Contributo di solidarietà: chi lo deve pagare e come funziona

Chi deve pagare il contributo di solidarietà nel 2023? Scopriamo come funziona questa novità introdotta nel 2022.

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Contributo di solidarietà
  • Il contributo di solidarietà, o tassa sugli extraprofitti, serve a trovare i fondi contro il caro bollette.
  • Sono tenute a versare questo obolo le imprese che vendono o producono gas ed elettricità.
  • Il versamento deve essere effettuato anche nel 2023.

Alcuni titolari di partita Iva, nel 2023, sono tenuti a versare il contributo di solidarietà straordinario. Ad introdurre questa novità è stata la Legge di Bilancio 2023, che prevede l’obbligo di effettuare il versamento di una determinata somma, proporzionata al fatturato conseguito.

Almeno per il 2023 il contributo di solidarietà costituisce una misura nazionale equivalente al contributo temporaneo, che è stato istituito direttamente dal Consiglio europeo del 6 ottobre 2022 ai sensi del regolamento UE 2022/184. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo in cosa consiste il contributo di solidarietà.

Cos’è il contributo di solidarietà temporaneo

Il contributo di solidarietà, anche detto tassa sugli extraprofitti, deve essere corrisposto da alcune aziende allo stato. Ad essere tenuti ad effettuare questo versamento non sono, complessivamente, tutti i titolari di partita Iva, ma solo i soggetti che in Italia esercitano una o più delle seguenti attività:

  • produzione ed estrazione di gas naturale e produzione di energia elettrica per la successiva vendita;
  • rivendita di gas naturale, metano ed energia elettrica;
  • commercio, produzione e distribuzione di prodotti petroliferi;
  • importazione finalizzata alla successiva rivendita di gas naturale, metano, prodotti petroliferi ed energia elettrica.

Ad analizzare nel dettaglio in cosa consiste il contributo di solidarietà è la circolare n. 8 del 30 marzo 2023 di Assonime. Attraverso questo documento è stata analizzata la disciplina dei due prelievi straordinari, che sono stati introdotti a carico delle imprese energetiche. 

In estrema sintesi, quello che abbiamo davanti è un contributo straordinario contro il caro bollette, il quale è stato disciplinato direttamente dall’articolo 37 del Decreto Legge n. 21/2022, conosciuto anche come Decreto Ucraina.

La norma è stata, successivamente, rivista dalla Legge di Bilancio 2023, che ha provveduto ad introdurre un secondo prelievo, il quale andrà a pesare sulle imprese che hanno ottenuto degli extraprofitti, per l’anno in corso.

Contributo di solidarietà e Legge di Bilancio

La Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, meglio nota come Legge di Bilancio 2023, ai commi 120 e 121 dell’articolo 1, ha introdotto una serie di importanti modifiche al Contributo straordinario contro il caro bollette, che era previsto dall’articolo 37 del Decreto Legge n. 21/2022.

Volendo entrare un po’ più nello specifico:

  • il comma 120 modifica le previsioni che riguardano la determinazione dell’importo da versare sulla base imponibile;
  • all’interno del comma 121 vengono indicate le modalità di versamento di un eventuale maggiore contributo dovuto e le modalità di recupero di quanto versato in eccesso.

Attraverso la circolare n. 4 del 23 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti aggiuntivi relativamente al contributo straordinario.

La circolare ha evidenziato che il soggetto che, per effetto delle modifiche che sono state introdotte, chi risulti essere debitore per un ammontare complessivo superiore a quanto dovuto in data precedente al 30 novembre 2022, avrebbe dovuto versare l’importo residuo entro lo scorso 31 marzo 2023.


Contributo di solidarietà: come funziona nel 2023

La novità più importante, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, è l’introduzione di un ulteriore prelievo a carico delle imprese, che operano direttamente nel settore energetico, per l’esercizio 2023. Anche in questo caso ci troviamo davanti ad un prelievo una tantum, denominato contributo di solidarietà temporaneo.

Questo contributo deve essere gestito dalle imprese insieme alle normali imposte, la cui amministrazione è effettuata nel corso dell’anno. Si tratta, comunque vada, di una misura temporanea e straordinaria in vigore solo e soltanto per il 2023.

Non rientra quindi nella più ampia platea delle imposte sui redditi. Il prelievo non dovrà essere applicato sul reddito che le aziende hanno prodotto nel corso del 2022, ma unicamente sugli eccedenti che emergono da un confronto con i periodi precedenti.

Sia quello del 2022 che quello del 2023 sono due contributi introdotti a fine solidaristico. L’intento è quello di andare a reperire delle risorse utili a finanziare le misure messe in campo dal governo per aiutare imprese e famiglie. E che dovrebbero servire a contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi e delle tariffe dei prodotti energetici.

Chi deve pagare il contributo di solidarietà

Ma quali sono i soggetti, che sono tenuti ad effettuare il versamento? Il contributo di solidarietà è applicato a tutti i soggetti, indipendentemente che siano stabiliti in Italia o meno, che esercitino, anche non come principale, una delle attività che siano riconducibili ai seguenti codici Ateco:

  • Codice Ateco 06.20.00: estrazione di gas naturale;
  • Codice Ateco 19.20.10: raffinerie petrolio;
  • Codice Ateco 19.20.20: preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica);
  • Codice Ateco 19.20.30: miscelazione di gas petroliferi liquefatti (gpl) e loro imbottigliamento;
  • Codice Ateco 19.20.90: fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati;
  • Codice Ateco 35.11.00: produzione di energia elettrica;
  • Codice Ateco 35.14.00: commercio di energia elettrica;
  • Codice Ateco 35.21.00: produzione di gas;
  • Codice Ateco 35.23.00: commercio di gas distribuito mediante condotte;
  • Codice Ateco 46.71.00: commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione e combustibili da riscaldamento;
  • Codice Ateco 47.30.00: commercio al dettaglio di fuel per autotrazione.

Quando deve essere effettuato il versamento

I soggetti sono tenuti ad effettuare il versamento nel caso in cui, per il periodo d’imposta 2022, l’ammontare dei ricavi sia pari ad almeno il 75% dell’ammontare complessivo annuo dei ricavi legati allo svolgimento delle suddette attività è nel campo dell’energia.

Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile del 2023, sulla quale calcolare il contributo di solidarietà, non si devono prendere in considerazione le liquidazioni periodiche dell’Iva, ma deve essere presa come base la quota di reddito determinato per il 2022 ai fini Ires.

Questo reddito deve eccedere almeno del 10% la media dei redditi complessivi, calcolati sempre ai fini Ires, dei quattro esercizi precedenti: quindi quelli compresi tra il 2018 ed il 2021. Le date da tenere a mente sono:

  • 30 giugno 2023: se le imprese hanno approvato il bilancio entro maggio 2023;
  • 31 luglio 2023: se le imprese hanno approvato il bilancio a giugno 2023.

Contributo di solidarietà – Domande frequenti

Chi deve versare il contributo di solidarietà?

Sono tenute ad effettuare il versamento le imprese che producono e vendono gas o energia elettrica. Ecco tutti i codici Ateco di riferimento.

A quanto ammonta il contributo di solidarietà?

L’imposta viene calcola sui maggiori ricavi ottenuti nel 2023 rispetto al periodo compreso tra il 2018 ed il 2021. Scopri tutti i dettagli qui.

Il contributo di solidarietà ci sarà anche nel 2024?

Salvo ripensamenti dell’ultimo momento, no. È un contributo temporaneo: non è previsto, almeno al momento, di confermarlo il prossimo anno.

Autore
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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Ho una laurea in materie letterarie. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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