- Il reverse charge, o inversione contabile, si applica anche nel settore dell’edilizia dai soggetti subappaltatori, in modo da contrastare l’illecita somministrazione di manodopera.
- L’inversione contabile nell’edilizia è applicata nei subappalti edili e nel settore dei servizi immobiliari che comprende pulizia, demolizione, manutenzione e ristrutturazione degli edifici.
- Per poter applicare la disciplina del reverse charge devono verificarsi tre presupposti: oggettivo, contrattuale e ribaltamento di posizione contrattuale.
Il reverse charge è un particolare modo di applicazione dell’Iva che in alcuni casi riguarda anche il settore dell’edilizia. Infatti, si applica alle prestazioni di servizi, inclusa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori.
Questo meccanismo si utilizza al fine di contrastare l’illecita somministrazione di manodopera, di impedire la detrazione dell’Iva sugli acquisti e combattere le frodi.
Per questo il D.L. n. 124/19 estende l’applicazione del reverse charge alle imprese che eseguono prestazioni di servizi tramite contratti di appalto e subappalto.
Indice
Reverse charge edilizia: cos’è e come funziona
L’inversione contabile è un particolare sistema di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto che prevede che il pagamento dell’IVA ricada non su chi emette la fattura ma su chi la riceve. Di conseguenza, il cliente destinatario della fornitura oggetto della fattura, paga l’imposta per conto del fornitore.
L’inversione contabile, introdotta a livello europeo, ha come obiettivo quello di ridurre il rischio di evasione fiscale dell’IVA e contrastare l’illecita somministrazione di manodopera.
Infatti, in questo modo i soggetti passivi, su cui vi è un maggior rischio di evasione, non ricevono il pagamento dell’IVA, che viene versata invece da chi riceve la fattura.
Per poter applicare questo regime è necessario che entrambe le parti siano soggetti passivi IVA e che il destinatario del bene abbia la residenza fiscale su territorio italiano.
Ma il meccanismo di reverse charge non si applica solamente in ambito intracomunitario o sui servizi extra UE. Infatti, questo regime può essere di due tipologie:
- interno: su operazioni commerciali effettuate tra soggetti passivi IVA residenti in Italia;
- esterno: su operazioni commerciali intracomunitarie o extra UE.
Tra i settori in cui si applica il meccanismo del reverse charge a livello nazionale c’è quello edile. In questo settore, tuttavia, la disciplina dell’inversione contabile è divisa tra:
- applicazione nei subappalti edili;
- applicazione nel settore dei servizi immobiliari (pulizia, demolizione, manutenzione e ristrutturazione degli edifici).
Il reverse charge nei subappalti edili
Il reverse charge nel settore dell’edilizia si applica alle imprese che eseguono prestazioni di servizi tramite contratti di appalto e subappalto. Questo meccanismo ha l’obiettivo di contrastare la somministrazione illecita di manodopera. A disciplinare l’inversione contabile nel settore edile è l’articolo 17 del DPR n. 633/72.
Tuttavia, per poter applicare tale meccanismo, è necessario che sussistano contemporaneamente tre presupposti:
- oggettivo: l’operazione deve avere natura edilizia;
- contrattuale: la prestazione deve essere resa al committente in seguito ad un rapporto giuridico riconducibile allo schema negoziale dell’appalto;
- ribaltamento di posizione contrattuale: la prestazione deve essere resa da un committente impegnato nei confronti di un terzo ad eseguire la stessa prestazione sulla base di un rapporto giuridico riconducibile allo schema negoziale dell’appalto.
Per effettuare le operazioni con reverse charge la dicitura di non applicazione dell’IVA da inserire in fattura deve essere: “operazione soggetta al reverse charge ex art. 17, comma 6 del DPR 633/1972”.
Ne consegue che il pre-requisito per l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile è rappresentato dal fatto che:
- sul piano oggettivo, le operazioni devono essere prestazioni di servizi e non cessioni di beni;
- sul piano soggettivo, il prestatore è un soggetto passivo IVA.
Reverse charge edilizia: altri servizi
La Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che modifica l’articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972, amplia il campo di applicazione del reverse charge nel campo dell’edilizia.
Infatti, a partire dal 2015, l’inversione contabile è prevista anche in altri settori legati all’edilizia, tra cui:
- servizi di pulizia;
- demolizione;
- installazione di impianti;
- completamento di edifici.
Chi applica il reverse charge nell’edilizia
Di conseguenza, i soggetti interessati al meccanismo di reverse charge sono:
- le imprese appaltatrici;
- le imprese affidatarie;
- le imprese subappaltatrici.
Invece, i non si applicano i meccanismi del reverse charge sulle operazioni effettuate nei confronti di:
- pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all’art. 17-ter (si applica la scissione dei pagamenti);
- agenzie per il lavoro, disciplinate dal Capo I del Titolo II del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- verso soggetti con regime fiscale forfettario.
Invece, non è prevista l’applicazione del reverse charge nel settore edilizia per le seguenti operazioni:
- preparazione del cantiere;
- trivellazione e perforazione;
- realizzazione di coperture;
- noleggio a caldo di attrezzature e macchinari.
