- I controlli fiscali in azienda possono essere effettuati anche in assenza del titolare.
- Nelle società di capitali durante i controlli è sufficiente la presenza di un responsabile delegato.
- Gli addetti alle verifiche contabili in azienda devono rispettare specifiche regole.
Il titolare deve essere sempre in azienda quando ci sono dei controlli fiscali da parte delle autorità competenti? A dare una risposta a questa domanda ci ha pensato la Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 24262/2022.
I giudici hanno chiarito che non ci sono limiti particolari nel caso in cui i controlli fiscali siano effettuati in una società di capitali. Discorso diverso è quello relativo ad una sede di un contribuente che svolga l’esercizio di arti e professioni.
Quando le ispezioni ed i controlli fiscali vengono effettuati nella sede di una società di capitali, è sufficiente la presenza di un delegato, anche se è stato incaricato solo a voce dal titolare. Sostanzialmente questo significa che la presenza del titolare non viene ritenuta indispensabile.
Indice
Controlli fiscali in azienda: cosa dicono i giudici
La particolare presa di posizione della Corte di Cassazione viene assunta dai giudici della suprema corte alla luce del DPR 633 del 1972 ed ha uno scopo molto particolare: quello di ribadire quando un impiegato dell’amministrazione finanziaria ha la possibilità di accedere nei locali dell’azienda solo alla presenza del titolare o di un suo delegato.
Nel caso in cui l’azienda sia una società di capitali, il delegato potrà assistere ai controlli fiscali da solo, mentre il titolare sarà tenuto ad essere presente nel caso in cui all’interno dei locali siano esercitate arti e professioni.
A definire quale debba essere il comportamento delle parti in causa, nel caso in cui ci siano delle verifiche o dei controlli fiscali, è l’ordinanza 24262 del 4 agosto 2022 della Corte di Cassazione. I giudici hanno sostanzialmente definito quanto era già stato chiarito in precedenza.
Nel momento in cui avviene un accertamento all’interno dei locali dell’impresa, il titolare non deve essere presente necessariamente. Potrà essere sostituito da un suo delegato, al quale l’incarico potrà essere conferito anche oralmente: in questo caso non è necessario soddisfare particolari requisiti di forma.
Nel caso preso in esame dai giudici della suprema corte non risulta applicabile l’articolo 52 del D.p.r. n. 633 del 1972, che prevede esplicitamente l’obbligo di accedere ai locali dell’attività in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. Questa particolare ipotesi non ricorre nel caso in cui i funzionari dell’amministrazione finanziaria debbano eseguire l’accesso in una sede di società di capitali.
L’ultima sentenza in materia di controlli fiscali
La decisione della Corte della Cassazione è stata presa basandosi su un caso specifico. Una società LTD era stata raggiunta da un avviso di accertamento, per recuperare alcuni redditi che non erano stati dichiarati in Italia.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, sebbene l’impresa avesse sede legale alle Bahamas e sede operativa negli Stati Uniti d’America, avesse operato direttamente in Italia e che, soprattutto, non avesse provveduto a dichiarare il reddito prodotto.
La società decise di far ricorso, difendendo la propria posizione fiscale, dimostrando che il suo legale rappresentante si era comportato come tale, o quanto meno si fosse comportato come un amministratore di fatto, benché al momento della notifica egli non stesse ricoprendo più questo ruolo. Questa particolare situazione, però, non risultava dal registro delle imprese.
Il Tribunale regionale, fin da subito, aveva escluso che le attività di accertamento fossero inficiate da irregolarità: i controlli fiscali erano stati effettuati alla presenza di un rappresentante o di un delegato del titolare. Per ogni singolo accesso era stato redatto un verbale, regolarmente sottoscritto da quest’ultimo o dal suo delegato. E quindi consegnato all’azienda.
