- L’esterometro è un documento contenente i dati relativi alle operazioni (acquisti e cessioni) avvenute tra soggetti passivi di IVA stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri, sia Ue sia extra Ue.
- Per il 2022 sono state previste importanti novità che porteranno all’eliminazione dell’esterometro.
- Non è obbligatorio per tutti i soggetti che emettono fatture verso l’estero o le ricevono.
L’esterometro è un documento utilizzato per comunicare le fatture, sia attive che passive, che provengono dall’estero o indirizzate verso l’estero. Si tratta di un obbligo di legge che coinvolge diversi soggetti, in particolare i lavoratori autonomi e le imprese.
Fino a quest’anno, la normativa ha comportato l’invio della comunicazione dell’esterometro per tutti i soggetti passivi di imposta che sono residenti in Italia. Ad esclusione di alcuni casi di esonero specifici, l’esterometro rimane ancora obbligatorio per diversi mesi nel 2022.
Tuttavia, secondo una recente modifica della normativa, presto l’esterometro verrà abrogato, e non sarà più obbligatoria la sua comunicazione.
Indice
Cos’è l’esterometro?
L’esterometro è un documento che viene chiamato anche spesometro transfrontaliero: è stato introdotto il 1° gennaio 2019, ovvero nel momento in cui è entrata in vigore la fatturazione elettronica, obbligo che non è stato esteso a tutti i professionisti e autonomi, per il momento.
La sua funzione è quella di fare in modo che l’Agenzia delle Entrate possa controllare tutte quelle operazioni che non passano per il Sistema di Interscambio (SdI). Sono comunque escluse dall’esterometro operazioni per le quali:
- è stata presentata una dichiarazione doganale, ovvero è stata emessa una bolletta doganale;
- è stata emessa la fattura elettronica.
Chi è obbligato all’esterometro?
I soggetti tenuti alla compilazione dell’esterometro sono indicati all’articolo 3 del decreto legislativo n. 127/2015, mentre le operazioni da trasmettere vengono indicate all’articolo 1, comma 3-bis dello stesso decreto.
L’esterometro dovrà essere compilato:
- da tutti i soggetti con IVA registrati in Italia;
- dai soggetti che ricevono o emettono fatture da o verso soggetti che non sono residenti in Italia.
La comunicazione tramite esterometro è obbligatoria secondo le norme di legge, e sono incluse le seguenti tipologie di fatture:
- Fatture non elettroniche;
- Fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti nel territorio italiano;
- Fatture emesse verso soggetti extracomunitari per beni o servizi;
- Autofatture nelle stesse casistiche precedenti.
Normativa nel 2022
La principale novità sull’esterometro 2022 è relativa alla sua formulazione. Il comma 3-bis, come modificato dal decreto legge n. 146/2021, prevede che, in riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati siano trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio. In particolare, su queste operazioni viene stabilito che:
- La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
A seguito della Legge di Bilancio 2022, cambiano infatti alcune regole: per i primi sei mesi dell’anno rimane obbligatorio trasmettere i dati, e nei sei mesi successivi le operazioni passeranno attraverso il Sistema di Interscambio.
Casi di esonero dall’esterometro
Non sono invece obbligati a compilare l’esterometro coloro i quali sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Vi rientrano:
- i professionisti che operano nel regime forfettario;
- i professionisti che operano nel regime dei minimi;
- i produttori agricoli in regime di esonero;
- le associazioni sportive dilettantistiche che operano sotto il regime 389/1991 e con volume di affari non superiore a 65.000 euro.
Come si compila l’esterometro
Nell’esterometro vanno riportate tutte le informazioni che servono per compilare una fattura elettronica, ovvero:
- i dati identificativi del soggetto che invia e di quello che riceve la fattura;
- la data comprovante il documento;
- la data di registrazione del documento e il suo numero progressivo;
- la base imponibile sulla quale si calcolano le imposte;
- l’IVA applicata e l’imposta, ovvero, se ci sono operazioni esenti da IVA.
Esterometro 2022: scadenze
Per quanto riguarda le scadenze dell’esterometro 2022, ci sono delle novità importanti che entreranno in vigore dal 1° luglio 2022.