I codici ATECO di riferimento per il reverse charge
Per effettuare in modo corretto il meccanismo del reverse charge occorre fare riferimento ai codici della sezione F (Costruzioni) della tabella ATECO.
Questi possono essere suddivisi nelle seguenti categorie di codici:
- per i servizi di pulizia relativi a beni immobili;
- per i servizi di demolizione di beni immobili;
- per l’installazione di impianti su beni immobili;
- per il completamento di edifici.
Ma vediamoli nel dettaglio.
Codici ATECO per i servizi di pulizia relativi a beni immobili
I codici ATECO per i servizi di pulizia relativi a beni immobili sono:
- codice Ateco 43.39: pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione (trattasi di altri lavori di completamento e rifinitura);
- codice Ateco 43.99.01: pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici;
- codice Ateco 81.21.00: pulizia generale (non specializzata) di edifici;
- codice Ateco 81.22.02: altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (escludendo la pulizia di impianti e macchinari);
- codice Ateco 81.29.10: servizi di disinfestazione (con esclusivo riferimento a edifici).
Codici ATECO per i servizi di demolizione di beni immobili
Il codice ATECO per i servizi di demolizione di beni immobili è:
- codice Ateco 43.11.00: demolizione (esclusione della demolizione di altre strutture).
Codici ATECO per l’installazione di impianti su beni immobili
I codici ATECO per l’installazione di impianti su beni immobili sono:
- codice Ateco 43.21.01: installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);
- codice Ateco 43.21.02: installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
- codice Ateco 43.22.01: installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria in edifici o in altre opere di costruzione;
- codice Ateco 43.22.02: installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);
- codice Ateco 43.22.03: installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione);
- codice Ateco 43.22.04: installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione);
- codice Ateco 43.22.05: installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione);
- codice Ateco 43.29.01: installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
- codice Ateco 43.29.02: lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
- codice Ateco 43.29.09: altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (solo se riferite ad edifici);
Codici ATECO per il completamento di edifici
I codici ATECO per il completamento di edifici sono:
- codice Ateco 43.31.00: intonacatura e stuccatura;
- codice Ateco 43.32.01: posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
- codice Ateco 43.32.02: posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili;
- codice Ateco 43.33.00: rivestimento di pavimenti e di muri;
- codice Ateco 43.34.00: tinteggiatura e posa in opera di vetri;
- codice Ateco 43.39.01: attività non specializzate di lavori edili, muratori;
- codice Ateco 43.39.09: altri lavori di completamento e finitura di edifici.
Reverse charge edilizia: fatture e sanzioni
In caso di applicazione dell’inversione contabile in ambito edilizio, i soggetti sono tenuti a rispettare alcuni adempimenti, che sono:
- il prestatore deve emettere fattura senza addebitare l’imposta, inserendo la dicitura “inversione contabile” e l’articolo 17, comma 6, DPR n 633/72;
- il committente che ricevuta la fattura deve integrarla con l’aliquota di riferimento, inserire il documento nel registro vendite/corrispettivi e annotarlo nel registro acquisti per detrarre l’imposta assolta.
Se il reverse charge non viene applicato nel settore dell’edilizia, le sanzioni applicate sono quelle previste dall’articolo 6, comma 9-bis D.Lgs. n. 471/97.
In caso di inadempimento, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate precisa che è prevista una sanatoria:
- con il pagamento della sanzione del 3% con il ravvedimento operoso;
- per effetto della solidarietà, il ravvedimento si può effettuare alternativamente dal fornitore o dal cessionario.
Il pagamento della sanzione, inoltre, può essere evitato se, una volta chiarito che l’IVA non doveva essere addebitata, il fornitore emette una nota di accredito entro l’anno, come stabilisce l’articolo 26, comma 3 del DPR n. 633/72 (Risoluzione n.11/E/07).
Reverse charge edilizia – Domande frequenti
Il reverse charge edilizia viene applicato dalle imprese che eseguono prestazioni di servizi tramite contratti di appalto e subappalto per contrastare la somministrazione illecita di manodopera e ridurre il rischio di evasione fiscale dell’IVA. Leggi qui come funziona.
L’art 17 comma 6 lettera a ter disciplina l’applicazione del reverse charge per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici verso soggetti passivi IVA.
Non è possibile accedere al meccanismo del reverse charge nel settore edilizia per le operazioni di preparazione del cantiere, trivellazione e perforazione, realizzazione di coperture e noleggio a caldo di attrezzature e macchinari.
Buongiorno,
il rifacimento del tetto di un’abitazione civile di proprietà di una società immobiliare con rimozione di eternit e tinteggiatura va vatturato dall’impresa con il meccanismo del revese charge o in iva agevolata al 10 % ? grazie
Buongiorno,
sembrerebbe un’attività non soggetta a reverse charge, tuttavia, vista la complessità della materia, si consiglia di approfondire con un commercialista valutando il caso concreto e le attività effettivamente svolte e fatturate.
Grazie per averci scritto
Un impresa edile senza dipendenti, può applicare il reverse charge?
Buongiorno,
può applicarlo a patto di non aderire al regime forfettario.
Grazie per averci scritto