- Il recupero delle ritenute estere ĆØ possibile per il principio del World Wide Taxation, in base a cui si applica la tassazione del Paese di residenza fiscale.
- Per ottenere il recupero di somme giĆ versate allāestero ai fini fiscali ĆØ previsto un rimborso o lāapplicazione del credito dāimposta.
- Le attivitĆ professionali in regime forfettario non hanno diritto al recupero delle ritenute estere.
Un report del Sole 24 Ore del 2022 ha indicato che sono oltre 5,8 milioni gli italiani che lavorano allāestero. Di questi circa il 30% sono soggetti con partita IVA professionale. Se da un lato svolgere lāattivitĆ di lavoratore autonomo allāestero puĆ² essere vantaggioso, dallāaltro devi porre attenzione a una serie di regole, soprattutto ai fini fiscali.
Tra i quesiti principali vi ĆØ quello di evitare di effettuare il doppio versamento per le tasse sia nel Paese estero, sia in Italia.
In questa guida hai accesso a tutte le informazioni che ti permetteranno di conoscere le regole per non incorrere nella doppia tassazione, e quando ĆØ possibile il recupero delle ritenute estere non dovute, se hai la residenza fiscale in Italia.
Indice
Recupero ritenute estere: normativa
Un professionista che svolge la sua attivitĆ allāestero deve fare attenzione a quali sono le norme per ciĆ² che riguarda le imposte applicate dal Paese in cui svolge la prestazione e di quello della residenza fiscale, in questo caso lāItalia.
Oggi tale condizione si puĆ² verificare spesso. Prendi il caso di un commercialista che ha delle attivitĆ allāestero, un avvocato che deve seguire una causa fuori dai confini italiani oppure di un consulente di marketing. In linea di principio la regola di base ĆØ stabilita dallāart 165 del DPR 917/86 (TUIR):
- si applica la tassazione in Italia su tutti i redditi prodotti dai soggetti ivi residenti, definito anche come sistema World Wide Taxation;
- i redditi dei soggetti non residenti in Italia sono tassabili solo se lāattivitĆ viene svolta nel nostro Paese.
Tuttavia, questi principi sono sottoposti ad alcune deroghe, nel momento in cui sono presenti le cosiddette Convenzioni contro le doppie imposizioni. In base ad esse si prevedono degli accordi internazionali che hanno il fine di evitare il pagamento di una tassazione sia nel Paese in cui avviene la prestazione, sia in quello in cui hai la residenza fiscale.
Questo principio ĆØ stato ribadito anche dallāart 165 del TUIR (Testo Unico in Materia di Redditi) il quale stabilisce che:
“eventuali accordi sovranazionali, in caso in cui siano favorevoli al contribuente, saranno considerati in deroga alla normativa nazionale.”
Come funziona il recupero delle ritenute estere
Le regole per la tassazione allāestero fanno riferimento alle Convezioni OCSE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa). Sono una serie di accordi internazionali tra lāItalia ed altri Paesi, in base ai quali si prevedono regole finalizzate ad evitare quella che viene chiamata la doppia tassazione.
Infatti, lāart 14 stabilisce che la tassazione di unāattivitĆ di un libero professionista sarĆ sottoposta alla normativa fiscale del Paese di residenza, salvo il caso in cui il soggetto abbia una sede fissa o unāorganizzazione allāestero.
Quindi, si riprende il principio previsto dallāart 165 del TUIR, identificando la residenza fiscale del libero professionista. Una sede fissa di affari ĆØ definita tale se vi ĆØ la presenza di un luogo fisico in cui si svolge lāattivitĆ professionale. Lāesempio piĆ¹ pratico ĆØ quello di unāapertura di un ufficio in cui svolgi la tua professione di freelance.
In questo caso non si applica il principio della tassazione nel Paese di residenza, ma sarai soggetto al versamento delle tasse in quello in cui svolgi la tua attivitĆ .
In questo caso si verifica una doppia tassazione sul reddito. Per evitare ciĆ² il fisco italiano, in base alle Convenzioni OCSE, ha previsto una serie di istituti fiscali attraverso cui puoi evitare gli effetti economici di un versamento di due imposte:
- rimborso delle ritenute estere;
- il credito dāimposta sulle ritenute estere.
