- Secondo il nuovo regolamento, le note di variazione per fatture verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali possono essere emesse all’avvio delle procedure.
- Il documento, per rispettare le nuove regole, deve essere emesso entro la dichiarazione Iva dell’anno di avvio della procedura concorsuale.
- Le nuove procedure concorsuali sono chiarite dalla circolare n. 20/e del 29 dicembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui un debitore sia stato sottoposto ad una procedura concorsuale, le note di variazione potranno essere emesse nel momento in cui hanno inizio le procedure. Non è più necessario attendere la loro conclusione, come accadeva in precedenza.
Questo chiarimento è arrivato direttamente con la circolare n. 20/e del 29 dicembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha anche provveduto a fornire alcune indicazioni operative sull’emissione delle note di variazione.
In questa circolare è stata prestata particolare attenzione alle variazioni in diminuzione dell’imponibile o dell’imposta, a seguito delle modifiche che sono state introdotte direttamente dal Decreto Legge 73/2021, meglio conosciuto come Decreto Sostegni bis.
Indice
Note di variazione: accolti gli orientamenti dell’Ue
Per quanto riguarda le note di variazione nelle procedure concorsuali, la circolare dell’Agenzia delle Entrate ha percepito perfettamente gli orientamenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Nello specifico, viene precisato che:
- il creditore, che non si sia preventivato nel passivo del debitore, potrà emettere la nota di variazione in diminuzione e quindi avrà la possibilità di detrarre l’imposta non incassata;
- il documento dovrà essere emesso entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno contabile nel quale si è verificato il presupposto dell’avvio della procedura concorsuale;
- le operazioni di detrazione dovranno essere applicate mentre si effettua la liquidazione periodica Iva relativa al trimestre o al mese, nel corso del quale la nota è stata emessa. In alternativa è possibile farlo nel momento in cui si effettua la dichiarazione Iva annuale.
Le novità introdotte dal Decreto Sostegni bis
Ad introdurre le novità più importanti relative alle note di variazione nelle procedure concorsuali è stato l’articolo 18 del Decreto Sostegni bis, o più correttamente il Decreto Legge 73/2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 106 del 23 luglio 2021.
Una delle novità più importanti introdotte dal legislatore riguarda la tempistica nella quale è possibile emettere il documento: in caso di mancato pagamento, non sarà necessario attendere la conclusione delle procedure concorsuali. Questa importante modifica è andata ad incidere direttamente sulle tempistiche e sul diritto di portare in detrazione l’imposta derivante da queste variazioni.
Cerchiamo di capire quindi quando debba essere emessa la nota di variazione. A stabilirlo è il comma 2 dell’articolo 26 del Decreto Iva, il quale prevede che il cedente del bene o il prestatore del servizio possa emettere il documento quando ci siano delle variazioni in diminuzione della base imponibile e della relativa imposta.
Il contribuente ha la possibilità di emettere la nota di variazione senza limiti di tempo, nel caso in cui l’operazione si riferisca ad operazioni per le quali abbia già emesso una regolare fattura. Il Decreto Sostegni bis ha focalizzato la propria attenzione sui casi di mancato pagamento, che sono stati annoverati:
in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.
In ogni caso la nota di variazione deve essere emessa entro un anno, nel caso in cui le variazioni siano una conseguenza di un mancato pagamento o che siano una conseguenza diretta di un accordo tra le parti, o ancora perché sia stata rettificata un’inesattezza della fatturazione.
Procedure concorsuali: come fare le note di variazione
Il comma 3 bis, che il legislatore ha introdotto all’interno dell’articolo 26 del Decreto Iva attraverso il Decreto Sostegni bis, prevede che le disposizioni per il mancato pagamento di un corrispettivo possano essere applicate in tutto o in parte ad opera del cessionario o committente nei seguenti casi:
- procedure concorsuali;
- accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182 bis della Legge Fallimentare;
- per le procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
Nel caso in cui il mancato pagamento sia una conseguenza di un assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, la nota di variazione potrà essere emessa a partire dall’apertura della procedura stessa. Non sarà, quindi, necessario, attendere l’esito. Il documento potrà essere emesso alla data:
- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Da ricordare, comunque, che rimane confermato che questo diritto sia esercitabile dalla data del decreto, con il quale viene ufficialmente omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti. Nel caso, invece, che siano in corso delle procedure esecutive individuali, l’emissione della nota di variazione è comunque subordinata all’esito infruttuoso delle stesse.
A fornire utili aggiornamenti sulle note di variazione nelle procedure concorsuali ci ha pensato direttamente l’Agenzia delle Entrate, la quale ha spiegato che quanti non abbiano intenzione di avvalersi della facoltà di emettere una nota di variazione nel momento in cui viene aperta la procedura concorsuale, perché hanno deciso di attendere la conclusione della stessa, potranno emettere il documento in base al comma 2 dell’articolo 26, nel momento in cui venga attestato il definitivo mancato pagamento del corrispettivo.
Questo significa che il contribuente avrà, comunque vada, la possibilità di emettere la nota di variazione al termine della procedura, anche se la nuova normativa permette di farlo prima.
Note di variazione procedure concorsuali – Domande frequenti
Il contribuente, dal 2022, ha la possibilità di emettere il documento immediatamente, senza attendere la conclusione della procedura concorsuale. Scopri di più qui.
No, il legislatore ha lasciato ampia libertà al contribuente. Se lo preferisce potrà emettere il documento nel momento in cui si chiude la procedura concorsuale.
Nel caso in cui le note di variazione siano determinate da un mancato pagamento, devono essere emesse entro un anno dall’emissione della relativa fattura.
Pierpaolo Molinengo
Giornalista