Nella pratica, per le operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022, si dovrà effettuare la trasmissione obbligatoria ogni 3 mesi, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Si dovranno dunque rispettare i termini indicati nella tabella che segue.
Periodo di riferimento | Scadenza |
Primo trimestre 2022 (gennaio, febbraio e marzo) | 30 aprile 2022 (dato che è festivo, slitta al 2 maggio) |
Secondo trimestre 2022 (aprile, maggio e giugno) | 31 luglio 2022 (dato che è festivo, con proroga feriale, slitta a lunedì 22 agosto) |
Cosa cambia da luglio 2022
Come anticipato nelle righe precedenti, a partire dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere saranno trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica.
I termini da rispettare saranno:
- entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, ovvero 12 giorni, per le operazioni attive;
- entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione, per le operazioni passive.
Codici fatture attive e passive estere
Fino al 2021, per le fatture elettroniche contraddistinte da “Tipo Documento” TD16, TD21, TD22, TD23, non era previsto l’obbligo di invio al Sistema di Interscambio.
Dal 1° gennaio 2022 sarà obbligatorio, invece, utilizzare il Sistema di Interscambio, quindi inviare fatture elettroniche in linguaggio XML, per le operazioni con soggetti esteri. A questo proposito, sono stati introdotti specifici codici per individuare il tipo di documento da utilizzare, anche nel caso delle fatture passive.
Tali codici sono stati raccolti di seguito.
Codice | Tipologia di documento |
TD01 | fattura |
TD02 | acconto/anticipo su fattura |
TD03 | acconto/anticipo su parcella |
TD04 | nota di credito |
TD05 | nota di debito |
TD06 | parcella |
TD16 | integrazione fattura reverse charge interno |
TD17 | integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero |
TD18 | integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
TD19 | integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 |
TD20 | autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) |
TD21 | autofattura per splafonamento |
TD22 | estrazione beni da Deposito IVA |
TD23 | estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA |
TD24 | fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. a) DPR 633/72 |
TD25 | fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) DPR 633/72 |
TD26 | cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) |
TD27 | fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
Sanzioni per mancata comunicazione
Nell’ipotesi di omessa, errata o tardiva comunicazione dell’esterometro, saranno applicate delle sanzioni. Nello specifico, è previsto che:
“Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.”
La sanzione viene ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, se viene quindi poi effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Riassumendo, ecco cosa ricordare:
- la sanzione massima per un trimestre è di 1.200 euro;
- l’importo è ridotto della metà, nel caso di invio entro 15 giorni dalla scadenza, nel limite di 200 euro al mese;
- le sanzioni dovranno essere pagate con modello F24, utilizzando il codice tributo 8911.
Abolizione dell’esterometro dal 2022
Alla luce di quanto detto fin qui, si evince che i cambiamenti introdotti dalla legge di Bilancio 2021, porteranno all’eliminazione dell’esterometro. L’abolizione dell’obbligo della comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontalieri è stata posticipata dal 1° gennaio al 1° luglio 2022.
A partire dal 1° luglio 2022, dunque, i soggetti passivi di IVA saranno tenuti a trasmettere i dati non più attraverso l’esterometro, ma con l’utilizzo del Sistema di Interscambio – SdI.
Questo significa che, da tale data, la trasmissione dei dati della fattura elettronica tramite il SdI, già obbligatoria in Italia, lo diventa anche per le operazioni estere di:
- cessioni di beni;
- prestazioni di servizi effettuati e ricevuti;
- nei confronti di soggetti che operano al di fuori del territorio dello Stato.
Esterometro 2022 – Domande frequenti
Rientrano nell’esterometro sia le fatture attive, sia quelle passive, ovvero tutte le operazioni effettuate o ricevute verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA nel territorio dello Stato italiano.
Per il 2022, ci sono due diverse scadenze da rispettare in riferimento al primo e al secondo trimestre: scopri quali sono leggendo la nostra guida.
Ci sono alcuni soggetti per i quali l’esterometro non è obbligatorio: si tratta degli autonomi con Partita IVA a regime forfettario, o con regime dei minimi.
Maria Saia
Copywriter freelance esperta di diritto