Rimborso ritenute pagate allāestero in Paesi convenzionati
Ricapitolando, possono verificarsi diverse situazioni:
- se hai residenza fiscale in Italia e la tua attivitĆ non ĆØ fissa allāestero, allora dovrai pagare le tasse in base al principio del World Wide Taxation e secondo il regime italiano;
- se hai un’organizzazione o un ufficio fisso allāestero, in questo caso si applicheranno le Convenzioni per evitare la doppia tassazione, con il recupero delle ritenute estere.
In questo secondo caso devi effettuare la dichiarazione dei redditi con riferimento alle normative fiscali del Paese estero. Per evitare di pagare le stesse tasse anche in Italia, le convezioni internazionali prevedono lāapplicazione di quello che viene definito il Foreign Tax Credit.
Questo principio prevede la possibilitĆ di ottenere un credito dāimposta da detrarre al calcolo del reddito imponibile in Italia al momento della compilazione del modello redditi PF.
Tuttavia, la risoluzione dellāAgenzia delle Entrate n. 154/E/2009, al fine di chiarire lāaspetto del recupero delle ritenute dāacconto, ha stabilito che, nel caso in cui un professionista abbia una base fissa allāestero, non potrĆ detrarre gli importi con lāapplicazione della Foreign Tax Credit, ma dovrĆ richiedere il rimborso delle ritenute estere.
CiĆ² avviene direttamente con la compilazione di un apposito modulo nella dichiarazione fiscale fatta nel Paese estero.
Credito per imposte pagate allāestero
Una prassi differente viene attuata nel caso in cui svolgi unāattivitĆ in un Paese che non prevede una convenzione per la doppia tassazione con lāItalia. In questo caso dovrai prima valutare se:
- il Paese estero adotta la tassazione in caso di unāattivitĆ finanziaria non fissa o in mancanza di una stabile organizzazione;
- si applica la tassazione solo quando avviene con unāorganizzazione o una fissa dimora.
A questo punto devi prendere come riferimento la Circolare n.9/E/2015 dellāAgenzia delle Entrate, che, partendo dallāart 23 del TUIR, per ciĆ² che riguarda i redditi prodotti in Italia da soggetti non residenti, trasla questa norma anche nei casi di attivitĆ svolte in Stati esteri. Tuttavia, devi distinguere tra:
- organizzazione di attivitĆ commerciali;
- attivitĆ svolta da un libero professionista.
Nel primo caso si stabilisce che in assenza di unāorganizzante stabile nel Paese estero, non si considerano prodotti allāestero i redditi dāimpresa, e quindi saranno sottoposti alla tassazione in Italia.
Invece, per quanto riguarda le attivitĆ di una partita IVA professionale allāestero, i redditi si considerano sempre prodotti oltrefrontiera, indipendentemente se ĆØ presente oppure no nello Stato un ufficio fisso o unāorganizzazione.
In questa seconda evenienza si applicano le regole previste dal sistema fiscale del Paese di riferimento a cui si aggiunge la tassazione in Italia. Al fine di evitare il doppio versamento dellāaliquota fiscale, si applicherĆ il principio della Foreign Tax Credit, e quindi potrai ottenere un credito dāimposta estero con una detrazione delle ritenute fiscali sullāimporto tassato. In questo caso per richiedere il credito dāimposta sarĆ necessario che:
- il lavoratore autonomo risulti fiscalmente residente in Italia;
- le imposte estere devono essere versate a titolo definitivo;
- il reddito tassato allāestero deve essere concorrente sulla formazione di quello dichiarato in Italia;
- le imposte pagate allāestero devono avere natura di imposte sul reddito.
Crediti dāimposta ritenute estere: esempio
Immagina di svolgere lāattivitĆ di insegnate di YOGA in Francia e di produrre un reddito di 30.000ā¬, a cui si aggiunge quello in Italia per un importo complessivo di 100.000ā¬. Ipotizziamo, in maniera generica, che le aliquote soggette a tassazione siano:
- tassazione estera: 8.000ā¬;
- tassazione Italia: 22.500ā¬.
In questo caso, puoi applicare il credito dāimposta: lāimporto su cui si determinerĆ il calcolo fiscale in Italia, sarĆ di 22.500ā¬-8.000ā¬=13.500ā¬.