Respinto il ricorso sui controlli fiscali
Immediata è stata l’impugnazione della decisione della CTR da parte del contribuente, che ha presentato un ricorso in Cassazione alla luce dei seguenti motivi:
- la notifica dell’avviso di accertamento, eseguita presso la sede romana della società, era errata. È stata contestata anche un’errata validità della notifica nei confronti del contribuente, in relazione al suo legale rappresentante presso la residenza estera;
- nel corso del controllo fiscale è stato violato il principio del contraddittorio, che è avvenuto in assenza del rappresentante legale della società;
- falsa applicazione e violazione dell’articolo 25, comma 2, lettera f della legge n. 218/1995. La società aveva sede legale nello Stato delle Bahamas, la rappresentanza organica avrebbe dovuta essere stata accertata seguendo le normative di questo stato.
Su questi punti la Corte di Cassazione è stata chiara: nel caso in cui ci siano delle verifiche e dei controlli fiscali presso i locali dell’impresa, non sarà necessaria la presenza del titolare, ma sarà sufficiente quella di un delegato.
A quest’ultimo l’incarico potrà essere affidato anche oralmente, dato che non sono previsti particolari requisiti di forma. Nel caso in specie, essendo una società di capitali, non è applicabile l’articolo 52 del Decreto Iva, che impone di eseguire l’accesso in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.
Controlli fiscali: come funzionano
Nel caso in cui il contribuente sia titolare di un’attività, potrà essere sottoposto a delle verifiche e dei controlli fiscali più spesso rispetto a quelle di un normale contribuente. La visita degli agenti del fisco, però, non può avvenire senza che ci sia alcun fondamento.
A prevederlo è la stessa normativa, la quale impone che l’autorità ha la possibilità di effettuare delle verifiche non evasive, prediliga queste a quelle fisiche. I controlli fiscali, inoltre, dovranno essere effettuati arrecando il minor turbamento possibile all’esercizio professionale e commerciale.
I controlli fiscali possono essere effettuati seguendo i seguenti passaggi:
- accesso ai locali: l’agente incaricato della verifica arriva nella sede del contribuente, interrompendo la sua attività lavorativa. L’autorità che esegue i controlli fiscali deve mostrare al contribuente una copia dell’ordine di accesso. Questo documento garantisce l’accesso ai locali e ai documenti. Dovranno essere elencati diritti e doveri del contribuente;
- ricerca della documentazione: una volta conclusi i doveri del punto precedente, gli agenti potranno procedere con la ricerca della documentazione rilevante. Questa è un’azione che potrà essere svolta anche contro la volontà del contribuente;
- ispezione dei documenti: dopo che i documenti fiscali sono stati trovati, gli agenti addetti alla verifica procedono all’ispezione degli stessi, confrontandoli con altri documenti in loro possesso. Se questi sono a disposizione. In questa fase sarà accertato l’effettivo ottemperamento della normativa tributaria da parte del contribuente.
Quanto può durare una verifica
Per poter capire quanto possa durare una verifica è necessario distinguere tra professionisti ed imprese in contabilità semplificata e le altre imprese. Per queste ultime la visita fiscale può durare al massimo trenta giorni.
Se, invece, i contribuenti sono in contabilità semplificata la durata è dimezzata: quindici giorni. Nel caso in cui l’autorità che effettua la verifica lo ritenesse necessario, è possibile una proroga di trenta giorni per entrambi i tipi di contribuenti.
Per tutta la durata della verifica fiscale, colui che effettua le verifiche è tenuto per legge a redigere un verbale giornaliero delle attività di controllo che ha svolto. I contribuenti hanno diritto a richiedere che negli stessi vengano inserite eventuali informazioni emerse nel corso dell’attività di verifica. I verbali dovranno sempre essere firmati anche dal contribuente.
Controlli fiscali – Domande frequenti
Nel caso di una società di capitali è sufficiente un rappresentante delegato anche oralmente. Se, invece, la sede rappresenta il luogo dove si esercitano arti e professioni, il titolare deve essere presente.
Per i contribuenti in contabilità semplificata al massimo quindici giorni. Per le altre imprese 30 giorni. Le autorità hanno, comunque, diritto a richiedere una proroga di trenta giorni in entrambi i casi. Ecco cosa c’è da sapere.
L’autorità che esegue l’ispezione è tenuta a redigere un verbale quotidiano delle attività effettuate e a farlo firmare al contribuente. Quest’ultimo potrà far inserire nel documento le informazioni emerse nel corso della giornata.
Pierpaolo Molinengo
Giornalista