Codice tributo 1858

  • Il codice tributo 1858 fa riferimento all’Imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati – art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
  • Per pagare l’imposta bisogna utilizzare il modello F24 da compilare nella sezione Erario entro la scadenza.
  • L’imposta sostitutiva applicata è pari al 3% e deve essere versata entro la scadenza del 30 giugno.

L’Agenzia delle Entrate ha istituito, con la risoluzione n.29/E del 30 aprile 2021, i codici tributo da utilizzare per versare l’imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati. Stiamo parlando del codice tributo 1858, per cui il pagamento, stando a quando stabilito dalla normativa vigente, può essere anche suddiviso a rate.

Il pagamento di questa imposta deve essere effettuato attraverso modello F24 entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per lo stesso periodo di imposta nel quale è stata eseguita la rivalutazione.

Il modello deve essere compilato nella sezione Erario con tutte le informazioni necessarie. Nel caso in cui l’imposta sostitutiva risulti a credito, tale credito può essere utilizzato, sempre con modello F24, per compensare altri debiti con l’Erario.

Codice tributo 1858: cos’è e a cosa fa riferimento

Secondo quanto stabilito dall’art. 110, comma 4, del decreto legge 14 Agosto 2020, n. 104, e s.m., i soggetti indicati nell’art. 73, comma 1, che effettuano la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, sono tenuti a versare l’imposta sostituiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati.

Quindi, i soggetti a cui si rivolge questa misura sono:

  • società per azioni e in accomandita per azioni;
  • società a responsabilità limitata;
  • società cooperative;
  • società di mutua assicurazione;
  • società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001;
  • società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
  • enti pubblici e privati diversi dalle società;
  • trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • istituti di credito;
  • sim;
  • altri intermediari finanziari;
  • società fiduciarie.

Per effettuare tale versamento, questi soggetti devono utilizzare nel modello F24 il codice tributo 1858 entro il 30 giugno. L’articolo 110, al comma 4, del decreto legge 14 Agosto 2020, n. 104 stabilisce:

“Il maggior valore attribuito ai beni in  sede  di  rivalutazione può essere riconosciuto  ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta  regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Di conseguenza, i soggetti interessati devono versare l’imposta sostitutiva pari al 3%, e questo vale sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili. Fanno eccezione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.

Tuttavia, il codice 1858 può anche risultare a credito ed essere portato in compensazione nel modello F24.

Rateizzazione del versamento

L’Agenzia delle Entrate consente al contribuente di suddividere il versamento dell’imposta sostitutiva a rate, ma con alcuni limiti.

Infatti, sul maggiore valore dei beni rivalutato è consentito il versamento di un massimo di tre rate di pari importo.

La prima deve essere versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Invece, le altre rate devono essere pagate entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

Codice tributo 1858: compilazione modello F24

Per versare l’imposta corrispondente al codice tributo 1858, il contribuente deve utilizzare il modello F24, che i titolari di Partita Iva devono pagare in modalità telematica.

Le modalità per pagare gli F24 sono le seguenti:

  • in modo diretto dall’Agenzia delle Entrate utilizzando i servizi:
    • F24 web;
    • F24 online;
    • canali telematici Fisconline;
    • canali telematici Entratel;
  • con servizi di internet banking;
  • tramite intermediari finanziari abilitati.

Per versare le somme, bisogna compilare il modello inserendo le seguenti informazioni nella sezione Erario:

  • codice tributo: indicare 1858;
  • rateazione/regione/prov/mese rif: la rata che si paga (due cifre) e il numero di rate scelto (due cifre), ad esempio se si sta pagando la seconda rata di sei si scrive 0206, invece per pagare in un’unica soluzione si inserisce la cifra 0101;
  • anno di riferimento: anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento;
  • importi a debito versati: indicare l’importo a debito;
  • importi a credito compensati: da non compilare;
  • TOTALE A: la somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario;
  • TOTALE B: la somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario, non compilare se non sono presenti importi a credito;
  • SALDO (A – B): indicare il saldo (TOTALE A – TOTALE B);
  • codice ufficio: da non compilare;
  • codice atto: da non compilare.
Modello F24

Codice tributo 1858 – Domande frequenti

A cosa si riferisce il codice 1858?

Il codice tributo 1858 si riferisce all’imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati, come stabilito dall’art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Leggi la guida per sapere come versare l’imposta.

Come si utilizza il codice 1858?

Per versare l’imposta sostitutiva corrispondente al codice tributo 1858 bisogna utilizzare il modello F24 compilando la sezione Erario. Leggi nella guida quali dati inserire nel modello.

A quanto ammonta l’imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati?

Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni è riconosciuto con un versamento dell’imposta sostitutiva che è pari al 3%, e questo vale sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili.

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Avatar di Giovanni Emmi
Giovanni Emmi
Dottore Commercialista
Revisione al 22 Dicembre 2022
Commercialista dal 🧗🏾‍♀️secondo millennio, innovatore professionale nel terzo millennio🏃🏾‍♂️. Il futuro della professione del commercialista nel mio ultimo libro "dalla società alla rete tra professionisti".

2 commenti su “Codice tributo 1858”

  1. buongiorno
    chiedo di sapere come applicare il ravvedimento al codice tributo 1858,
    la percentuale della sanzione codice tributo 8945 e l’interesse codice tributo 1945 a quanto corrisponde???
    Grazie

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