Albo gestori crisi di impresa: cos’è, requisiti e iscrizione

Dal 5 gennaio 2023 sono aperte le iscrizioni all’Albo dei gestori delle crisi di impresa. Leggi la guida per sapere come funziona, come fare domanda di iscrizione e i requisiti previsti.

Revisione a cura di Giovanni EmmiDottore CommercialistaSu PartitaIva.it ci impegniamo al massimo per garantire informazioni accurate. Gli articoli vengono costantemente revisionati da professionisti del settore.

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Albo gestori crisi di impresa
  • L’Albo dei gestori della crisi e insolvenza di impresa è stato istituito dal Ministero della giustizia e qui vi si iscrivono i soggetti che svolgono funzioni di gestione, supervisione o controllo nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
  • La domanda di iscrizione deve essere presentata in modalità telematica presso l’apposito portale a partire dal 5 gennaio 2023.
  • L’albo sarà accessibile al pubblico e agli uffici giudiziari a partire dal 1° aprile del 2023.

Dallo scorso 5 gennaio 2023 è possibile effettuare l’iscrizione all’Albo dei gestori di crisi di impresa, regolato dal Decreto n.75/2022del Ministero della giustizia.

A tale albo possono iscriversi tutti quei soggetti che, in forma associata o societaria, svolgono funzioni di gestione, supervisione o controllo nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

All’albo devono iscriversi anche i soggetti che ricoprono incarichi in qualità di professionista indipendente. La procedura per presentare la domanda di iscrizione è stabilita dal d.m. 75/2022 del 30 dicembre 2022. Vediamo come funziona e come fare la domanda di iscrizione.

Cos’è l’Albo gestori crisi di impresa

Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ha gettato le basi della riforma complessiva della disciplina della crisi d’impresa. L’articolo 356 ha, infatti, istituito un Albo nazionale dedicato ai gestori della crisi di impresa.

L’Albo dei gestori delle crisi di impresa è l’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure previste dall’art 356 del codice della crisi e dell’insolvenza.

All’interno dell’Albo si devono iscrivere i soggetti che, in forma societaria o associata, svolgono, su incarico dell’autorità giudiziaria e nelle procedure previste dal Codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza, le funzioni di:

  • curatore;
  • commissario giudiziale;
  • liquidatore.

Dopo aver effettuato l’iscrizione all’albo, i soggetti iscritti sono obbligati effettuare l’aggiornamento biennale seguendo corsi di durata complessiva non inferiore a quaranta ore.

Albo gestori crisi di impresa domanda

Albo gestori crisi di impresa: come funziona

L’Albo è articolato in due sezioni:

  • sezione ordinaria;
  • sezione componenti degli Organismi di composizione della crisi d’impresa (OCRI).

È, poi, suddiviso in due parti: la parte pubblica e quella riservata. In quella pubblica sono disponibili:

  • i dati identificativi e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’iscritto;
  • la sezione dell’albo nella quale è iscritto;
  • l’ordine professionale di appartenenza.

Invece, nella parte riservata, a cui hanno accesso magistrati e dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari civili, vi sono:

  • comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice;
  • richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall’albo;
  • provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d’ufficio, dal responsabile.

Albo gestori crisi di impresa: requisiti per l’iscrizione

I requisiti per l’iscrizione all’Albo sono stabiliti dall’articolo 358, che prevede che hanno diritto ad iscriversi i seguenti soggetti:

  1. gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
  2. gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali indicati, e, in tal caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
  3. coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

I soggetti in possesso dei requisiti possono essere iscritti:

  • individualmente in qualità di professionista, di incaricato o di funzioni di amministrazione direzione e controllo in società di capitali o in società cooperative;
  • come legale rappresentante o socio di una società tra professionisti e/o come associato di uno studio professionale.

I soggetti che intendono iscriversi devono anche provare di aver effettuato un tirocinio non inferiore a sei mesi.

Requisiti di onorabilità e formativi

Per gli studi professionali associati, tutti i componenti dello studio devono essere in possesso di detti requisiti. Gli altri requisiti sono quelli di onorabilità e di formazione.

