso di fattura trasmessa via SDI per prestazioni di servizi di:
- pulizia;
- demolizione;
- installazione di impianti;
- prestazioni di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario.
Infatti, vi sono operazioni in cui l’imposta va pagata dal cessionario, come stabilito dall’articolo 17, sesto comma, lett. a-ter del decreto IVA. Il valore di tali operazioni va inserito nel rigo VE35, colonna 8, della dichiarazione annuale IVA.
Reverse charge: cos’è e quando si applica
Il reverse charge, anche detto inversione contabile, è un metodo di applicazione dell’IVA che permette di effettuare l’inversione contabile dell’imposta sul valore aggiunto sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio piuttosto che sul cedente.
Infatti, di norma il fornitore applica l’IVA in fattura e addebita il pagamento al cliente versando, poi, la somma allo Stato. Invece, con il procedimento del reverse charge è l’utilizzatore del servizio che emette un’autofattura da registrare nel registro IVA delle fatture emesse e in quello degli acquisti.
Di conseguenza, l’inversione contabile prevede che sia lo stesso committente del servizio a pagare direttamente l’IVA al posto del fornitore.
Con il reverse charge, quindi, avviene uno spostamento del carico tributario dell’imposta, che passa dal venditore all’acquirente, in modo tale che il versamento dell’imposta avverrà proprio dallo stesso acquirente.
Questo metodo di applicazione della tassa, quindi, fa in modo che gli obblighi IVA ricadano sul destinatario della cessione o della prestazione, purché sia soggetto passivo IVA.
Uno dei requisiti per l’applicazione del reverse charge, infatti, è che entrambe le parti devono essere soggetti passivi IVA e che il cliente si trovi sul territorio dello Stato.
Le imprese interessate all’applicazione del reverse charge sono:
- le imprese appaltatrici;
- le imprese affidatarie;
- le imprese subappaltatrici.
Invece, non sono soggetti su cui si applica il reverse charge:
- le pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all’art. 17-ter (si applica la scissione dei pagamenti);
- le agenzie per il lavoro, disciplinate dal Capo I del Titolo II del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- Partite IVA che aderiscono al regime fiscale forfettario.
Quando è prevista l’applicazione del reverse charge in fattura
Il reverse charge è utilizzato soprattutto nel campo dell’edilizia, tra imprese che eseguono prestazioni di servizi tramite contratti di appalto e subappalto. L’obiettivo di questo metodo di applicazione dell’imposta è quello di contrastare la somministrazione illecita di manodopera.
Non è, invece, prevista l’applicazione del reverse charge sulle prestazioni di servizi effettuate da Partite IVA con regime forfettario.
Si applica, invece, quando i soggetti subappaltatori prestano servizi, compresa la manodopera, ad imprese del settore dell’edilizia.
Tra le operazioni che non prevedono l’applicazione del reverse charge nel settore dell’edilizia ci sono:
- preparazione del cantiere;
- trivellazione e perforazione;
- realizzazione di coperture;
- noleggio a caldo di attrezzature e macchinari.
Tipologie di reverse charge
Il reverse charge può essere di due tipologie.
- reverse charge interno, relativo alle operazioni commerciali tra soggetti economici nazionali;
- reverse charge esterno, per le transazioni economiche tra un soggetto residente nel territorio dello Stato italiano e un soggetto estero.
Il reverse charge e la fatturazione elettronica
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E del 2019, ha stabilito come si applica il reverse charge nella fattura elettronica.
Per le vendite con soggetti esteri, a partire dal 1° luglio 2022 è stato istituito l’obbligo di fatturazione elettronica entro i 12 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione, con “codice tipo documento” TD01 per le fatture immediate o entro il giorno 15 del mese successivo per le fatture differite che riportano il “codice tipo documento” T24.
Invece, nel caso di fatturazione elettronica con reverse charge verso un soggetto italiano, e quindi in caso di reverse charge interno, il prestatore nazionale dovrà emettere una fattura elettronica con “codice tipo documento”, ma senza addebitare l’IVA, inserendo un codice IVA che rientra tra il codice N6.1 e N6.9, a seconda dell’oggetto fatturato.
Ad esempio, nel caso di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e così via, il codice IVA da inserire è n6.7.
Sarà, poi, il committente o cessionario a dover emettere una autofattura integrativa dell’IVA dovuta secondo l’aliquota vigente. Nell’autofattura deve essere presente il “codice tipo documento” TD16, e sarà recapitata tramite SDI a sé stesso. Infatti, sarà questo il soggetto debitore dell’imposta e di cui ha diritto alla detrazione dell’IVA.
Codice Iva n6.7 – Domande frequenti
Si inserisce il codice IVA n6.7 in fattura nei casi di inversione contabile per fatture emesse per servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi a edifici per le quali l’IVA è a carico del cliente.
Nei casi previsti dalla legge non si applica l’IVA alle operazioni di vendita di beni o servizi, come nel caso di prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’IVA è a carico del cessionario.
La dicitura IVA n6.7 fa riferimento al codice IVA “inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi” e va inserita nelle fatture di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento. Scopri come, nell’articolo.
Buongiorno se e’ possibile vorrei un chiarimento : io sono artigiano con regime forfettatio e mi hanno chiesto di inserire in una mia fattura il codice iva N6.7 la mia domanda e’ che senso ha visto io non pago iva ? oppure lo posso inserire lo stesso ? grazie
Buongiorno,
nel caso del forfettario non dovrebbe essere inserito questo codice nella fattura elettronica, bensì il codice N2.2. Consigliamo di verificare con un commercialista prima di emettere la fattura.
Grazie per averci scritto
Buongiorno, in caso di contratto tra ditta edile che passa il lavoro ad azienda idraulica.. il contratto fa riferimento che la cifra deve essere fatturata in reverse charge 6.7 . Si può fatturare sia il materiale fornito che la posa in opera oppure solo la posa in opera e il materiale al 22% iva. perché il mio commercialista non mi ha saputo rispondere…
Buongiorno Giulia, trova la risposta di un nostro esperto al link seguente: https://www.partitaiva.it/risposta/reverse-charge-codice-iva-6-7/
Buongiorno, la realizzazione di una scala esterna di sicurezza su un edificio di una società sportiva è considerato completamento e quindi codice IVA n6.7 oppure l’iva va al 22%. Grazie e saluti
Buongiorno,
dipende dalle norme di sicurezza che richiede l’edificio per essere adeguato, potrebbe essere anche un completamento. Da analizzare con un professionista che conosca la situazione e con la ditta che esegue i lavori per l’inquadramento.
Grazie per averci scritto
Buongiorno, che differenza c’è tra il codice iva n6.3 e n6.7 trattandosi entrambi di codici per l’edilizia? Quando si usa uno e quando l’altro?
Grazie e buona giornata
GM
Buonasera,
il codice n6.3 riguarda l’inversione contabile per il subappalto tra imprese edili, il codice n6.7 l’inversione contabile per lavori di manutenzione e affine a favore di aziende non edili (a certe condizioni).
Grazie per averci scritto