Recupero ritenute estere e royalties
Le royalties in ambito professionale sono delle somme che verranno corrisposte da una societĆ al libero professionista. L’oggetto sono i diritti di proprietĆ intellettuale, con la vendita di unāopera di ingegno, un brevetto, un marchio o esperienze acquisite in ambito scientifico e commerciale. Leggi anche: “brevetto unitario europeo“.
Per ciĆ² che riguarda lāaspetto fiscale, regolato dallāart 25 del DPR 660/73, si pone come elemento determinante il principio della residenza fiscale del soggetto che concede le royalties.
Quindi, nel caso in cui sia una societĆ italiana, si applica una ritenuta del 30% a titolo dāimposta sullāammontare ricevuto. Invece, si dovrĆ fare riferimento alle Convezioni OCSE per ciĆ² che riguarda la tassazione delle royalties da parte di un soggetto estero a un libero professionista residente in Italia.
In questo caso si applicherĆ la tassazione con riferimento al Paese di riferimento che ha emesso le royalties. Inoltre, sono ammesse anche delle eccezioni in base alle tipologie di accordi che sono stati stipulati dagli Stati.
Ritenute fiscali e dividendi
Come regolarizzare la tua posizione fiscale in caso in cui ricevi dei dividendi per titoli di societĆ estere come libero professionista? In questo caso devi distinguere se il pagamento avviene:
- in modo diretto come persona fisica;
- per intermediario con residenza fiscale in Italia;
- con un intermediario estero.
Nel primo caso come persona fisica si applica una tassazione che sarĆ pari al 26% sullāimporto lordo. Se hai partita IVA professionale o una ditta individuale e ricevi dei dividendi, viene valutata la residenza fiscale di chi effettua il trasferimento delle plusvalenze.
Quindi se la societĆ che distribuisce gli utili ha residenza in Italia, si applicherĆ una tassazione con una percentuale fissa di imponibilitĆ pari al 58,14%. Invece, se lāintermediario ha sede all’estero, in questo caso, in base alla sentenza della Corte di Cassazione 25698/2022, lāimporto ĆØ soggetto a doppia tassazione, e puĆ² essere recuperato utilizzando il sistema del credito dāimposta.
CiĆ² ĆØ possibile, salvo eventuali eccezioni previste dalle convenzioni. Quindi, dal punto di vista delle tasse sui dividendi, si dovrĆ valutare caso per caso lāopportunitĆ di ottenere un recupero delle ritenute estere. Per questo ti consigliamo di farti affiancare nella tua dichiarazione dei redditi da uno studio di commercialisti specializzato. Leggi anche la nostra guida sulla tassazione di dividendi e societĆ .
Recupero ritenute fiscali estere e regime forfettario
Il regime forfettario ĆØ lāunico sistema agevolato previsto dallāordinamento fiscale italiano odierno. Come comportarti nel caso in cui viene applicata una ritenuta per prestazione avvenuta allāestero?
Devi considerare che la ritenuta dāacconto non ĆØ prevista da questo regime fiscale oltre ad essere presente una franchigia IVA.
Inoltre, il calcolo dellāimponibile avviene su base fissa, con un coefficiente di redditivitĆ determinato in base al codice ATECO della tua attivitĆ professionale.
In questa circostanza, non si applicheranno deduzioni fiscali o detrazioni. La conseguenza ĆØ che nel caso dellāapplicazione di una ritenuta estera nel regime forfettario, non potrai accedere al rimborso per le ritenute estere, oppure al credito dāimposta.
Recupero ritenute fiscali – Domande frequenti
Per recuperare le ritenute estere puoi richiedere un rimborso, oppure ottenere una detrazione in base al principio del credito dāimposta.
I redditi esteri vanno dichiarati in base alla residenza fiscale del soggetto, tranne nel caso in cui possiedi unāattivitĆ professionale con base fissa. Leggi l’articolo per tutti i dettagli.
La doppia tassazione fiscale viene evitata grazie allāart 165 del TUIR, che prevede il cosiddetto principio del World Wide Taxation, ovvero la tassazione farĆ riferimento alla residenza fiscale del lavoratore.
Gennaro Ottaviano
Esperto di economia aziendale e gestionale