I requisiti formativi richiesti sono:

  • per gli avvocati, i commercialisti ed esperti contabili, e i consulenti del lavoro:
    • corso di perfezionamento universitario, o analogo corso, di 40 ore effettive;
    • tirocinio non inferiore a 6 mesi;
  • per i soggetti incaricati di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società di capitali e società cooperative:
    • corso di perfezionamento universitario, o analogo corso, di 200 ore effettive;
    • tirocinio non inferiore a 6 mesi.

Per il primo popolamento dell’Albo il requisito di formazione può essere sostituito dalla specifica esperienza pregressa documentata attraverso la nomina, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni precedenti, di curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale.

Invece, i requisiti di onorabilità sono:

  • non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del Codice civile;
  • non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità;
  • non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
    • a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
    • alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice;
    • alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine  pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
    • alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  • non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.
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Come iscriversi all’Albo gestori crisi di impresa

A partire dal 5 gennaio 2023 sono aperte le iscrizioni all’Albo e, dopo l’esito delle operazioni straordinarie di primo popolamento, l’albo sarà reso pubblico e accessibile a partire dal 1° aprile 2023.

La domanda di iscrizione, come stabilito dall’articolo 4, comma 6 del decreto ministeriale n. 75/2022, può essere inoltrata solamente in modalità telematica presso l’apposito portale Albo dei gestori della crisi di impresa.

La procedura da seguire è la seguente:

  • inserire i dati richiesti;
  • caricare i documenti necessari;
  • scaricare il file pdf della domanda con i dati appena inseriti;
  • firmare digitalmente il file;
  • inoltrare il file firmato al responsabile dell’albo per la valutazione.

Una volta inoltrate, le domande di iscrizione non possono essere modificate. È possibile modificarle solamente se si trovano in bozza.

Se inviate, invece, e in fase di istruttoria, le domande possono essere revocate per presentare nuovamente la domanda senza dover pagare nuovamente il contributo.

Costo dell’iscrizione

Per effettuare l’iscrizione, il Ministero di Giustizia prevede il versamento di un contributo di 150 euro, come stabilito decreto 3 marzo 2022 n. 75.

Il contributo può essere versato in quattro modalità:

  • con modalità informatiche tramite la piattaforma tecnologica Pago PA;
  • mediante bonifico bancario o postale;
  • con altri sistemi telematici di pagamento come carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale;
  • mediante conto corrente postale intestato alla Tesoreria dello Stato.

I dati relativi al versamento sono i seguenti:

  • beneficiario: Tesoreria provinciale di Roma;
  • IBAN: IT42B0100003245348011241324;
  • Causale: “ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI”.

Albo gestori crisi di impresa – Domande frequenti

Cos’è l’Albo dei gestori della crisi di impresa?

L’Albo gestori crisi di impresa è un Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria nelle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure previste dall’art 356 del codice della crisi e dell’insolvenza. Leggi come funziona l’iscrizione.

Quali sono i requisiti per iscriversi all’Albo gestori crisi di impresa?

Per poter inviare la domanda di iscrizione bisogna rispettare i requisiti professionali, di onorabilità e formativi. Ecco nel dettaglio quali sono.

Quando sarà disponibile al pubblico l’Albo gestori crisi di impresa?

Al termine della fase straordinaria del primo popolamento, l’Albo gestori crisi di impresa sarà disponibile al pubblico. La data fissata è il 1° aprile 2023.

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Ilenia Albanese

Esperta di finanza personale e lavoro digitale

Copywriter specializzata nel settore della finanza personale, con esperienza pluriennale nella creazione di contenuti per aiutare i consumatori e i risparmiatori a gestire le proprie finanze.
Fact-Checked
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Giovanni Emmi
Dottore Commercialista
Revisione al 13 Febbraio 2023
Commercialista dal 🧗🏾‍♀️secondo millennio, innovatore professionale nel terzo millennio🏃🏾‍♂️. Il futuro della professione del commercialista nel mio ultimo libro "dalla società alla rete tra professionisti".

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